CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2017
Cassazione n. 05369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26574-2017proposto da: SOC.COOP. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. , rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] B. C. S.N.C., rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 730/2017 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 20/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la parziale nullità del lodo arbitrale del 3/12/2011, ha, per l’effetto, condannato la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., della somma complessiva di €.Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 243.509,43, oltre interessi legali, e la [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c. al pagamento, in favore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., della somma di €. 105.529,72, oltre interessi. 1.2. La corte d’appello, inoltre, ha compensatotra le parti le spese processuali, di consulenza tecnica d’ufficio e di funzionamento del collegio arbitrale, così come liquidate nel lodo, nella misura della metà, ed ha condannato la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. alla refusione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., della restante parte. 1.3. La corte d’appello, infine, ha compensato tra le parti le spese processuali del giudizio d’impugnazione, nella misura della metà, ed ha condannato la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. alla refusione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., della restante parte, che ha liquidato nella somma di €. 4.200,00, oltre accessori. 1.4. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che: - la [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., con atto notificato in data 11/7/2000, aveva promosso, nei confronti della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., giudizio arbitrale, ai sensi e agli effetti di cui all ’ art. 13 del contratto d’appalto stipulato in data 1/10/1996, per conseguire la condanna di quest’ultima al pagamento del corrispettivo pattuito nel predetto contratto e di quello dovuto per i lavori extracontrattuali eseguiti; - la società convenuta aveva a sua volta chiesto di dichiarare la sopraggiunta transazione della controversia e di condannare la controparte al risarcimento dei danni cagionati dai vizi dell’opera appaltata, costituita dalla realizzazione di ventiquattro alloggi e relativi box; - il collegio arbitrale, con lodo depositato il 3/12/2011, determinato il residuo credito della società appaltatrice al netto degli acconti Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 nel frattempo ricevutie liquidata la somma dovuta dalla stessa a titolo di risarcimento dei danni, aveva condannato la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di €. 200.931,88, oltre interessi e spese processuali; ha , tra l’altro, ritenuto: a) l’infondatezza della censura con la quale laGemma Casa aveva dedotto l’incompetenza del giudice arbitrale per la mancata approvazione scritta della clausola compromissoria e l’inammissibilità dell’impugnazione per nullità della procedura in quanto non correttamente e tempestivamente promossa; b) l’infondatezza della censura con la quale la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’erronea esclusione da parte delcollegio arbitrale dell ’ intervenuta transazione della controversia ; c) l’infondatezza della censura con la quale la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che i l collegio arbitrale aveva erroneamente escluso dal corrispettivo originariamente pattuito le opere concernenti il cd. “muro di contenimento”;d) la parziale fondatezza della censura relativa all’eccepito inadempimento contrattuale: la corte, sul punto, escluso ogni rilievo sia alla deduzione relativa all’incompleta realizzazione delle rampe di accesso ai garages, sia all’eccezione concernente la misura della somma già detratta dal saldo finale peril mancato rilascio della certificazione amministrativa relativa agli impianti elettrici, pari ad €. 26.339,30, ha ritenuto che i danni conseguenti ai vizi dell’opera appaltata, pari ai “costi necessari per la rimozione degli acclarati pregiudizi”, dovevano essere determinati avendo riguardo ai “valori monetari”risalenti, a fronte della sua natura di “debito di valore”, “alla data di esecuzione delle opere”. 1.5. La corte d’appello, quindi, detratto l’importo di €. 129.114,22 pagato a titolo di acconto, ha, per l ’ effetto, condannato la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento, in Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 favore della [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., della residua somma di €. 243.509,43, oltre interessi legali, quale saldo dei lavori, e, determinati (“ alla data di redazione dell’elaborato peritale”) i danni arrecati dai vizi riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio nella somma di €. 105.529,72, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c. al pagamento, in favore della soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di tale somma, oltreagli interessi legali dal mese di maggio 2011 (“ dal dì dell’elaborato peritale”) fino al soddisfo. 2.1. La soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. , con ricorso notificato il 20/10/2017, ha chiesto, per seimotivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Ha resistito, con controricorso notificato in data 29/11/2017, la [OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva B. C. s.n.c., la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura speciale poiché in quella conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] manca sia il riferimento al provvedimento che si intende impugnare, sia il conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, sia il riferimento alla data di conferimento della relativa procura. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. L’eccezione d i inammissibilità del ricorso per cassazione per la mancanza di una valida procura speciale in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non è fondata. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, con la sentenza n. 36057 del 2022, hanno ritenuto che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141/1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art.365c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore (come nel caso in esame) su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se, come quella conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA],non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. 3.3. La sentenza, in particolare, ha, tra l’altro, ritenuto che: - l ’ incorporazione “ fa s ̀ che anche la data di emissione dell’atto processuale investa e quindi cronologicamente identifichi la procura” per cui, poichè il ricorso (come il controricorso) “nasce dopo la sentenza cui attiene e prima della propria notifica, la sua data viene condivisa dalla procura”; - la sicura riferibilità̀ al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella “redatta su un atto separato ma congiunto materialmente”al medesimo, e cì tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione; - il principio di conservazione degli atti deve arrestarsi soltanto nel caso in cui “la procura sia stata redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte, nel conferirla, abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorso per cassazione”, sicché “il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attivit̀ tipiche del giudizio di merito, o s ia redatta priva di data, Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 non implica, di per ś , che la stessa debba ritenersi invalida ”; - non è, infine, richiesto che la procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnata dinanzi alla Corte di legittimità. 3.4. La procura conferita all ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto materialmente congiunta al ricorso, è, dunque, valida, non emergendo, del resto, con la necessaria certezza, che la società ricorrente avesse inteso escludere il potere di proporre il ricorso per cassazione, né, come detto, potendo rilevare in senso contrario i riferimenti, ivi contenuti, ad attività tipiche del giudizio di merito, e neppure, infine, la mancanza di data e di qualsivoglia riferimento alla sentenza da impugnare. 4.1. Con il primo motivo, la società ri corrent e, lamentando lanullità del procedimento arbitrale per violazione degli artt. 1341 c.c. e 806, 807, 808, 808 quater e 810 e ss. c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnat a nella p arte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità dell’intero procedimento senza, tuttavia, considerare: - innanzitutto, che l’art. 13 del contratto d’appalto, prevedendo una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, doveva essere approvato per iscritto in quanto clausola vessatoria a norma dell’art. 1341, comma 2°, c.p.c.; -in secondo luogo, che la procedura non era stata correttamente e tempestivamente promossa, a nulla potendo, per contro, rilevare la ratifica operata dalla controparte, che non può produrre alcun effetto sanante rispetto ad atti di pertinenza di un soggetto che al momento non era dotato dei poteri all’uopo necessari. 4.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non si confronta conla sentenza che ha impugnato : la quale, infatti, con statuizionirimaste del tutto incensurat e , ha ritenuto , per un verso, che la questione della competenza d e l giudice arbitrale Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 doveva ritenersi inconfutabilmente definita a seguito della sentenza con la quale il tribunale di Siracusa, in data 18/6/2002, aveva statuito l’incompetenza del giudice ordinario per essere la controversia devoluta in arbitri, e della sentenza, passata in giudicato, della corte d’appello di Catania che, nel 2006, l’ha confermata, e, per altro verso, che l’impugnazione relativa alla pretesa nullità del procedimento arbitrale era “inammissibile” perché non erano stati esplicitati “gli specifici vizi che, invalidando la correttezza e la tempestività del procedimento arbitrale, avrebbero inficiato di nullità l’impugnato lodo arbitrale” ed, in ogni caso, perché il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a ratificare, con efficacia sanante ex tunc , a norma dell ’ art. 1399 c.c., la nomina dell’arbitro. 4.1. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, e che tali requisiti impongono al ricorrente l’onere, nella specie insoddisfatto, tanto dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, quanto dell’esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le invocate violazioni di norme di diritto o le dedottecarenze di motivazione (cfr. Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 4905 del 2020).L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., del resto, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo(Cass. SU n. 23745 del 2020). 4.2. In ogni caso, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2°, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie, con la conseguenza che, in difetto dell’emergenza (e della stessa deduzione) in fatto di tali presupposti, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali (come la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) quando, non essendo emerso il contrario, deve ritenersi che le stesse siano state elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singola e specific a vicenda contrattuale e che l ’ altra parte po teva richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. Cass. n. 20461del 2020) . I n tema di condizioni generali di contratto, invero, l’ efficacia delle clausole o nerose (tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale) è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie) (Cass. n. 12153 del 2006) . N on richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto (pur quando sia stato) predisposto da uno solo dei due contraenti ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie (Cass. n. 27320 del 2020). 4.3. La corte d’appello, per il resto, ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di procedimento arbitrale, la nomina dell’arbitro, quale atto di indiscutibile natura negoziale, compiuta da chi si sia dichiarato rappresentante senza averne i poteri (ovvero dal rappresentante che i limiti di quei poteri abbia ecceduto), è suscettibile di ratifica ex tunc, ai sensi dell’art. 1399 c.c., da parte dell’interessato titolare del rapporto controverso (Cass. n. 3389 del 2001). La ratifica, in quanto espressione di autonomia negoziale, è, infatti,applicabile anche alla nomina dell’arbitro compiuta dal soggetto che non ne aveva il potere, con la consegue nza che, avendo la ratifica effetto retroattivo, dall’assunzione da parte dell’interessato, nella propria sfera giuridica, della precedente nomina deriva il riconoscimento di efficacia all’attività compiuta medio tempore dal collegio arbitrale (Cass. n. 2490 del 2001). La nomina dell’arbitro effettuata dal procuratore privo del relativo potere negoziale, è, dunque, suscettibile di ratifica, con conseguente sanatoria del vizio della designazione, attraverso una scrittura giudiziale o stragiudiziale che manifesti comunque la volontà della parte di investire l’arbitro del potere di decidere la Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 controversia (Cass. n. 6866 del 1992; conf., Cass. n. 15134 del 2001). 4.4. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1965 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente escluso che la controversia fosse stata transatta a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso la chiara volontà di definire la controversia in via transattiva senza che fosse a tal fine necessaria una ulteriore manifestazione, implicita o esplicita, di volontà rispetto a ciò che era già chiaro tra le parti, ed, in ogni caso, che la committente, pur non avendo sottoscritto il contratto, aveva assunto comportamenti concordanti ed obiettatemene concludenti, come il versamento della somma di £. 250.000.000, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva regolarmente accettato. 4.5. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, anche per il profilo in esame non si confronta realmente con la sentenza che impugna: la quale, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha ritenuto che la lettera con la quale in data 4/3/2000 il procuratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la disponibilità ad una definizione transattiva della controversia “… non va oltre una mera manifestazione di intenti e/o di disponibilit̀, ma soprattutto … non reca la sotto scrizione del legale rappresentante di Eloro di tal che”, in mancanza di “una espressa procura”, “il difetto di forma appare assoluto e insuperabile”, senza, peraltro, che fosse stata allegata “ … alcuna manifestazione implicita diretta a far propria la proposta transattiva che … si volesse intravedere nella lettera…”, addirittura “contraddetta dall’iniziativa giudiziale che di l̀ a poco [OSCURATO:PERSONA] …, se pur ebbe a riscuotere l’importo fatturato Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 a titolo di acconto, ebbe ad assumere innanzi al Giudice di Siracusa per il pagamento del corrispettivo dell’appalto …”. 4.6. In effetti, se è vero, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che nei contratti,come la transazione su rapporti diversi da quelli considerati dall’art. 1350 n. 12 c.c., per i quali laforma scritta è richiesta soltanto ad probationem , poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall’inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, con la produzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali (Cass. n. 18489 del 2020; Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 4542 del 1996), come nel caso dell’integrale attuazione dei relativi patti (Cass. n. 6825 del 1998), è anche vero, tuttavia, che l ’ accertamento i n ordine all’esistenza (o, come ha ritenuto la corte d’appello, all’inesistenza) in fatto di tale inequivoca manifestazione di volontà, configurandosi come un apprezzamento riservato al giudice di merito, è, come tale, sindacabile, in sede di legittimità, solo per il vizio, che la ricorrente non ha neppure prospettato, di omesso esame di un fatto controverso e decisivo emergente, come specificamente esposto in ricorso, dagli atti del giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.):come tale, però, non potendosi configurare il fatto, di per sé ambiguo, dell’accettazione di una somma di denaro di entità inferiore rispetto a quella vantata, spiegabile, come del resto ha ritenuto la corte d’appello, quale mera ricezione di un acconto sulla maggior somma dovuta. 4.7. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 829 e 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 d’appello, pur avendo recepito il contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, ha, tuttavia, contraddittoriamente omesso di accoglierne le conclusioni ed ha, quindi, escluso che il compenso dovuto per la realizzazione del muro di contenimento era già compreso nel compenso pattuito nel contratto d’appalto. 4.8. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, continua a non confrontarsi con lasentenza impugnata: la quale, a mezzo di statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha rilevato, per un verso, che, a fronte del contrasto insorto sul punto nel corso dei lavori, le parti, con scrittura privata del 16/6/1997, “avevano risolvere ogni incertezza riguardo l’inclusione dei lavori in questione nel contratto originario prevedendo per gli stessi uno specifico compenso di £. 160 milioni da aggiungere al compenso a corpo gì pattuito con il contratto di appalto” e, per altro verso, che tale scrittura, postulando espressamente l’impegno della Eloro“ad eseguire tutte le opere di contenimento entro terra”, era stata “ragionevolmente … interpretata non gì come una mera specificazione, altrimenti incomprensibile, del costo economico di opere comunque ricomprese nel prezzo complessivo dell’appalto, bensì come la volontà negoziale di risolvere la contestazione con l’impegno, dell’una (l’impresa), ad eseguire tutte le opere di consolidamento, e l’impegno dell’altra (la committente) a corrispondere il dato prezzo convenuto”. 4.9. Si tratta, peraltro, tanto per il primo, quanto per l’altro profilo, di accertamenti di carattere fattuale che, in quanto tali, possono essere censurati in sede di legittimità solo per il vizio, che la ricorrente tuttavia non ha invocato né dedotto, consistito nell’avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti controversi e decisivi dei quali sia precisamente esposta in ricorso l’emergenza dagli atti del giudizio.Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 4.10. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1669 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], ha, tuttavia, escluso che tra i danni risarcibili, quantificati nella somma complessiva di €. 105.529,72, potesse essere compreso quello conseguente al mancato rilascio della certificazione relativa agli impianti elettrici, senza considerare che, al contrario, il mancato rilascio di tale certificazione ha determinato una perdita di valore per gli immobili senz’altro superiore a quella riconosciuta, pari ad €. 26.339,30, né si comprende la ragione per cui non sono stati riconosciuti i danni futuri, per i quali era stata chiesta la rinnovazione dell’attività istruttoria, come quelli conseguenti alla mancata impermeabilizzazione e quelli relativi al parapetto del muro di contenimento nelle rampe di accesso, senza, peraltro, riconoscere, relativamente alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno,la rivalutazione monetaria della stessa pur trattandosi di debito di valore. 4.11. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando l’erroneità dei conteggi, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo riconosciuto il grave inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato i conseguenti danni nella somma di €. 105.529,72, senza, tuttavia, tener conto né degli ulteriori danni subiti, come la somma relativa al muro di contenimento, né della somma giàcorrisposta, pari a £. 250.000.000. 4.12. Il quarto ed il qui nto motivo , da trattate congiuntamente, sono, per la gran parte, inammissibili e, per il resto, infondati. La corte d’appello, infatti, con accertamento fattuale non censurato per aver del tutto omesso l’esame di uno Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 o più fatti controversi e decisivi emergenti dagli atti del giudizio, ha ritenuto, innanzitutto, che nessun inadempimento poteva essere ravvisato per l’incompleta realizzazione delle rampe di accesso ai garages, non avendo l’impresa appaltatrice assunto alcun impegno al riguardo, e, in secondo luogo, che il danno conseguente al mancato rilascio della certificazione amministrativa relativa agli impianti elettrici era stato correttamente liquidato nella somma di €. 26.339,30, posto che, non essendo in contestazione la conformità delle opere ai precetti della l. n. 46/1990, “non è dato configurare alcuna perdita di valore degli immobili” per cui l’importo, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, può ritenersi sufficiente a risarcire il pregiudizio, tanto più a fronte della riscontrata certificazione rilasciata dalla ditta installatrice se pur in data anteriore alla fine dei lavori. 4.13. Né, del resto, sussiste il vizio in cui sarebbe caduta la corte d’appello per non aver riconosciuto sulla somma complessivamente liquidata, “alla data di redazione dell’elaborato peritale”, di €. 105.529,72, la rivalutazione monetaria, posto che, nelle obbligazion i valore, come quelle conseguenti a fatto illecito, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento, così come liquidato dal giudice, può causare al creditore un danno ulteriore che va, tuttavia, liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso (come, appunto, ha fatto la corte d’appello) ad un saggio d’interessi (cd.“interessi compensativi”), i quali non costituiscono un frutto civile dell’obbligazione principale, ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito: cfr. Cass. n. 12140 del 2016; Cass. n. 17155 del 2012), spettando, per contro, al creditore l ’ onere (che, nel caso in esame, non risultaessere stato adempiuto) di provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma così Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 complessivamente liquidata (nella specie, “alla data di redazione dell’elaborato peritale”) sia inferiore a quella di cui avrebbealla fine disposto se il pagamento della somma dovuta fosse stato tempestivo ( Cass. n. 18564 del 2018, secondo cui, nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la me ra rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo). 4.14. La corte, infine, ha dato espressamente conto dell’acconto ricevuto. 4.15. Con il sesto motivo, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha provveduto alla compensazione delle spese di lite solo nella misura del 50%, “essendo le argomentazione sollevate dalla esponente fondate e che annullano la pretesa illegittima della Eloro calcestruzzi snc”. 4.16. Il motivo è infondato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca ( configurabile, in effetti, proprio in presenza, come nella specie, di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse partie del loro solo parziale accoglimento: Cass. SU n. 32061 del 2022) e la determinazione delle quote in cui lespese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi Ric. 2017n. 26574 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 2 3 dell’art. 92, comma 2°, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese postea carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 2017; Cass.n. 14459 del 2021). 5. Il ricorso, per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i suoi motivi, è, dunque,infondato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-q