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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 30228/2023

Testo disponibile della fonte

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za considerare che il Sassano non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. fosse stata oggetto di impugnazione.

Osservano al riguardo che il Sassano si era limitato solo a contestare la tempestività della sua proposizione.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello (v. pagg. 6 e 7) ha ritenuto la mancanza di prova «della presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione» perché «i documenti prodotti – nei quali non si rinviene traccia della cisterna – non provano la data di realizzazione della cisterna e, in specie, che essa sia stata realizzata oltre vent’anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale».

Così argomentando, però, la Corte ha negato la sussistenza di elementi probatori a sostegno dell’eccezione, senza valutare se nella specie operasse il principio - codificato nel primo comma dell’art. 115 cpc - di non contestazione invocato dalle appellanti.

La Corte di merito, insomma, doveva verificare la natura della contestazione svolta dal Sassano, cioè se si riferisse solo alla tempestività della sua proposizione, o anche alla fondatezza nel merito, tenendo conto anche della produzione documentale, tra cui la piantina catastale del 1985 in rapporto alla descrizione dello stato dei luoghi fatta dal consulente tecnico.

La sentenza va pertanto cassata e alle evidenziate omissioni rimedierà il giudice di rinvio.

2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo con cui le ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame dei documenti e delle difese di entrambe Ric. 2020 n.12170 sez.

S2 - ud. 15-3-2023 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3

za considerare che il Sassano non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell’eccezione, risultanti anche dai documenti prodotti, sebbene la mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. fosse stata oggetto di impugnazione. Osservano al riguardo che il Sassano si era limitato solo a contestare la tempestività della sua proposizione. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello (v. pagg. 6 e 7) ha ritenuto la mancanza di prova «della presenza, per il tempo indicato dalla legge, del manufatto nella stessa posizione» perché «i documenti prodotti – nei quali non si rinviene traccia della cisterna – non provano la data di realizzazione della cisterna e, in specie, che essa sia stata realizzata oltre vent’anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale». Così argomentando, però, la Corte ha negato la sussistenza di elementi probatori a sostegno dell’eccezione, senza valutare se nella specie operasse il principio - codificato nel primo comma dell’art. 115 cpc - di non contestazione invocato dalle appellanti. La Corte di merito, insomma, doveva verificare la natura della contestazione svolta dal Sassano, cioè se si riferisse solo alla tempestività della sua proposizione, o anche alla fondatezza nel merito, tenendo conto anche della produzione documentale, tra cui la piantina catastale del 1985 in rapporto alla descrizione dello stato dei luoghi fatta dal consulente tecnico. La sentenza va pertanto cassata e alle evidenziate omissioni rimedierà il giudice di rinvio. 2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo con cui le ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame dei documenti e delle difese di entrambe Ric. 2020 n.12170 sez. S2 - ud. 15-3-2023 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : C O L A N E R I F L O R A N N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f b c 1 0 e e 6 5 6 8 5 1 3 5 1 e c 3 d 2 1 a c 0 8 8 4 f 7 3
Sentenza Cassazione n. 30228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris