CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 20072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'istanza proposta dalla: Parte civile "[OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, Palermo" nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza n. 28564 del 28/10/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 28654 del 28/10/2020, pronunciata a decisione dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, la Sesta Sezione Penale di questa Corte, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di legittimità in favore delle parti civili. Per mero errore non veniva rilevato che il difensore della parte civile, "[OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, Palermo", aveva rassegnato, per mezzo del sostituto processuale [OSCURATO:PERSONA], le proprie conclusioni in relazione alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], con produzione della relativa nota-spese. Con richiesta del 12 gennaio 2024, la parte civile indicata in epigrafe ha chiesto la correzione dell'errore materiale, insistendo per la liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità, ormai conclusa. Trattandosi di mero errore, che non incide sul giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] costituendone, anzi, diretta conseguenza, va disposta la correzione della sentenza di questa Corte con liquidazione, come in dispositivo, delle spese per la fase processuale del giudizio di legittimità, spese che devono essere liquidate alla stregua dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014. P. Q. M. In accoglimento dell'istanza, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità in favore della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia, Palermo", spese che liquida nella misura di euro 3.510