CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1985
Cassazione n. 37746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056K65G) nato il 14/02/1985 avverso l'ordinanza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 17 febbraio 2023, depositata in data 20 febbraio 2023,Ia Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti in composizione monocratica del 20 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.588 cod. pen., per avere preso parte ad una rissa con altre cinque persone utilizzando bottiglie di vetro e sampietrini dalla quale derivavano per i corissanti lesioni personali. L'ordinanza ha ritenuto i motivi contenuti nell'atto di appello privi di specificità intrinseca ed estrinseca secondo il conforme indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Un. "Galtelli" e della novellazione dell'art.581 cod. proc. pen. con l'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. La difesa rappresenta di avere denunciato: - con il primo motivo l'applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa aprendo un confronto sulla fondatezza/infondatezza delle spiegazioni alternative sulle quali il giudice di primo grado non si era espresso. -Con il secondo motivo l'eccessività del trattamento sanzionatorio richiamando a titolo esemplificativo, quali elementi a sostegno della tesi, la circostanza che l'imputato non fosse fuggito e avesse piuttosto chiamato le forze di Polizia attendendole; operando corretta applicazione dei principi delle Sezioni Unite Galtelli nella parte in cui richiede che i motivi di appello devono essere ritenuti in astratto idonei allorquando seppure nelle linee essenziali contengono ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice. 2.2. Il ricorrente ha, dunque, concluso per l'annullamento della sentenza per consentire la celebrazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Questa Corte a Sezioni unite ha chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto, o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 (2017), Galtelli, Rv. 268822). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte ( Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650). 1.1.11 giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e successivamente con il d. Igs. 150/2022 (che con l'introduzione del comma 1 bis ha sostanzialmente codificato i principi introdotti dalle S.0 Galtelli) può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 e dal D.Igs. 150/2022 prevede, a pena, appunto, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Ebbene, la Corte di appello afferma che l'appellante non avrebbe correttamente interpretato il dettato dell'art.581 cod. proc. pen., ritenendo affetta da genericità l'argomentazione delle ragioni che giustificavano l'impugnazione. 2. La ordinanza impugnata, tuttavia, riprende il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo, poi, con i motivi di appello e, deducendone infine la mancata adeguata confutazione della stessa. La Corte territoriale segue, però, in tal modo, un percorso motivazionale che non avrebbe dovuto condurre alla conclusione raggiunta e cioè il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, quanto la loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchino pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. Come è, invece, avvenuto nel caso di specie ove la Corte si è dilungata a dimostrare come le ragioni addotte dall'appellante non fossero atte a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice.E ciò su tutti i punti di rilievo, toccati nell'atto di appello (che non poteva pertanto dirsi generico): le circostanze di tempo e luogo che consentirebbero di ritenere raggiunta la prova certa della penale responsabilità dell'imputato e la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, la dosimetria della pena. Il difetto di specificità dei motivi, poteva condurre ad un giudizio di infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata, ma non alla sua inammissibilità. 3.La sentenza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d