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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 07050/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2024, depositata il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale, in riforma della sentenza emessa il 17 giugno 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 22.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 99, 110 c.p., 73, commi 1 e 4, 80, lett. a) e b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e confermava la condanna , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73, commi 1 e 4, 80, lett. a) e b), d.P.R. cit..

La decisione di condanna è principalmente basata sulle risultanze delle intercettazioni disposte sull'utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA] nonché delle captazioni disposte nella sua autovettura, che corroboravano l'imputazione di cessione di sostanze stupefacenti di diversi tipi, in più occasioni, da parte degli imputati.

2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi . 2.1.1.Con primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e ) cod. proc. pen., si deduce l'inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, e 195 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione del ricorrente, riproponendo la medesima doglianza sollevata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], alla quale si aggiungono ulteriori considerazioni in merito all’utilizzo non esclusivo dell’autovettura monitorata con l’intercettazione ambientale e all’esito negativo della perquisizione eseguita nei suoi confronti.

2.1.2. Con secondo motivo, ai sensi dell ’ art . 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., in relazione all’art. 73 d.P,R. cit., si censura il riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente con riferimento alcuni degli episodi di cessione contestati nelle imputazioni, lamentando l’apoditticità o, comunque, la laconicità della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.

2.1.3. Con terzo motivo, ai sensi dell ’ a rt . 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,si censura inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'art. 73 d.P,R. cit. con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto.

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in quattro motivi.

2.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all'identificazione diNavarra [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta abitualità della condotta ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen. e falsa applicazione dell'art 195 cod. proc. pen., in particolare, il travisamento della prova con riferimento all’affermazione, da parte del giudice di merito, della efficacia del riconoscimento dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni sottoposte a intercettazione da parte di due testimoni della polizia giudiziaria che non avevano personalmente proceduto all’ascolto delle stesse, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 3,cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta. 3.1 Con secondo motivo, ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen.,viene censurata la falsa applicazione dell'articolo 649 cod. proc . pen. ‘ne bis in idem’ed in particolare vizio di motivazione per omessa pronuncia con riferimento a una precedente condanna che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato in occasione di un arresto avvenuto nel 2017 per detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente rispetto alla quale la cessione contestata nel presente procedimento costituisce un segmento, quale espressione della progressione criminosa.

Con terzo motivo si deduce falsa applicazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. cit.in relazione all’ art . 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.

Con quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod . pen., vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena.

4. Il Procuratore Generale, nella persona del S ostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi, con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi non meritano accoglimento.

Va sottolineato come, nel caso sottoposto ai gravami, si verta in ipotesi di cd. doppia conforme per cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Nel caso in esame, la sentenza oggetto d elle impugnazion i contiene una puntuale analisi delle doglianze originariamente prospettate dalle difese nei motivi di appello e riproposte attraverso il presente ricorso con l’evidente fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della sentenza di condanna.

E’, pertanto, applicabile il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

A ciò si aggiunga che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,Rv. 273217, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018 ) .

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2.Più in particolare, in relazione al ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], la doglianza concernente la non corretta identificazione vocale dell’imputato apparemanifestamente infondata, condividendosi, sul punto, le argomentazioni offerte dalla Corte di appello secondo cui il riconoscimento è avvenuto sulla base dell’accertato utilizzo dell’autovettura sottoposta a monitoraggio da parte del medesimo e non dei fratelli, e della partecipazione degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, escussi come testimoni, all’atto di riconoscimento vocale effettuato dai colleghi territorialmente competenti all’esecuzione delle operazioni.

È inoltre stata effettuata la verifica dell’utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del telefono sottoposto a intercettazione e la sua identificazione, in occasione del controllo effettuato dai carabinieri mentre si trovava alla guida dell’autovettura sottoposta a monitoraggio.

Per quanto riguarda la dedotta applicabilità del disposto di cui all’art. 195, comma 4,cod. proc. pen. deve ribadirsi che n on viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo (Cass. Sez. 3,n. 6116 del 14/01/2016 Rv. 266284 , Sez. 6 , n. 53174 del 27/09/2018Rv. 274614).

Il secondo e terzo motivo di ricorso appa iono inammissibil i in quanto si richiede una diversa lettura del quadro indiziario sotteso all’affermazione della responsabilità dell’imputato per gli specifici episodi di cessione allo stesso ascritti, omettendo di confrontarsi con l’esaustiva motivazione offerta dai giudici di merito per ciascuna delle condotte contestate, attraverso la lettura sistematica del compendio delle intercettazioni e la precisa individuazione della tipologia di sostanza negoziata in base al quantitativo e al prezzo di vendita praticato, alla luce della quale è stata correttamente esclusa la possibilità di derubricare tali fattispecie nelle corrispondenti ipotesi lievi di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. cit.. 3.Quanto al ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al primo motivo si richiamano le considerazioni svolte con riguardo all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi la rilevanza investigativa della conversazione captata sull’autovettura di quest’ultimo il 4 agosto 2017, ampiamente motivata in sentenza, alla luce della quale può ritenersi superata, altresì, la contestazione sollevata con il secondo motivo di ricorso(bis in idem), essendo dimostrata la non sovrapponibilità della condotta ascritta al ricorrente nell’ambito del presente procedimento, con quella oggetto dell’indagine che aveva consentito il sequestro di stupefacente a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di luglio.

Il terzo e il quarto motivo appaiono manifestamente infondati in considerazione della puntuale osservazione, contenuta nella sentenza impugnata, concernente sia il quantitativo di marjuana ceduto, sicuramente di non modica quantità in considerazione del prezzo di vendita applicato (euro 250,00), sia il programma di un ulteriore acquisto di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse agli arresti domiciliari.

Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, al fine di ritenerne o escluderne l’applicazione, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (da ultimo: S ez. 2, n. 23903 del 15/07/2020Rv. 279549); nel caso in esame la Corte ha richiamato la motivazione del primo giudice che, nell’escludere la contestata recidiva, ha fatto riferimento alle modalità della condotta ed all’insussistenza di elementi atti a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.I ricorsi, in base alle motivazioni esposte, devono essere dichiarat i inammissibili e i ricorrent i condannat i al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’11 dicembre 2024, depositata il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, prima sezione penale, in riforma della sentenza emessa il 17 giugno 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 22.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 99, 110 c.p., 73, commi 1 e 4, 80, lett. a) e b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e confermava la condanna , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73, commi 1 e 4, 80, lett. a) e b), d.P.R. cit.. La decisione di condanna è principalmente basata sulle risultanze delle intercettazioni disposte sull'utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA] nonché delle captazioni disposte nella sua autovettura, che corroboravano l'imputazione di cessione di sostanze stupefacenti di diversi tipi, in più occasioni, da parte degli imputati. 2. Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi . 2.1.1.Con primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e ) cod. proc. pen., si deduce l'inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, e 195 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione del ricorrente, riproponendo la medesima doglianza sollevata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], alla quale si aggiungono ulteriori considerazioni in merito all’utilizzo non esclusivo dell’autovettura monitorata con l’intercettazione ambientale e all’esito negativo della perquisizione eseguita nei suoi confronti. 2.1.2. Con secondo motivo, ai sensi dell ’ art . 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., in relazione all’art. 73 d.P,R. cit., si censura il riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente con riferimento alcuni degli episodi di cessione contestati nelle imputazioni, lamentando l’apoditticità o, comunque, la laconicità della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. 2.1.3. Con terzo motivo, ai sensi dell ’ a rt . 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,si censura inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'art. 73 d.P,R. cit. con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all'identificazione diNavarra [OSCURATO:PERSONA] e alla ritenuta abitualità della condotta ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen. e falsa applicazione dell'art 195 cod. proc. pen., in particolare, il travisamento della prova con riferimento all’affermazione, da parte del giudice di merito, della efficacia del riconoscimento dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni sottoposte a intercettazione da parte di due testimoni della polizia giudiziaria che non avevano personalmente proceduto all’ascolto delle stesse, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 3,cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta. 3.1 Con secondo motivo, ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen.,viene censurata la falsa applicazione dell'articolo 649 cod. proc . pen. ‘ne bis in idem’ed in particolare vizio di motivazione per omessa pronuncia con riferimento a una precedente condanna che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato in occasione di un arresto avvenuto nel 2017 per detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente rispetto alla quale la cessione contestata nel presente procedimento costituisce un segmento, quale espressione della progressione criminosa. Con terzo motivo si deduce falsa applicazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. cit.in relazione all’ art . 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Con quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod . pen., vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena. 4. Il Procuratore Generale, nella persona del S ostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi, con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi non meritano accoglimento. Va sottolineato come, nel caso sottoposto ai gravami, si verta in ipotesi di cd. doppia conforme per cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Nel caso in esame, la sentenza oggetto d elle impugnazion i contiene una puntuale analisi delle doglianze originariamente prospettate dalle difese nei motivi di appello e riproposte attraverso il presente ricorso con l’evidente fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della sentenza di condanna. E’, pertanto, applicabile il principio di diritto secondo il quale sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). A ciò si aggiunga che è preclusa, alla Corte di cassazione, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,Rv. 273217, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018 ) . Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2.Più in particolare, in relazione al ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], la doglianza concernente la non corretta identificazione vocale dell’imputato apparemanifestamente infondata, condividendosi, sul punto, le argomentazioni offerte dalla Corte di appello secondo cui il riconoscimento è avvenuto sulla base dell’accertato utilizzo dell’autovettura sottoposta a monitoraggio da parte del medesimo e non dei fratelli, e della partecipazione degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, escussi come testimoni, all’atto di riconoscimento vocale effettuato dai colleghi territorialmente competenti all’esecuzione delle operazioni. È inoltre stata effettuata la verifica dell’utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del telefono sottoposto a intercettazione e la sua identificazione, in occasione del controllo effettuato dai carabinieri mentre si trovava alla guida dell’autovettura sottoposta a monitoraggio. Per quanto riguarda la dedotta applicabilità del disposto di cui all’art. 195, comma 4,cod. proc. pen. deve ribadirsi che n on viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo (Cass. Sez. 3,n. 6116 del 14/01/2016 Rv. 266284 , Sez. 6 , n. 53174 del 27/09/2018Rv. 274614). Il secondo e terzo motivo di ricorso appa iono inammissibil i in quanto si richiede una diversa lettura del quadro indiziario sotteso all’affermazione della responsabilità dell’imputato per gli specifici episodi di cessione allo stesso ascritti, omettendo di confrontarsi con l’esaustiva motivazione offerta dai giudici di merito per ciascuna delle condotte contestate, attraverso la lettura sistematica del compendio delle intercettazioni e la precisa individuazione della tipologia di sostanza negoziata in base al quantitativo e al prezzo di vendita praticato, alla luce della quale è stata correttamente esclusa la possibilità di derubricare tali fattispecie nelle corrispondenti ipotesi lievi di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. cit.. 3.Quanto al ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al primo motivo si richiamano le considerazioni svolte con riguardo all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi la rilevanza investigativa della conversazione captata sull’autovettura di quest’ultimo il 4 agosto 2017, ampiamente motivata in sentenza, alla luce della quale può ritenersi superata, altresì, la contestazione sollevata con il secondo motivo di ricorso(bis in idem), essendo dimostrata la non sovrapponibilità della condotta ascritta al ricorrente nell’ambito del presente procedimento, con quella oggetto dell’indagine che aveva consentito il sequestro di stupefacente a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di luglio. Il terzo e il quarto motivo appaiono manifestamente infondati in considerazione della puntuale osservazione, contenuta nella sentenza impugnata, concernente sia il quantitativo di marjuana ceduto, sicuramente di non modica quantità in considerazione del prezzo di vendita applicato (euro 250,00), sia il programma di un ulteriore acquisto di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse agli arresti domiciliari. Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, al fine di ritenerne o escluderne l’applicazione, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (da ultimo: S ez. 2, n. 23903 del 15/07/2020Rv. 279549); nel caso in esame la Corte ha richiamato la motivazione del primo giudice che, nell’escludere la contestata recidiva, ha fatto riferimento alle modalità della condotta ed all’insussistenza di elementi atti a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.I ricorsi, in base alle motivazioni esposte, devono essere dichiarat i inammissibili e i ricorrent i condannat i al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
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