CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 20761/2024 R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 15203/2024, emessa in data 30 maggio 2024sul ricorso iscritto al n. 36608/2018 R.G. , già pendente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti e ricorrenti incidentali – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20761/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – nonché ancora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRINO' SILVESTRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANTO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, r.g. n. 20761/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – nonché ancora [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTEROISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE –intimati – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 4 febbraio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15203/2024 resa da questa Corte in data 30 maggio 2024 a definizione del ricorso iscritto al n. 36608/2018; su detta istanza, il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla qualeil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] – unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.4626/2018, ricorso rigettato r.g. n. 20761/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla ordinanza n. 15203/2024 di questa Corte, con condanna degli impugnanti alle spese del giudizio di legittimità; in siffatta ordinanza, evidentemente per mero error calami, risulta omessa la menzione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: e ciò tanto nell’epigrafe, quanto nel dispositivo; devesi pertanto procedere alla correzione del provvedimento, nei sensi meglio specificati nella parte dispositiva della presente ordinanza; poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432); p. q. m. dispone la correzione della ordinanza n. 15203/2024 emessa da questa Corte in data 30maggio 202 4 , nel senso che : -in epigrafe, alla pagina 2, rigo otto, dopo le parole « [OSCURATO:PERSONA]», siano aggiunte le parole «[OSCURATO:PERSONA]»; -in dispositivo, alla pagina 22, rigo ventitre, dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA]», siano aggiunte le parole «[OSCURATO:PERSONA]»; - in dispositivo, alla pagina 23 , rigo ventidue , dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA]», siano aggiunte le parole «[OSCURATO:PERSONA]». Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui in mo