CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria depositata, insiste per l'accoglimento della richiesta d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza 25.11.2015 del tribunale di Treviso che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione ed euro 4500 di multa, applicata la con- testata recidiva, e ridotta la pena per il rito abbreviato richiesto, per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di 650 gr. di marijuana, da cui risultavano rica- vabili 2240 d.m.s., in relazione a fatto contestato come commesso in data 8.09.2015. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., e correlato vizio di violazione di legge sul punto. In sintesi, si duole del fatto che i giudici di merito si sarebbero limitati a negare la sussunzione del fatto nell'ipotesi lieve, ancorandosi al solo dato ponde- rale, senza valutare tutte le altre componenti del fatto, come richiesto dalla giuri- sprudenza di legittimità (Sez. Un. Muro/o, n. 51063/2018). Si censura la sentenza impugnata perché non avrebbe correttamente inteso il motivo di appello sul punto, invero basato sulla tesi della detenzione di tale quantitativo di stupefacente come "scorta", avendone ltdisponibilità economiche, così da non dover più frequentare ambienti di spaccio più a lungo del necessario„ laddove, invece, la Corte d'appello avrebbe comunque attribuito valenza preponderante al dato ponderale conside- rando tale elemento assorbente rispetto ad altri eventuali indici, peraltro non in- dicandoli, con richiamo acritico di numerose sentenze di legittimità che, diversa- mente, la difesa valorizza proprio evidenziando che sono le stesse a richiedere una valutazione comparativa del dato ponderale con altri elementi (indicati nel ricorso nel dato qualitativo, ai mezzi, modalità e circostanza dell'azione, escludendosi la valenza negativa del bilancino rinvenuto in quanto necessario anche per l'acquisto della sostanza e la preparazione delle dosi personali; il mancato rinvenimento di sostanza per il confezionamento, nemmeno in esito alla perquisizione; l'assenza di contatti con potenziali cessionari; l'assenza di elementi denotanti un'organizza- zione). Tali elementi, non valorizzati, secondo la difesa, in ogni caso avrebbero dovuto far propendere per il giudizio di spaccio di minima offensività in assenza di elementi a sostegno di una attività organizzata, e tenuto conto anche che lo stesso quantitativo con il 9% di principio attivo escluderebbe quel giudizio di quantitativo "notevole ed allarmante" evidenziato dai giudici di merito. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 75, TU Stup. nonché il correlato vizio motivazionale, laddove i giudici di merito hanno negato apoditticamente la possibilità della destinazione dello stupefacente ad uso personale. In sintesi, la difesa si duole per non aver accolto la Corte d'appello la ri- chiesta difensiva di qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 75, TU Stup., richiamando gli elementi fattuali già in precedenza descritti e che avrebbero la- sciato intendere la destinazione ad esclusivo uso personale del ricorrente. I giudici di appello avrebbero rigettato la tesi della "scorta" solo sulla base del dato ponde- rale, senza valorizzare invece il dato della percentuale di principio attivo presente nello stupefacente rinvenuto nonché stigmatizzando il comportamento del reo che non avrebbe fornito giustificazioni o spiegazioni tali da consentire una lettura al- ternativa del fatto, comportamento che per la difesa non potrebbe andare a sca- pito del ricorrente, essendo il PM onerato della prova della detenzione ad uso non esclusivamente personale. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, si duole il ricorrente perché erroneamente i giudici di appello, sul punto, avrebbero richiamato quanto argomenta il primo giudice circa l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento, laddove la sentenza di primo grado non avrebbe fatto nemmeno un richiamo a tale assenza, con conseguente motivazione per relationem ad una motivazione inesistente in quei termini. Nè, sostiene la di- fesa, il richiamo alla corretta applicazione della recidiva costituirebbe una motiva- zione effettiva della mancata presa in considerazione della diversa richiesta di ap- plicazione delle attenuanti generiche. Richiamando giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente sottolinea che dell'insussistenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche non sarebbe stato dato alcun conto, neppure dichiarandone l'assenza, con conseguente vizio della sentenza impugnata che non avrebbe invece tenuto conto degli elementi di segno positivo indicati dalla difesa (estraneità del reo ad ambiente criminali; comportamento collaborativo; soggetto dedito stabil- mente ad attività lavorativa come elettricista, con stile di vita regolare all'interno della famiglia). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato in presenza ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020 a seguito di istanza accolta di trattazione orale, è inammissibile. 2. Ed invero, quanto al primo motivo,, secondo cui i giudici di merito si sarebbero limitati a negare la sussunzione del fatto nell'ipotesi lieve, ancorandosi al solo dato ponderale, senza valutare tutte le altre componenti del fatto, il motivo è all'evidenza generico e manifestamente infondato. 3. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si con- fronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi moti- vazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di impugnazione (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprez- zabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissi- bile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed in- determinati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal dedotto vizio motivazionale. Ed invero, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza del motivo, atteso che la Corte d'appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto di dover escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve e responsabile l'imputato per il reato ascritto (rispondendo puntualmente sulla non sussumibilità del fatto nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup.), ragioni esposte alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limi- tarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argornentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici. È sufficiente rilevare, a tal proposito, come i giudici di appello non solo tengono conto dei principi dettati dalle richiamate Sezioni Unite Murolo (come emerge dal richiamo espresso a pag. 4 di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02), ma ne fanno corretta applicazione anche alla luce della giurisprudenza successiva, in particolare valorizzando quanto affermato da quella giurisprudenza (Sez. 4, n. 17674 del 9.04.2019, dep. 29.04.2019, Abazi, non massimata) che ha richiamato il decisum della Corte Co- stituzionale (Corte cost., sentenza n. 40 del 2019), la quale, nel dichiarare l'ille- gittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse. Ed invero, nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso arti- colo, il Giudice delle leggi ha rilevato che "il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della con- dotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione". 5. Proprio in armonia con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla giurisprudenza costituzionale, dunque, deve conclusivamente rile- varsi che, secondo il diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, risulta qualificata dalla minima offensività penale della con- dotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice. 6. Nel caso di specie, il giudice di appello, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di "lieve entità". [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato, seguendo in tal senso quanto affer- mato dal tribunale, che il dato quantitativo era da considerarsi in sé notevole ed allarmante, dunque ex se ostativo alla qualificazione del fatto lieve, richiamando correttamente la giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di stu- pefacenti, ha affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione norma- tiva introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della con- dotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'a- zione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (tra le tante: Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015 - dep. 04/06/2015, Rv. 263651 - 01). Proprio alla luce di tale principio, pertanto, i giudici territoriali hanno ritenuto la detenzione di 650 gr. di marijuana, pur con una percentuale di principio attivo ridotta, non potesse ricondursi alla fattispecie di leve entità, giudi- zio di merito, questo, che, non essendo manifestamente illogico, è sottratto al sindacato di questa Corte. 7. Quanto al secondo motivo, con cui si deduce che giudici di merito avreb- bero negato apoditticamente la possibilità della destinazione dello stupefacente ad uso personale, anche qui il motivo è generico e manifestamente infondato per le medesime ragioni già esposte nel primo motivo, alla luce del resto di quanto ar- gomenta sul punto la Corte territoriale alle pagg. 5/6 dell'impugnata sentenza. È ben vero che, in relazione all'art. 75, TU Stup., il Pubblico Ministero ha l'onere di provare la destinazione ad uso non esclusivamente personale (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 - dep. 25/09/2020, Rv. 279614), ma è altrettanto vero che gli elementi oggetto di accertamento escludevano oltre ogni ragionevole dub- bio la responsabilità dell'imputato per il delitto di detenzione illecita a fini di ces- sione, soprattutto perché, oltre al dato ponderale, particolare rilievo assumeva nell'ottica dei giudici di merito la presenza di un bilancino di precisione, che, al di là del tentativo di spiegazione alternativa fornito dal ricorrente, riveste valenza indiziaria pregnante ai fini della destinazione allo spaccio, trovando quindi appli- cazione quella giurisprudenza secondo cui in materia di stupefacenti, la valuta- zione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezza- mento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Nella fattispecie la Corte, precisando che indici della finalità di spaccio possono essere la quantità, qualità e composi- zione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità di attrezzature per la pesatLra o il confeziona- mento della sostanza, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte ter- ritoriale fondata sul rinvenimento nella casa dell'agente, accanto alla quantità di droga suddivisa ed occultata, anche di oggetti vari di valore - radio, stereo, mac- chine fotografiche - di non giustificata provenienza: Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000 - dep. 29/05/2000, Rv. 216315 - 01). 8. Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso non si sottrae al giudizio di inammissibilità. Ed invero, il dedotto vizio di motivazione è inesistente, in quanto la Corte d'appello dà compiutamente conto del fatto che il primo giudice non si era espres- samente pronunciato sulla riconoscibilità delle attenuanti generiche, traendone la logica conseguenza che evidentemente aveva ritenuto assenti elementi positivi idonei al loro riconoscimento richiamando puntualmente la giurisprudenza di que- sta Corte sull'argomento. Deve, peraltro, tenersi conto che, in sede di giudizio di primo grado, come risulta dalle conclusioni delle parti verbalizzate nella sentenza di prime cure, non fosse stato richiesto al giudice di primo grado espressamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la conseguenza che il giudizio (assente) sul punto del primo giudice era pienamente giustificato in assenza di esplicita ri- chiesta in tal senso, e che, pertanto, il giudizio del giudice di appello sul punto, appare del tutto congruo, soprattutto alla luce della complessiva valutazione che già il primo giudice aveva condotto e che escludeva qualsiasi beneficio proprio per l'esistenza di ben due precedenti specifici, ciò che escludeva qualsiasi ulteriore motivazione sul punto anche da parte del giudice di appello. Ciò, si noti, in appli- cazione del principio secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai nume- rosi precedenti penali dell'imputato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Rv. 271269 - 01).9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna