CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1974
Cassazione n. 12404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, e 223 L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la sussistenza, nella condotta del ricorrente, del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione della documentazione contabile, è affidato a deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta e congrua motivazione (cfr. pag. 3, primo capoverso), la quale, lungi dall'essere meramente apparente, è dotata di una sua plausibilità, in quanto ancorata a specifici elementi di fatto non illogicamente interpretati; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente