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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 03489/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7231/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. –INTIMATO– avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia pubblicata in data 11.1.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Venezia, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, concluso il procedimento penale, la ricorrente aveva agito verso l’assistito in via monitoria ed aveva poi notificato il decreto ingiuntivo ed il precetto, senza ottenere il soddisfacimento del credito professionale.

Con provvedimento del 3.12.2021 il Tribunale ha liquidato l’importo di € 300,00, oltre accessori; su ricorso ex art. 170 D.P.R.

Oggetto: spese processuali 115/2002, il giudice dell’opposizione ha riformato il provvedimento, riconoscendo un compenso di €. 1.920,00, senza nulla liquidare per le spese processuali relative al procedimento monitorio e alla successiva fase di esecuzione.

Per la cassazione del provvedimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 TUGS, 32 disp. att. c.p.c., 13, comma sesto, e 14, comma primo, L. 247/2012, 1, comma secondo, e 12 DM 55/2014, nonché degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche le spese per le attività di recupero del credito professionale, che il difensore aveva dovuto necessariamente espletare per poter ottenere il riconoscimento del compenso a carico dello Stato.

Il motivo è fondato.

A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019).

È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare.

Deve ribadirsi, in conformità all’ormai costante orientamento di questa Corte, che il suddetto ten t ativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio (Cass.3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen.27473/2009).

È quindi accolto l’unico motivo di ricorso, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7231/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. –INTIMATO– avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia pubblicata in data 11.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Venezia, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, concluso il procedimento penale, la ricorrente aveva agito verso l’assistito in via monitoria ed aveva poi notificato il decreto ingiuntivo ed il precetto, senza ottenere il soddisfacimento del credito professionale. Con provvedimento del 3.12.2021 il Tribunale ha liquidato l’importo di € 300,00, oltre accessori; su ricorso ex art. 170 D.P.R. Oggetto: spese processuali 115/2002, il giudice dell’opposizione ha riformato il provvedimento, riconoscendo un compenso di €. 1.920,00, senza nulla liquidare per le spese processuali relative al procedimento monitorio e alla successiva fase di esecuzione. Per la cassazione del provvedimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 TUGS, 32 disp. att. c.p.c., 13, comma sesto, e 14, comma primo, L. 247/2012, 1, comma secondo, e 12 DM 55/2014, nonché degli artt. 3, 4, 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche le spese per le attività di recupero del credito professionale, che il difensore aveva dovuto necessariamente espletare per poter ottenere il riconoscimento del compenso a carico dello Stato. Il motivo è fondato. A norma dell’art. 116 D.P.R. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza del debitore (Cass. 8359/2020; Cass.3673/2019). È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Deve ribadirsi, in conformità all’ormai costante orientamento di questa Corte, che il suddetto ten t ativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio (Cass.3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen.27473/2009). È quindi accolto l’unico motivo di ricorso, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
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