CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3513-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 1672/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Ric. 2021 n. 03513 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] GmbH già [OSCURATO:PERSONA] GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, sulla base della sentenza della Corte costituzionale 27/2018, ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti della ricorrente, bookmaker, avuto riguardo all'art. 1 comma 66 lett. b) I. 220/2010, applicabile anche all'anno 2010; 2. con l'unico motivo di ricorso viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 del d.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, come interpretato dall'art.1 comma 661.220/2010; 3. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rimasta intimata; considerato che: 1. il Collegio, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, dell'esame del fascicolo del merito, rinvia a nuovo ruolo per l'acquisizione di quest'ultimo; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 20