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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18353/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2 maggio 2022 Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze vrribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1 marzo 2011, irrevocabile il 24 novembre 2011, del Tribunale di Fermo del 31 maggio 2012, irrevocabile il 27 novembre 2012, infine del Tribunale di Bergamo del 7 aprile 2014, irrevocabile il 14 giugno 2014.

Secondo il giudice dell'esecuzione, il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di Bergano in data 15 ottobre 2010, irrevocabile dal 16 dicembre 2010, di condanna alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, relativa a un fatto commesso il 4 ottobre 2010.

2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato irreperibile nel corso del giudizio e, ciò nonostante, il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 29 aprile 2022 non era stato notificato al difensore, come prescritto dall'art. 159 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato.

Evidenzia il ricorrente che la relativa richiesta non richiede formalità particolari", che non deve essere necessariamente formulata per iscritto, ben potendo essere rivolta al giudice dell'esecuzione oralmente in udienza, come avvenuto nel caso che ci occupa; né sussiste alcun onere di allegazione delle sentenze oggetto della richiesta che devono, invece, essere acquisite ex officio dal giudice ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

Giusta la tesi del ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen. sarebbe preliminare rispetto a quella della revoca della sospensione condizionale perché, ove riconosciuta, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe atzbizs fruito per più di una volta del beneficio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta pervenuta il 27 settembre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Nessuna delle censure contenute nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, siccome deduce enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez.

U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, RV. 229539).

L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato irreperibile dell'avviso di fissazione dell'udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dopo gli atti preliminari e che, nel caso che ci occupa, deve considerarsi sanata dall'avvenuta partecipazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza camerale del 29 aprile 2022, senza che egli nulla eccepisse.

2. Del pari inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza è il secondo motivo.

Com'è noto, il ricorrente che lamenti in sede di legittimità che una determinata questione (nel caso che ci occupa l'applicazione della disciplina del reato continuato), che implica un accertamento di fatto, sia stata trascurata del tutto ovvero travisata nel provvedimento impugnato, al fine di evitare una situazione di inammissibilità per novità della censura (art. 606 comma 5 cod. proc. pen.), ha l'onere di dimostrare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Tale onere non risulta soddisfatto nel caso di specie, né della suddetta deduzione vi è traccia nel provvedimento impugnato, né peraltro incombe sul giudice dell'esecuzione un dovere di decidere d'ufficio e incidentalmente sull'eventuale sussistenza della continuazione.

Si reputa pertinente al riguardo richiamare il seguente arresto, per il quale, «In tema dì ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta» (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novello, RV. 277796).

3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 maggio 2022 Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze vrribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1 marzo 2011, irrevocabile il 24 novembre 2011, del Tribunale di Fermo del 31 maggio 2012, irrevocabile il 27 novembre 2012, infine del Tribunale di Bergamo del 7 aprile 2014, irrevocabile il 14 giugno 2014. Secondo il giudice dell'esecuzione, il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di Bergano in data 15 ottobre 2010, irrevocabile dal 16 dicembre 2010, di condanna alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, relativa a un fatto commesso il 4 ottobre 2010. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato irreperibile nel corso del giudizio e, ciò nonostante, il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 29 aprile 2022 non era stato notificato al difensore, come prescritto dall'art. 159 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. Evidenzia il ricorrente che la relativa richiesta non richiede formalità particolari", che non deve essere necessariamente formulata per iscritto, ben potendo essere rivolta al giudice dell'esecuzione oralmente in udienza, come avvenuto nel caso che ci occupa; né sussiste alcun onere di allegazione delle sentenze oggetto della richiesta che devono, invece, essere acquisite ex officio dal giudice ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Giusta la tesi del ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen. sarebbe preliminare rispetto a quella della revoca della sospensione condizionale perché, ove riconosciuta, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe atzbizs fruito per più di una volta del beneficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta pervenuta il 27 settembre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Nessuna delle censure contenute nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, siccome deduce enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, «In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.» (Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, RV. 229539). L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato irreperibile dell'avviso di fissazione dell'udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dopo gli atti preliminari e che, nel caso che ci occupa, deve considerarsi sanata dall'avvenuta partecipazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza camerale del 29 aprile 2022, senza che egli nulla eccepisse. 2. Del pari inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza è il secondo motivo. Com'è noto, il ricorrente che lamenti in sede di legittimità che una determinata questione (nel caso che ci occupa l'applicazione della disciplina del reato continuato), che implica un accertamento di fatto, sia stata trascurata del tutto ovvero travisata nel provvedimento impugnato, al fine di evitare una situazione di inammissibilità per novità della censura (art. 606 comma 5 cod. proc. pen.), ha l'onere di dimostrare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Tale onere non risulta soddisfatto nel caso di specie, né della suddetta deduzione vi è traccia nel provvedimento impugnato, né peraltro incombe sul giudice dell'esecuzione un dovere di decidere d'ufficio e incidentalmente sull'eventuale sussistenza della continuazione. Si reputa pertinente al riguardo richiamare il seguente arresto, per il quale, «In tema dì ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie, assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta» (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novello, RV. 277796). 3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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