CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 26229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22863/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. domiciliato ex lege al proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale diTrani 10 febbraio 2021 n. 293; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Corato un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’ingiunzione allegò un credito per canoni di locazione scaduti e non pagati. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a quel decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Corato con sentenza 8.10.2019 rigettò l’opposizione. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 293 il Tribunale di Trani dichiarò l’appello improcedibile, per essersi l’appellante costituito oltre il termine di 10 giorni di Oggetto: improcedibilità per tardivo deposito della sentenza impugnata.cui all’art. 348 c.p.c.. La notifica dell’appello avvenne infatti il 14.12.2019, mentre la costituzione in giudizio fu eseguita il 27.12.2019. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivoed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente ammette che l’iscrizione a ruolo fu tardiva, ma deduce che quel ritardo non poté sortire alcun effetto sulla procedibilità del gravame, dal momento che l’appellato si era costituito e si difese ampiamente nel merito. 1.1. Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente infatti ha depositato la copia del provvedimento impugnato telematicamente, ma non nel termine di cui all’art. 369, secondo comma,n. 2, c.p.c., (e cioè entro 20 giorni dalla notifica del ricorso , avvenuta il 10.9.2021), ma molto tempo dopo, e cioè il 15.5.2024(in via telematica). 1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’onere del deposito della sentenza impugnata ha lo scopo di consentire alla Corte di rilevare illico et immediate l’eventuale tardività del ricorso e la conseguente improcedibilità, senza necessità di esaminarne il fondo (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363 -01; Sez. U - , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 -01; Sez. U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01). A tale principio è possibile derogare solo in due casi, concernenti l’ipotesi del deposito della sentenza senza la relata della notificazione che pure si enunci effettuata: -) o quando la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia contenuta nel fascicolo d’ufficio, del quale sia stata chiesta dalla parte interessata la trasmissione a questa Corte, secondo il rito applicabile ratione temporis (Sez. U- , Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 - 01);-) oppure quando la relata di notifica della sentenza impugnata sia prodotta dai controricorrenti entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (Sez. U- , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 -01). 1.3. Tali princìpi, ultraconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati altresì ritenuti coerenti con le previsioni della Carta EDU, ed in particolare con l’art. 6.1 (diritto di accesso ad un tribunale) dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, Patricolo e altri c. Italia. Ivi, a fronte della doglianza con cui i ricorrenti di quel giudizio lamentavano che questa Corte, impedendo loro di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. avrebbe violato l’art. 6 CEDU per “eccesso di formalismo” nel valutare le condizioni di accesso ad un tribunale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che: a) il ruolo della Corte di cassazione “giustifica che le procedure da essa seguite siano più formali delle altre”, anche in considerazione del fatto che chi ricorre in Cassazione è assistito da avvocati esperti iscritti in un albo speciale (§ 83); b) l’onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. “persegue un fine legittimo”, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia (§ 75); c) l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c. non è sproporzionato rispetto al suddetto fine, in quanto la possibilità d’un deposito tardivo “vanificherebbe l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e impedirebbe alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi” (§ 82). 1.4. Ad abundantiam, vuole il Collegio aggiungere che il ricorso sarebbe stato manifestamente infondatonel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello si costituì tardivamente, e la costituzione tardiva dell’appellante comporta ope legis l’improcedibilità del gravame, a prescindere da qualsiasi atteggiamento dell’appellato (Sez. 3, Sentenza n. 2165 del 04/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013;Sez. 3, Sentenza n. 23585 del 17/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 6654 del 15/03/2013). Né vengono in rilievo i precedenti invocati dal ricorrente, per diversità di fattispecie: infatti sia Cass. 3626/14 che Cass. 9730/00 avevano ad oggetto la validità della costituzione in un giudizio di primo grado, non d’appello. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ter