Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 33622/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G,CUBONI N.12C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'AVIAZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE BERGAMO n. 2332/2019 depositata il21/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile (ENAC) emise ordinanza ingiunzione nei confronti del vettore aereo irlandese [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE 5 61/ 5 00 4 in relazione al ritardo del volo sulla tratta Bergamo-Dusseldorf. 1.5.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo per ragioni fondate sul merito. 1.3.Si costitu ì in giudizio ENAC ed eccepì, in via preliminare , l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, essendo decorso il termine previsto dall’art.6, comma 6 del D.Lgs 150/5011. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bergamo dichiarò inammissibile l’opposizione. 1.5.Ryanar propose appello , deducendo i seguenti motivi: a) l’onere della prova relativa alla non tempestività dell’opposizione incombeva sull’ENAC, quale autorità amministrativa che aveva emanato l’ordinanza –ingiunzione; b) la notifica era inesistente perché l’ENAC avrebbe dovuto notificare l’ordinanza ingiunzione via PEC; c) mancava la relata di notifica e l’avviso di ricevimento in quanto in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno sicchè la notifica dell’ordinanza ingiunzione era inesistente o nulla. 1.6.Nel contraddittorio con l’ENAC, il Tribunale di Bergamo rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.7.Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che spettasse all’ENAC la prova della tempestività dell’opposizione attraverso la produzione dell’ordinanza – ingiunzione in quanto l’art.6 del D. Lgs 150/5011, a differenza dell’art.55 , comma 3 del D. Lgs 689/81, non prevede che al ricorso sia allegata l’ordinanza notificata ma che venga prodotta dall’autorità amministrativa.

Ad avviso del Tribunale, non sarebbe quindi applicabile la giurisprudenza formatasi nel vigore della L.689/81, secondo cui era onere dell’opponente depositare l’ordinanza ingiunzione.

Nel caso di specie, però, l’ordinanza ingiunzione era stata prodotta da entrambe le parti. 1.8.In relazione alla validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, il Tribunale giudicò inammissibile il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] poiché non aveva costituito specifico motivo di opposizione in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l’infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria e, solo dopo che l’ENAC aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, aveva dedotto l’inesistenza della notifica . 1.9.Il Tribunale ritenne quindi infondato il motivo inerente la nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione. 1.10.Quanto all’omessa notifica via PEC dell’ordinanza ingiunzione, osservò che l’obbligo della notifica per pec per le comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche non è sanzionato con la nullità.

In ogni caso l’art. 14, comma 4 L.689/81 dispone che la notifica dell’ordinanza ingiunzione possa avvenire nelle forme di cui all’art.14 L.689/81 e, conseguentemente, anche a mezzo posta, trattandosi di norme tuttora vigenti.

Secondo il Tribunale, il motivo relativo all’obbligo di notifica va pec configurava una nuova eccezione, non formulata in primo grado, ai sensi dell’art.345 c.c. 1.11.Quanto alla validità della notifica eseguita in Irlanda per via diplomatica/postale, il Tribunale osservò che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, possano sussistere validi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento; l’assenza della relata di notifica attestante la ricezione da parte del destinatario non comportava l’inesistenza della notifica ma la nullità, sanata dalla proposizione dell’opposizione da parte dell’ingiunto, idonea al raggiungimento dello scopo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 5.1.L’ENAC ha resistito con controricorso. 5.5.Il Procuratore Generale, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.3.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del D. Lgs 150/5011 e dell’art.350 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il ricorso per opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile perché il profilo dell’inesistenza della notifica del provvedimento non avrebbe costituito motivo di opposizione.

La società ricorrente rileva che il motivo di opposizione con cui era stata dedotta l’inesistenza della notifica era conseguente all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta dall’ENAC e che, di conseguenza, non si tratterebbe di un motivo nuovo sulla validità dell’ordinanza ma sull’ammissibilità del ricorso per inesistenza dellanotifica, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Inoltre, la ricorrente deduce l’assenza di preclusioni per dedurre la questione in quanto, nel procedimento innanzi al giudice di Pace, sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e domande nuove in sede di trattazione.

Nel caso di specie, l’eccezione relativa all’inesistenza del ricorso sarebbe stata sollevata all’udienza di trattazione sicchè, quand’anche la questione fosse stata ritenuta nuova, non si sarebbe verificata alcuna preclusione.

Osserva, ancora, la società ricorrente che sulla questione della nullità della notifica dell’ordinanza, anche qualora fosse considerata nuova, vi era stata accettazione del contraddittorio da parte dell’ENAC. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la violazione e falsa applicazione dell’art.111, comma 6 della Costituzione, dell’art.135, comma 5, n.4 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per contrasto irriducibile di affermazioni contenute nella motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’amministrazione produrre in giudizio la copia dell’ordinanza – ingiunzione notificata affermando, nel contempo, l’irrilevanza dell’onere della prova. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili sotto diversi profili.

5.5. In primo luogo, difetta l’interesse all’impugnazione in quanto il Tribunale, dopo aver esposto i principi di diritto in materia di prova circa la tempestività dell’opposizione, ha affermato che “la questione relativa all’onere della prova non ha alcun rilievo pratico dato che, nella fattispecie concreta, sia [OSCURATO:PERSONA] che ENAC hanno ritualmente prodotto in giudizio l’ordinanza ingiunzione notificata”.

5.3. Spettava, in ogni caso, al giudice verificare d’ufficio la tempestività dell’opposizione e, nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la sua decisione sull’accertamento concreto della data di perfezionamento della notifica e non sull’onere della prova della tempestività del ricorso. 5.4.Anche prima della modifica al procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione prevista dall’art.6 del D. Lgs 150/5011, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere che, benchè gravasse sull'op ponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituiva prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5.5.E’ vero che l’opponente, al fine di consentire il controllo in ordine alla tempestività dell’opposizione, era tenuto, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, ma l’ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 53, comma primo, della legge 54 novembre 1981 n. 689, postulava, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.

Ne conseguiva che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permaneva e diventava definitiva l'impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell'opposizione, il ricorso doveva essere dichiarato, con sentenza, inammissibile ( Cass. Civ. , Sez.

II, 55.1.5007, n.1579; Cass. Civ., Sez.

VI, 15.7.5011, n.15350). 5.6.Va quindi data continuità all’ orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare. 5.7.In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione ma deva aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cassazione civile sez. lav., 05/11/5051, n.31108).

5.8. Ne consegue che l’affermazione del principio di diritto affermato dal Tribunale in relazione all’onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso ed alla novità del motivo dell’opposizione non è corretto anche se, trattandosi di motivazione ad abundantiam, atteso che, con la produzione della copia dell’ordinanza notifica, nessuna rilevanza può avere in termini di accoglimento del motivo di ricorso.

5.9. Nessun contrasto irrimediabile tra motivazioni inconciliabili va quindi ravvisato nel caso di specie tale da inficiare di nullità la sentenza impugnata. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.345 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la questione relativa alla nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione – in quanto non notificata a mezzo PEC - fosse stata dedotta per la prima volta in grado d’appello.

Secondo la ricorrente, non si tratterebbe di motivo nuovo in quanto le questioni relative alla nullità della notifica dell’ordinanza sarebbero rilevabili d’ufficio. 3.1.Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

3.5. Fermo restando il rilievo d’ufficio della nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione in caso di tardiva opposizione (da ultimo, Cass. Sez.

Un. 11550/5055 sull’inidoneità dell’opposizione tardiva a sanare il vizio della nullità della notifica), il Tribunale ha fondato la decisione sulla legittimità della notifica dell’ordinanza ingiunzione nelle forme ordinarie poiché ha ritenuto che non vi fosse un obbligo per le amministrazioni statali di notifica degli atti a mezzo pec. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 $ 1, 13 $ 1 del Regolamento (CE) 1393/5007, delle comunicazioni degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 53 del Regolamento CE 1393/ 5 007; delle Rules of the [OSCURATO:PERSONA], Order 151, Rule 9e delle [OSCURATO:PERSONA] sulla notifica amministrativa all’estero, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.6 del D. Lgs 150/5011, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt.14 e 18 della L.689/81 , dell’art.149 c.p.c., dell’art.3 e 4 della L.890/1985, degli artt.5 bis e 48 del D. Lgs 85/5005 , dell’art.1, comma 1 e 3 del DPCM 55.7.5011. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Regolamento N.1393/5007 non sia applicabile alla materia amministrativa e quindi al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Sotto un primo profilo la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto che la notifica si sia correttamente perfezionata a mezzo posta tramite l’Ambasciata italiana a Dublino in quanto l’Enac avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare le ordinanze -ingiunzioni a mezzo PEC, a pena di inesistenza e/o nullità insanabile della notifica; secondo il ricorrente, tale conclusione va tratta dal tenore letterale del DPCM 22 luglio 2011, il quale ha previsto che dal 1 luglio 2013 tutte le istanze, comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche debbanoavvenire solo in via telematica, e se questa non sia prevista, con la posta elettronica certificata.

L’ENAC avrebbe dovuto notificare qualsiasi atto indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], quindi anche le ordinanze ingiunzione in oggetto, emesse il 5 maggio 2015, a mezzoPEC.

Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] censura altresì che la corte d’Appello abbia considerato correttamente eseguita, in forza del Regolamento CE 1393/2007, la notifica delle ordinanze a mezzo posta per il tramite della Sezione Consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino.

La Corte, infatti, ha ritenuto che per effetto del rinvio operato dall’art. 142 co 2 c.p.c alle “Convenzioni internazionali”, il Regolamento CE 1393/2007 e la Convenzione dell’Aja del 1965 potessero essere applicati anche alla materia amministrativa.L’esclusione della materia amministrativa dal campo di applicazione del suddetto Regolamento risulterebbe confermata, del resto, dallo stesso tenore letterale del suo art. 1, secondo cui “esso non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa”.

La ricorrente riporta inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ( sentenza 21.4.1993, causa C-172/91, Sonntag; [OSCURATO:PERSONA]266/01, Prèservatrice foncièere TIARD; cause riunite C-226/13, C-245/13; C- 247 - 13 e C - 578/13), secondo cui l’applicabilità del Regolamento è da escludersi nel caso in cui il contenzioso tra pubblica amministrazione e privato tragga origine dall’esercizio di un potere pubblico.

In tal senso, secondo la ricostruzione della ricorrente, ENAC non ha agito in veste di soggetto “privato” bensì di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività autoritativa sanzionatoria a tutela degli interessi dei “passeggeri consumatori”.

Si aggiunga che, stando alle conclusioni e raccomandazioni elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA] costituita in seno alla Conferenza di diritto internazionale privato dell’Aja del 1965, i verbali di accertamento esulerebbero dalla materia civile e commerciale denotandone pertanto una loro natura pubblicistica.

Si aggiunga, ancora, che è la Repubblica Italiana ad essersi opposta alle notifiche dirette di atti giudiziari effettuati da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a nulla rilevando che l’Irlanda non si sia mai opposta a tale genere di notifiche.

Ulteriore conferma di ciò si ricaverebbe, secondo la ricorrente, dalla Guida alla notifica all’Estero di atti giudiziari ed extra giudiziali in materia civile e commerciale del Ministero degli Esteri,dove si precisa che l’Italia si oppone alle notifiche e comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente evidenzia come la notifica del verbale non risulta completata ai sensi dell’art. 37 della legge consolare in quanto non conforme alle leggi dello stato di residenza.

La notifica, infatti, risulterebbe effettuata “a mani” mentre l’ordinamento irlandese prevede che la notifica degli atti provenienti dall’estero debba avvenire secondole “Rules of the [OSCURATO:PERSONA], Order 121, rule 9”, una particolare procedura che prevede la necessaria partecipazione del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della figura del c.d. [OSCURATO:PERSONA].

La notifica dovrebbe essere eseguita dall’avvocato del notificante, che dovrebbe restituire la copia dell’atto notificato, unitamente alla prova della notifica rappresentata da una dichiarazione giurata autenticata dal notaio, al cd. [OSCURATO:PERSONA], il quale dovrebbe trasmettere al Ministro degli [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di notifica ricevuta dallo Stato estero unitamente alla prova di notifica.

La Corte d’appello di Brescia avrebbe , pertanto , errato in primis nel considerare come correttamente perfezionata la notifica secondo il Regolamento CE 1393/2007 ed non si sarebbe attenuta alla procedura prevista per la notifica degli atti amministrativi.

L’ENAC avrebbe prodotto una mera comunicazione della Sezione Consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino, che non potrebbe essere equiparata ad una relata di notifica in quanto a) non riporterebbe la data di emissione; b) non indicherebbe l’ufficio postale dal quale era avvenuta la spedizione.

Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una mera dichiarazione consolare, resa successivamente, non equiparabile alla relata di notifica poiché in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto inidonea a dimostrare che l’ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 18.5.2015.

Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2697 c.c., art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente disconosciuto il documento prodotto da E.N.A.C., attestante la ricezione del plico contenente le ordinanze ingiunzioni data 18 maggio 2015.

Tale documento, denominato “relata di notifica” e consistente in una attestazione delle autorità consolari italiane in Irlanda dell’avvenuta consegna del plico unito ad una schermata del sito ufficiale della posta locale - da cui è ricavabile data e ora di consegna e relativo destinatario ricevente - non assolverebbe, secondo [OSCURATO:PERSONA], all’onere della prova della data della notifica gravante in capo ad E.N.A.C., posto che non si comprenderebbe se si tratti di una pagina web o la copia di un documento analogico.

Inoltre, mancherebbero le generalità e l’indirizzo del destinatario, le generalità del consegnatario e recherebbe una firma elettronica, anziché digitale.

Ne consegue, secondo la tesi della ricorrente, l’inesistenza della notifica in assenza della prova che l’atto sia giunto a conoscenza della sfera del destinatario.

5.1. I motiv i, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 5.2.Il D. Lgs 82/2005 ha previsto la facoltà dell’[OSCURATO:PERSONA] di notificare l’ordinanza ingiunzione attraverso PEC qualora destinatario dell’atto sia un’impresa ma non ha abrogato la previsione generale, che prevede la notifica a mezzo posta. 5.3.L’art.5 bis del D.Lgs n. 82/2005 prevede che “l DPCM 22 luglio 2011 impone, a decorrere dall’1 luglio 2013, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

La norma prevede che “a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale”. 5.5.Come affermato di recente da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione ( Cass. Civ., Sez.

VI-2, 16/12/2020 n.28829). 5.6.Ne consegue che l’ENAC aveva la facoltà e non l’obbligo di effettuare la notifica a mezzo PEC. 5.7.La Corte di merito ha ritenuto che il disconoscimento fosse generico, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Cass. Sez.

L. 17.2.2015, n.3122; Cass.17526/2016). 5.8.La ricorrente non allega le ragioni per le quali il disconoscimento fosse specifico e che non vi fosse corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta mentre si è limitata a sostenere le ragioni per le quali la notifica dovesse considerarsi inesistente. 5.9.Quanto alle censure attinenti alla regolarità della notifica, il motivo è infondato ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art.384 c.p.c. in quanto non è applicabile alla fattispecie il Regolamento UE N.1393/2007.

5.10. L’art.1 del del Reg.

CE 1393/2007 così recita: “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”. 5.11.Le Sezioni Unite, con sentenze del 05/02/2021, n.2866 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11550, con riferimento alla notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non hanno ritenuto applicabile ilRegolamento N.1393/2007 perché è esclusa dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa” Nelle ordinanze N. 22000/2018 e 22001/2018, le Sezioni semplici avevano invece ritenuto che il Regolamento N.1393/2007 consentiva, in relazione a verbale di sanzione ammnistrativa, il ricorso alla procedimento di notificazione a mezzo posta.

A tale considerazione la citata giurisprudenza era pervenuta sulla base dell'art. 16 del Regolamento, che ampliava anche agli atti stragiudiziali e, sotto altro aspetto, veniva sottolineato (nella stessa citataCass. 22000/2018) come era possibile "avvalersi direttamente del servizio postale...dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione dettate in modo speciale per la concreta esecuzione di singoli atti previsti dalla sua legislazione".

Detta interpretazione risultava però contraria alla previsione letterale dell'art. 1 del citato Regolamento U.E. del 2007, che esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa". 5.12.L’interpretazione delle Sezioni Unite è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia.

La Corte di Giustizia ( sentenza 21.4.1993, causa C-172/91, Sonntag; [OSCURATO:PERSONA]266/01, [OSCURATO:PERSONA] TIARD; cause riunite C-226/13, C-245/13; C- 247 - 13 e C - 578/13) ha infatti escluso l’applicabilità del Regolamento N.1393/2007 nel caso in cui il contenzioso tra pubblica amministrazione e privato tragga origine dall’esercizio di un potere pubblico; i contenziosi fra una pubblica autorità e un privato rientrano nel campo di applicazione del Regolamento N.1393/2007 solo ove riguardino azioni civili in cui lo Stato coinvolto abbia agito in veste di privato.

La Corte di Lussemburgo ha precisato che, al fine di determinare se una materia si possa considerare “civile e commerciale”, è necessario porre attenzione non tanto alla fonte del potere quanto alle modalità di esercizio dello stesso.

I confini della materia “civile e commerciale sono stati ulteriormente delineati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28.7.2016, nella causa C-102/15, con riferimento all’ambito di applicazione del Regolamento N.44/2001, in relazione al quale il criterio distintivo tra l’atto amministrativo e la materia civile e commerciale è stata rinvenuta nell’esistenza o meno della potestà di imperio dell’autorità amministrativa, che differisce dal rapporto in situazione di parità.

Nella citata decisione, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, in relazione ad una sanzione inflitta dall’[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza ungherese, è stato chiarito che la in caso di sanzioni imposte da un’autorità pubblica nell’esercizio dei poteri regolamentari è esclusa l’applicabilità del Regolamento N.44/2001.

Anche nelle cause C- 579/2017, C - 308 - 2017, C - 641/2 018 e C - 73/19, la Corte ha statuito che la natura civile e commerciale deve essere esclusa qualora l’autorità pubblica agisca nella prerogativa dei pubblici poteri, esorbitanti dalla sfera delle norme di diritto privato. 5.13.Nel caso di specie, l’ENAC ha agito non in veste di soggetto “privato” bensì di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività autoritativa sanzionatoria a tutela degli interessi dei “passeggeri consumatori”.

Ai sensi dell’art.16 del Regolamento 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l’ENAC ha il potere di adottare misure coercitive al fine di costringere il vettore aereo a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria in caso di ritardo o cancellazione di un volo.

Le sanzioni sono espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’ENAC e non tutelano diritti soggettivi del passeggero, che può avvalersi dei rimedi contrattuali per i danni subiti. 5.14.Ne consegue che erroneamente la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto applicabile il Regolamento UE n.1393/2007, alla luce dell’interpretazione estensiva fornita da questa Corte con le decisioni N. 22000/2018 e N.22001/2018, interpretazione che non è stata condivisa dalle Sezioni Unite con le citate sentenze del 05/02/2021, n.2866 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11550. 5.15.Ritiene però il collegio che, nonostante l’errore di diritto, la decisione sia corretta attesa la regolarità della notifica sicchè il collegio deve limitarsi a procedere alla correzione della motivazione. 5.16.Esclusa, infatti, l’applicabilità del Regolamento UE 1393/2007, deve farsi riferimento all’art.142 c.p.c., espressamente richiamato dall’art.14, comma 4 della L.689/81 .

L’142 c.p.c., espressamente richiamato dall’art.14, comma 4 della L.689/81, prevede un duplice livello di disciplina.

La notifica del destinatario che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, avviene sulla base delle convenzioni internazionali o, in alternativa, della legge consolare.

Il riferimento agli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 deve ritenersi effettuato sulla base degli artt.37,77 e 78 del D. Lgs 3.2.2011, n.71 “ Ordinamento e funzioni degli uffici consolari “, che espressamente lo abroga.

La procedura prevista dal primo comma dell’art.142 c.p.c. - che prevede la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta- ha carattere residuale.

Tale comma è stato aggiunto dalla L. 6.2.1981, n.42 , art.9di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 1978, che, privilegiando le esigenze di conoscenza effettiva, rispetto al principio di conoscenza legale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originarioart.143, comma 3, nella parte in cui non prevede, per l'operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza nè dimora, nè domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalDPR 5.1.1967, n.200. 5.17.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza N.6756/1988, hanno chiarito che la prova dell'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto all'estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale o dalla legge consolare deve avvenire con "l'attestazione negativa prevista dall'art. 6 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ovvero a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri da cui risulti l'inesistenza di una apposita Convenzione internazionale con lo Stato in cui la notifica si sarebbe dovuto eseguire, ovvero esibendo una attestazione dell'autorità straniera che attesti il divieto di procedere alla chiesta notificazione".

E’ onere quindi dell’istante dimostrare l’impossibilità di eseguire la notifica secondo le convenzioni internazionali o secondo le modalità previste dalla legge consolare ( Cassazione civile sez.

I, 20/04/2018, n.9923 non massimata).

Detta interpretazione è conforme ai principi che hanno condotto il giudice delle leggi ad affermare, nella citata sentenza n. 10 del 1978, che solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l'atto al destinatario residente nel suo territorio "sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dall’art.142, comma 1 c.p.c., a norma denunziata, dallaquale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza.

Il procedimento notificatorio di cui all'art.142 c.p.c., comma 1 costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla legge consolare. 5.18.Nel caso di specie, non sono applicabili le convenzioni internazionali.

Non è applicabile né la Convenzione dell’Aja del 1965 relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile e commerciale in quanto la notifica dell’atto amministrativo è estraneo alla materia civile o commerciale.

5.19. Va sottolineato che la Corte Costituzionale, con sentenza N.149 del 2000 ha espressamente escluso le notificazioni delle sanzioni amministrative ex art.201 del D. Lgs 285/2000 dal campo di applicazione della convenzione. ell'Aja del 1965, affermando che detta Convenzione è applicabile alla notifica dei soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa;

5.20. Non è nemmeno applicabile nemmeno la Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa perché l’Irlanda nonè tra i Paesi firmatari. 5.21.Va quindi presa in esame la legge consolare posta di cui al D. Lgs 71/2011.

Ai sensi dell’art.37del D. lgs. 71/2011 “ l'Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell'UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello stato di residenza”.

Vanno, in particolare prese in esame le “Linee guida della notifica all’estero degli atti amministrativi”, redatte dal Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale. 5.22.Il Ministero prevede tre differenti procedure a seconda dello Stato di destinazione della notifica. 5.23.Una prima modalità è prevista per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977 e ratificata dall’Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, che mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa.

Se il destinatario dell’atto amministrativo da notificare risiede in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le richieste di notifica sono inviate direttamente alle [OSCURATO:PERSONA] del Paese dove deve essere notificato l’atto.

L’atto da notificare deve essere in duplice copia (un originale e una copia), in lingua italiana ed accompagnato dal formulario (in duplice copia) allegato alla Convenzione.

In alternativa, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, gli atti possono essere spediti direttamente ai soggetti destinatari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Anche in caso di notifica diretta è necessario che l’atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare.

L’Irlanda, come già evidenziato, non rientra tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione. 5.24.Vi sono poi i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo ma che non escludono l’invio diretto.

In questi casi, la notifica può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricezione, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] italiana.

L’Irlanda fa parte dei Paesi che ammettono l’invio diretto degli atti per la notifica. 5.25.Per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo e che non ammettono l’invio diretto, il richiedente la notifica deve spedire l’atto in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alla Sede italiana all’estero competente, Ambasciata o Consolato.

Sarà cura della Rappresentanza interessata procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale e restituire all’Ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica. 5.26.Nel caso di specie, la procedura di notifica è stata correttamente eseguita in applicazione delle linee guida del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e della legge dello Stato estero, espressamente richiamata dalla legge consolare.

Osserva il collegio che l’ENAC avrebbe potuto procedere all’invio diretto dell’atto amministrativo perché consentito dalla legge irlandese e, pur tuttavia ha utilizzato la procedura più rigorosa e garantista, provvedendo alla notifica delle ordinanze – ingiunzione attraverso il Consolato.

La notifica del ricorso si è regolarmente perfezionata in data 18.5.2015, come certificato dalla sezione consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino, che, dopo aver specificato che “in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno”, ha allegato la pagina del sito ufficiale della posta locale con cui si data atto che la consegna era avvenuta in data 18.5.2015 alle h.8,36. 5.27.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’equiparazione della certificazione dell’Ambasciata alla relata di notifica, secondo le norme dell’ordinamento italiano e della costante giurisprudenza di questa Corte che non ammette equipollenti alla ricevuta di ritorno.

Tuttavia è la stessa legge consolare che rimanda alla legge delle Stato di residenza e, una volta che la legge consolare ammette la notifica a mezzo posta in Irlanda, le modalità di perfezionamento della notifica avvengono secondo le leggi vigenti nello Stato destinatario.

Nel sistema postale irlandese, la prova della consegna non è costituita dalla ricevuta di ritorno ma dal sistema di tracciamento, e, nel caso di specie, dal sito web delle poste irlandesi risultava che l’atto era stato consegnato al destinatario e ricevuto da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.28.La comunicazione dell’Ambasciata, pur non costituendo una relata di notifica è idonea ad accertare l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario ( “proof of delivery”), secondo le norme vigenti nello Stato richiesto in tema di notifica a mezzo posta, che, nel caso inverso viene dato atto del mancato recapito. 5.29.Priva di fondamento è la tesi della ricorrente secondo cui l’Italia avrebbe manifestato la sua contrarietà alle notificazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tranne che l’atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] caso di specie, non solo l’opposizione è prevista dall’art.13 del Regolamento N.1393/2007, che qui non trova applicazione ma, in ogni caso, l’opposizione riguarda l’ipotesi in cui il destinatario sia un cittadino italiano residente all’estero e non, come nel caso di specie, una società di diritto irlandese.

5.30. Ferma restando l’inapplicabilità del Regolamento N.1393/2007, va evidenziato che l’art.14 del Regolamento prevede che la prova della notifica a mezzo posta possa essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o “mezzo equivalente”.

Non vi è, pertanto, alcuna ragione per ritenere che il mezzo equivalente alla ricevuta di ritorno contrasti con l’ordine pubblico internazionale dal momento che è lo stesso legislatore eurounitario a prendere in considerazione diversi mezzi di prova equivalenti alla relata di notifica.

Ne consegue che, una volta ammesso l’invio diretto a mezzo posta dalla legge consolare, il perfezionamento della notifica non può essere condizionato all'applicazione all'estero di ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia dinotifica tramite posta, dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione dei singoli atti previsti dalla sua legislazione.

Il criterio ispiratore è quello della massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice serviziopostale per la comunicazione o la notificazione degli atti, che fonda il reciproco affidamento sulla funzionalità delle operazioni e sulla loro idoneità ad un'idonea tutela di entrambi i soggetti coinvolti, il mittente e il destinatario dell'atto.

Il principio, affermato in relazione alla notifica a mezzo posta prevista dal Regolamento N. 1393/2007 ( Cassazione civile sez.

VI, 11/09/2018, n.22000; Cassazione civile sez.

III, 29/05/2015, n.11140) trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è ammesso l’invio diretto per identità di ratio.

Non è allora possibile condizionare la validità dellanotifica o comunicazione a mezzoposta ad un ulteriore requisito, quale l'applicazione, all'estero, di modalità previste da peculiari leggi nazionali in materia di notifiche a mezzoposta.

Andranno, quindi, solo osservate le disposizioni dello Stato membro nel quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, purchè venga garantita la certezza della consegna dell’atto al destinatario. 5.31.Va pertanto ritenuta regolare la notifica delle ordinanze – ingiunzione, trasmesse, su richiesta dell’ENAC tramite la Sezione Consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino e notificate tramite il servizio postale irlandese ad un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale del vettore, in duplice lingua, italiana ed inglese, in data 18 maggio 2015 alle 8.36. 5.32.I tempi della consegna e dell’accettazione sono stati accertati tramite consultazione del sito web delle Poste irlandesi, dove, attraverso il codice della spedizione è stato possibile verificare il giorno e l’ora della consegna e visualizzare e stampare la firma del consegnatario.

Detta documentazione risulta altresì certificata dal [OSCURATO:PERSONA].

6. E’ assorbito il sesto motivo che attiene al merito. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 7.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19432/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G,CUBONI N.12C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'AVIAZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE BERGAMO n. 2332/2019 depositata il21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile (ENAC) emise ordinanza ingiunzione nei confronti del vettore aereo irlandese [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE 5 61/ 5 00 4 in relazione al ritardo del volo sulla tratta Bergamo-Dusseldorf. 1.5.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo per ragioni fondate sul merito. 1.3.Si costitu ì in giudizio ENAC ed eccepì, in via preliminare , l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, essendo decorso il termine previsto dall’art.6, comma 6 del D.Lgs 150/5011. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bergamo dichiarò inammissibile l’opposizione. 1.5.Ryanar propose appello , deducendo i seguenti motivi: a) l’onere della prova relativa alla non tempestività dell’opposizione incombeva sull’ENAC, quale autorità amministrativa che aveva emanato l’ordinanza –ingiunzione; b) la notifica era inesistente perché l’ENAC avrebbe dovuto notificare l’ordinanza ingiunzione via PEC; c) mancava la relata di notifica e l’avviso di ricevimento in quanto in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno sicchè la notifica dell’ordinanza ingiunzione era inesistente o nulla. 1.6.Nel contraddittorio con l’ENAC, il Tribunale di Bergamo rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.7.Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ritenne che spettasse all’ENAC la prova della tempestività dell’opposizione attraverso la produzione dell’ordinanza – ingiunzione in quanto l’art.6 del D. Lgs 150/5011, a differenza dell’art.55 , comma 3 del D. Lgs 689/81, non prevede che al ricorso sia allegata l’ordinanza notificata ma che venga prodotta dall’autorità amministrativa. Ad avviso del Tribunale, non sarebbe quindi applicabile la giurisprudenza formatasi nel vigore della L.689/81, secondo cui era onere dell’opponente depositare l’ordinanza ingiunzione. Nel caso di specie, però, l’ordinanza ingiunzione era stata prodotta da entrambe le parti. 1.8.In relazione alla validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, il Tribunale giudicò inammissibile il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] poiché non aveva costituito specifico motivo di opposizione in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l’infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria e, solo dopo che l’ENAC aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, aveva dedotto l’inesistenza della notifica . 1.9.Il Tribunale ritenne quindi infondato il motivo inerente la nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione. 1.10.Quanto all’omessa notifica via PEC dell’ordinanza ingiunzione, osservò che l’obbligo della notifica per pec per le comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche non è sanzionato con la nullità. In ogni caso l’art. 14, comma 4 L.689/81 dispone che la notifica dell’ordinanza ingiunzione possa avvenire nelle forme di cui all’art.14 L.689/81 e, conseguentemente, anche a mezzo posta, trattandosi di norme tuttora vigenti. Secondo il Tribunale, il motivo relativo all’obbligo di notifica va pec configurava una nuova eccezione, non formulata in primo grado, ai sensi dell’art.345 c.c. 1.11.Quanto alla validità della notifica eseguita in Irlanda per via diplomatica/postale, il Tribunale osservò che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, possano sussistere validi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento; l’assenza della relata di notifica attestante la ricezione da parte del destinatario non comportava l’inesistenza della notifica ma la nullità, sanata dalla proposizione dell’opposizione da parte dell’ingiunto, idonea al raggiungimento dello scopo. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 5.1.L’ENAC ha resistito con controricorso. 5.5.Il Procuratore Generale, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.3.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del D. Lgs 150/5011 e dell’art.350 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il ricorso per opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile perché il profilo dell’inesistenza della notifica del provvedimento non avrebbe costituito motivo di opposizione. La società ricorrente rileva che il motivo di opposizione con cui era stata dedotta l’inesistenza della notifica era conseguente all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta dall’ENAC e che, di conseguenza, non si tratterebbe di un motivo nuovo sulla validità dell’ordinanza ma sull’ammissibilità del ricorso per inesistenza dellanotifica, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre, la ricorrente deduce l’assenza di preclusioni per dedurre la questione in quanto, nel procedimento innanzi al giudice di Pace, sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e domande nuove in sede di trattazione. Nel caso di specie, l’eccezione relativa all’inesistenza del ricorso sarebbe stata sollevata all’udienza di trattazione sicchè, quand’anche la questione fosse stata ritenuta nuova, non si sarebbe verificata alcuna preclusione. Osserva, ancora, la società ricorrente che sulla questione della nullità della notifica dell’ordinanza, anche qualora fosse considerata nuova, vi era stata accettazione del contraddittorio da parte dell’ENAC. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la violazione e falsa applicazione dell’art.111, comma 6 della Costituzione, dell’art.135, comma 5, n.4 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per contrasto irriducibile di affermazioni contenute nella motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’amministrazione produrre in giudizio la copia dell’ordinanza – ingiunzione notificata affermando, nel contempo, l’irrilevanza dell’onere della prova. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili sotto diversi profili. 5.5. In primo luogo, difetta l’interesse all’impugnazione in quanto il Tribunale, dopo aver esposto i principi di diritto in materia di prova circa la tempestività dell’opposizione, ha affermato che “la questione relativa all’onere della prova non ha alcun rilievo pratico dato che, nella fattispecie concreta, sia [OSCURATO:PERSONA] che ENAC hanno ritualmente prodotto in giudizio l’ordinanza ingiunzione notificata”. 5.3. Spettava, in ogni caso, al giudice verificare d’ufficio la tempestività dell’opposizione e, nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la sua decisione sull’accertamento concreto della data di perfezionamento della notifica e non sull’onere della prova della tempestività del ricorso. 5.4.Anche prima della modifica al procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione prevista dall’art.6 del D. Lgs 150/5011, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere che, benchè gravasse sull'op ponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituiva prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5.5.E’ vero che l’opponente, al fine di consentire il controllo in ordine alla tempestività dell’opposizione, era tenuto, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, ma l’ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 53, comma primo, della legge 54 novembre 1981 n. 689, postulava, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne conseguiva che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permaneva e diventava definitiva l'impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell'opposizione, il ricorso doveva essere dichiarato, con sentenza, inammissibile ( Cass. Civ. , Sez. II, 55.1.5007, n.1579; Cass. Civ., Sez. VI, 15.7.5011, n.15350). 5.6.Va quindi data continuità all’ orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare. 5.7.In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione ma deva aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cassazione civile sez. lav., 05/11/5051, n.31108). 5.8. Ne consegue che l’affermazione del principio di diritto affermato dal Tribunale in relazione all’onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso ed alla novità del motivo dell’opposizione non è corretto anche se, trattandosi di motivazione ad abundantiam, atteso che, con la produzione della copia dell’ordinanza notifica, nessuna rilevanza può avere in termini di accoglimento del motivo di ricorso. 5.9. Nessun contrasto irrimediabile tra motivazioni inconciliabili va quindi ravvisato nel caso di specie tale da inficiare di nullità la sentenza impugnata. 3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.345 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la questione relativa alla nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione – in quanto non notificata a mezzo PEC - fosse stata dedotta per la prima volta in grado d’appello. Secondo la ricorrente, non si tratterebbe di motivo nuovo in quanto le questioni relative alla nullità della notifica dell’ordinanza sarebbero rilevabili d’ufficio. 3.1.Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. 3.5. Fermo restando il rilievo d’ufficio della nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione in caso di tardiva opposizione (da ultimo, Cass. Sez. Un. 11550/5055 sull’inidoneità dell’opposizione tardiva a sanare il vizio della nullità della notifica), il Tribunale ha fondato la decisione sulla legittimità della notifica dell’ordinanza ingiunzione nelle forme ordinarie poiché ha ritenuto che non vi fosse un obbligo per le amministrazioni statali di notifica degli atti a mezzo pec. 4.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 $ 1, 13 $ 1 del Regolamento (CE) 1393/5007, delle comunicazioni degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 53 del Regolamento CE 1393/ 5 007; delle Rules of the [OSCURATO:PERSONA], Order 151, Rule 9e delle [OSCURATO:PERSONA] sulla notifica amministrativa all’estero, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.6 del D. Lgs 150/5011, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt.14 e 18 della L.689/81 , dell’art.149 c.p.c., dell’art.3 e 4 della L.890/1985, degli artt.5 bis e 48 del D. Lgs 85/5005 , dell’art.1, comma 1 e 3 del DPCM 55.7.5011. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Regolamento N.1393/5007 non sia applicabile alla materia amministrativa e quindi al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Sotto un primo profilo la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto che la notifica si sia correttamente perfezionata a mezzo posta tramite l’Ambasciata italiana a Dublino in quanto l’Enac avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare le ordinanze -ingiunzioni a mezzo PEC, a pena di inesistenza e/o nullità insanabile della notifica; secondo il ricorrente, tale conclusione va tratta dal tenore letterale del DPCM 22 luglio 2011, il quale ha previsto che dal 1 luglio 2013 tutte le istanze, comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche debbanoavvenire solo in via telematica, e se questa non sia prevista, con la posta elettronica certificata. L’ENAC avrebbe dovuto notificare qualsiasi atto indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], quindi anche le ordinanze ingiunzione in oggetto, emesse il 5 maggio 2015, a mezzoPEC. Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] censura altresì che la corte d’Appello abbia considerato correttamente eseguita, in forza del Regolamento CE 1393/2007, la notifica delle ordinanze a mezzo posta per il tramite della Sezione Consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino. La Corte, infatti, ha ritenuto che per effetto del rinvio operato dall’art. 142 co 2 c.p.c alle “Convenzioni internazionali”, il Regolamento CE 1393/2007 e la Convenzione dell’Aja del 1965 potessero essere applicati anche alla materia amministrativa.L’esclusione della materia amministrativa dal campo di applicazione del suddetto Regolamento risulterebbe confermata, del resto, dallo stesso tenore letterale del suo art. 1, secondo cui “esso non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa”. La ricorrente riporta inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ( sentenza 21.4.1993, causa C-172/91, Sonntag; [OSCURATO:PERSONA]266/01, Prèservatrice foncièere TIARD; cause riunite C-226/13, C-245/13; C- 247 - 13 e C - 578/13), secondo cui l’applicabilità del Regolamento è da escludersi nel caso in cui il contenzioso tra pubblica amministrazione e privato tragga origine dall’esercizio di un potere pubblico. In tal senso, secondo la ricostruzione della ricorrente, ENAC non ha agito in veste di soggetto “privato” bensì di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività autoritativa sanzionatoria a tutela degli interessi dei “passeggeri consumatori”. Si aggiunga che, stando alle conclusioni e raccomandazioni elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA] costituita in seno alla Conferenza di diritto internazionale privato dell’Aja del 1965, i verbali di accertamento esulerebbero dalla materia civile e commerciale denotandone pertanto una loro natura pubblicistica. Si aggiunga, ancora, che è la Repubblica Italiana ad essersi opposta alle notifiche dirette di atti giudiziari effettuati da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a nulla rilevando che l’Irlanda non si sia mai opposta a tale genere di notifiche. Ulteriore conferma di ciò si ricaverebbe, secondo la ricorrente, dalla Guida alla notifica all’Estero di atti giudiziari ed extra giudiziali in materia civile e commerciale del Ministero degli Esteri,dove si precisa che l’Italia si oppone alle notifiche e comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ricorrente evidenzia come la notifica del verbale non risulta completata ai sensi dell’art. 37 della legge consolare in quanto non conforme alle leggi dello stato di residenza. La notifica, infatti, risulterebbe effettuata “a mani” mentre l’ordinamento irlandese prevede che la notifica degli atti provenienti dall’estero debba avvenire secondole “Rules of the [OSCURATO:PERSONA], Order 121, rule 9”, una particolare procedura che prevede la necessaria partecipazione del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della figura del c.d. [OSCURATO:PERSONA]. La notifica dovrebbe essere eseguita dall’avvocato del notificante, che dovrebbe restituire la copia dell’atto notificato, unitamente alla prova della notifica rappresentata da una dichiarazione giurata autenticata dal notaio, al cd. [OSCURATO:PERSONA], il quale dovrebbe trasmettere al Ministro degli [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di notifica ricevuta dallo Stato estero unitamente alla prova di notifica. La Corte d’appello di Brescia avrebbe , pertanto , errato in primis nel considerare come correttamente perfezionata la notifica secondo il Regolamento CE 1393/2007 ed non si sarebbe attenuta alla procedura prevista per la notifica degli atti amministrativi. L’ENAC avrebbe prodotto una mera comunicazione della Sezione Consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino, che non potrebbe essere equiparata ad una relata di notifica in quanto a) non riporterebbe la data di emissione; b) non indicherebbe l’ufficio postale dal quale era avvenuta la spedizione. Secondo la ricorrente, si tratterebbe di una mera dichiarazione consolare, resa successivamente, non equiparabile alla relata di notifica poiché in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto inidonea a dimostrare che l’ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 18.5.2015. Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2697 c.c., art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente disconosciuto il documento prodotto da E.N.A.C., attestante la ricezione del plico contenente le ordinanze ingiunzioni data 18 maggio 2015. Tale documento, denominato “relata di notifica” e consistente in una attestazione delle autorità consolari italiane in Irlanda dell’avvenuta consegna del plico unito ad una schermata del sito ufficiale della posta locale - da cui è ricavabile data e ora di consegna e relativo destinatario ricevente - non assolverebbe, secondo [OSCURATO:PERSONA], all’onere della prova della data della notifica gravante in capo ad E.N.A.C., posto che non si comprenderebbe se si tratti di una pagina web o la copia di un documento analogico. Inoltre, mancherebbero le generalità e l’indirizzo del destinatario, le generalità del consegnatario e recherebbe una firma elettronica, anziché digitale. Ne consegue, secondo la tesi della ricorrente, l’inesistenza della notifica in assenza della prova che l’atto sia giunto a conoscenza della sfera del destinatario. 5.1. I motiv i, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 5.2.Il D. Lgs 82/2005 ha previsto la facoltà dell’[OSCURATO:PERSONA] di notificare l’ordinanza ingiunzione attraverso PEC qualora destinatario dell’atto sia un’impresa ma non ha abrogato la previsione generale, che prevede la notifica a mezzo posta. 5.3.L’art.5 bis del D.Lgs n. 82/2005 prevede che “l DPCM 22 luglio 2011 impone, a decorrere dall’1 luglio 2013, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. La norma prevede che “a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale”. 5.5.Come affermato di recente da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione ( Cass. Civ., Sez. VI-2, 16/12/2020 n.28829). 5.6.Ne consegue che l’ENAC aveva la facoltà e non l’obbligo di effettuare la notifica a mezzo PEC. 5.7.La Corte di merito ha ritenuto che il disconoscimento fosse generico, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Cass. Sez. L. 17.2.2015, n.3122; Cass.17526/2016). 5.8.La ricorrente non allega le ragioni per le quali il disconoscimento fosse specifico e che non vi fosse corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta mentre si è limitata a sostenere le ragioni per le quali la notifica dovesse considerarsi inesistente. 5.9.Quanto alle censure attinenti alla regolarità della notifica, il motivo è infondato ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art.384 c.p.c. in quanto non è applicabile alla fattispecie il Regolamento UE N.1393/2007. 5.10. L’art.1 del del Reg. CE 1393/2007 così recita: “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”. 5.11.Le Sezioni Unite, con sentenze del 05/02/2021, n.2866 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11550, con riferimento alla notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non hanno ritenuto applicabile ilRegolamento N.1393/2007 perché è esclusa dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa” Nelle ordinanze N. 22000/2018 e 22001/2018, le Sezioni semplici avevano invece ritenuto che il Regolamento N.1393/2007 consentiva, in relazione a verbale di sanzione ammnistrativa, il ricorso alla procedimento di notificazione a mezzo posta. A tale considerazione la citata giurisprudenza era pervenuta sulla base dell'art. 16 del Regolamento, che ampliava anche agli atti stragiudiziali e, sotto altro aspetto, veniva sottolineato (nella stessa citataCass. 22000/2018) come era possibile "avvalersi direttamente del servizio postale...dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione dettate in modo speciale per la concreta esecuzione di singoli atti previsti dalla sua legislazione". Detta interpretazione risultava però contraria alla previsione letterale dell'art. 1 del citato Regolamento U.E. del 2007, che esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa". 5.12.L’interpretazione delle Sezioni Unite è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia. La Corte di Giustizia ( sentenza 21.4.1993, causa C-172/91, Sonntag; [OSCURATO:PERSONA]266/01, [OSCURATO:PERSONA] TIARD; cause riunite C-226/13, C-245/13; C- 247 - 13 e C - 578/13) ha infatti escluso l’applicabilità del Regolamento N.1393/2007 nel caso in cui il contenzioso tra pubblica amministrazione e privato tragga origine dall’esercizio di un potere pubblico; i contenziosi fra una pubblica autorità e un privato rientrano nel campo di applicazione del Regolamento N.1393/2007 solo ove riguardino azioni civili in cui lo Stato coinvolto abbia agito in veste di privato. La Corte di Lussemburgo ha precisato che, al fine di determinare se una materia si possa considerare “civile e commerciale”, è necessario porre attenzione non tanto alla fonte del potere quanto alle modalità di esercizio dello stesso. I confini della materia “civile e commerciale sono stati ulteriormente delineati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28.7.2016, nella causa C-102/15, con riferimento all’ambito di applicazione del Regolamento N.44/2001, in relazione al quale il criterio distintivo tra l’atto amministrativo e la materia civile e commerciale è stata rinvenuta nell’esistenza o meno della potestà di imperio dell’autorità amministrativa, che differisce dal rapporto in situazione di parità. Nella citata decisione, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, in relazione ad una sanzione inflitta dall’[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza ungherese, è stato chiarito che la in caso di sanzioni imposte da un’autorità pubblica nell’esercizio dei poteri regolamentari è esclusa l’applicabilità del Regolamento N.44/2001. Anche nelle cause C- 579/2017, C - 308 - 2017, C - 641/2 018 e C - 73/19, la Corte ha statuito che la natura civile e commerciale deve essere esclusa qualora l’autorità pubblica agisca nella prerogativa dei pubblici poteri, esorbitanti dalla sfera delle norme di diritto privato. 5.13.Nel caso di specie, l’ENAC ha agito non in veste di soggetto “privato” bensì di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività autoritativa sanzionatoria a tutela degli interessi dei “passeggeri consumatori”. Ai sensi dell’art.16 del Regolamento 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l’ENAC ha il potere di adottare misure coercitive al fine di costringere il vettore aereo a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria in caso di ritardo o cancellazione di un volo. Le sanzioni sono espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’ENAC e non tutelano diritti soggettivi del passeggero, che può avvalersi dei rimedi contrattuali per i danni subiti. 5.14.Ne consegue che erroneamente la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto applicabile il Regolamento UE n.1393/2007, alla luce dell’interpretazione estensiva fornita da questa Corte con le decisioni N. 22000/2018 e N.22001/2018, interpretazione che non è stata condivisa dalle Sezioni Unite con le citate sentenze del 05/02/2021, n.2866 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11550. 5.15.Ritiene però il collegio che, nonostante l’errore di diritto, la decisione sia corretta attesa la regolarità della notifica sicchè il collegio deve limitarsi a procedere alla correzione della motivazione. 5.16.Esclusa, infatti, l’applicabilità del Regolamento UE 1393/2007, deve farsi riferimento all’art.142 c.p.c., espressamente richiamato dall’art.14, comma 4 della L.689/81 . L’142 c.p.c., espressamente richiamato dall’art.14, comma 4 della L.689/81, prevede un duplice livello di disciplina. La notifica del destinatario che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, avviene sulla base delle convenzioni internazionali o, in alternativa, della legge consolare. Il riferimento agli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 deve ritenersi effettuato sulla base degli artt.37,77 e 78 del D. Lgs 3.2.2011, n.71 “ Ordinamento e funzioni degli uffici consolari “, che espressamente lo abroga. La procedura prevista dal primo comma dell’art.142 c.p.c. - che prevede la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta- ha carattere residuale. Tale comma è stato aggiunto dalla L. 6.2.1981, n.42 , art.9di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 1978, che, privilegiando le esigenze di conoscenza effettiva, rispetto al principio di conoscenza legale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originarioart.143, comma 3, nella parte in cui non prevede, per l'operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza nè dimora, nè domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalDPR 5.1.1967, n.200. 5.17.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza N.6756/1988, hanno chiarito che la prova dell'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto all'estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale o dalla legge consolare deve avvenire con "l'attestazione negativa prevista dall'art. 6 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ovvero a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri da cui risulti l'inesistenza di una apposita Convenzione internazionale con lo Stato in cui la notifica si sarebbe dovuto eseguire, ovvero esibendo una attestazione dell'autorità straniera che attesti il divieto di procedere alla chiesta notificazione". E’ onere quindi dell’istante dimostrare l’impossibilità di eseguire la notifica secondo le convenzioni internazionali o secondo le modalità previste dalla legge consolare ( Cassazione civile sez. I, 20/04/2018, n.9923 non massimata). Detta interpretazione è conforme ai principi che hanno condotto il giudice delle leggi ad affermare, nella citata sentenza n. 10 del 1978, che solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l'atto al destinatario residente nel suo territorio "sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dall’art.142, comma 1 c.p.c., a norma denunziata, dallaquale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. Il procedimento notificatorio di cui all'art.142 c.p.c., comma 1 costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla legge consolare. 5.18.Nel caso di specie, non sono applicabili le convenzioni internazionali. Non è applicabile né la Convenzione dell’Aja del 1965 relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile e commerciale in quanto la notifica dell’atto amministrativo è estraneo alla materia civile o commerciale. 5.19. Va sottolineato che la Corte Costituzionale, con sentenza N.149 del 2000 ha espressamente escluso le notificazioni delle sanzioni amministrative ex art.201 del D. Lgs 285/2000 dal campo di applicazione della convenzione. ell'Aja del 1965, affermando che detta Convenzione è applicabile alla notifica dei soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa; 5.20. Non è nemmeno applicabile nemmeno la Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa perché l’Irlanda nonè tra i Paesi firmatari. 5.21.Va quindi presa in esame la legge consolare posta di cui al D. Lgs 71/2011. Ai sensi dell’art.37del D. lgs. 71/2011 “ l'Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell'UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello stato di residenza”. Vanno, in particolare prese in esame le “Linee guida della notifica all’estero degli atti amministrativi”, redatte dal Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale. 5.22.Il Ministero prevede tre differenti procedure a seconda dello Stato di destinazione della notifica. 5.23.Una prima modalità è prevista per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977 e ratificata dall’Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, che mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa. Se il destinatario dell’atto amministrativo da notificare risiede in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le richieste di notifica sono inviate direttamente alle [OSCURATO:PERSONA] del Paese dove deve essere notificato l’atto. L’atto da notificare deve essere in duplice copia (un originale e una copia), in lingua italiana ed accompagnato dal formulario (in duplice copia) allegato alla Convenzione. In alternativa, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, gli atti possono essere spediti direttamente ai soggetti destinatari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in caso di notifica diretta è necessario che l’atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare. L’Irlanda, come già evidenziato, non rientra tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione. 5.24.Vi sono poi i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo ma che non escludono l’invio diretto. In questi casi, la notifica può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricezione, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] italiana. L’Irlanda fa parte dei Paesi che ammettono l’invio diretto degli atti per la notifica. 5.25.Per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo e che non ammettono l’invio diretto, il richiedente la notifica deve spedire l’atto in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alla Sede italiana all’estero competente, Ambasciata o Consolato. Sarà cura della Rappresentanza interessata procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale e restituire all’Ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica. 5.26.Nel caso di specie, la procedura di notifica è stata correttamente eseguita in applicazione delle linee guida del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e della legge dello Stato estero, espressamente richiamata dalla legge consolare. Osserva il collegio che l’ENAC avrebbe potuto procedere all’invio diretto dell’atto amministrativo perché consentito dalla legge irlandese e, pur tuttavia ha utilizzato la procedura più rigorosa e garantista, provvedendo alla notifica delle ordinanze – ingiunzione attraverso il Consolato. La notifica del ricorso si è regolarmente perfezionata in data 18.5.2015, come certificato dalla sezione consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino, che, dopo aver specificato che “in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno”, ha allegato la pagina del sito ufficiale della posta locale con cui si data atto che la consegna era avvenuta in data 18.5.2015 alle h.8,36. 5.27.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’equiparazione della certificazione dell’Ambasciata alla relata di notifica, secondo le norme dell’ordinamento italiano e della costante giurisprudenza di questa Corte che non ammette equipollenti alla ricevuta di ritorno. Tuttavia è la stessa legge consolare che rimanda alla legge delle Stato di residenza e, una volta che la legge consolare ammette la notifica a mezzo posta in Irlanda, le modalità di perfezionamento della notifica avvengono secondo le leggi vigenti nello Stato destinatario. Nel sistema postale irlandese, la prova della consegna non è costituita dalla ricevuta di ritorno ma dal sistema di tracciamento, e, nel caso di specie, dal sito web delle poste irlandesi risultava che l’atto era stato consegnato al destinatario e ricevuto da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.28.La comunicazione dell’Ambasciata, pur non costituendo una relata di notifica è idonea ad accertare l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario ( “proof of delivery”), secondo le norme vigenti nello Stato richiesto in tema di notifica a mezzo posta, che, nel caso inverso viene dato atto del mancato recapito. 5.29.Priva di fondamento è la tesi della ricorrente secondo cui l’Italia avrebbe manifestato la sua contrarietà alle notificazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tranne che l’atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] caso di specie, non solo l’opposizione è prevista dall’art.13 del Regolamento N.1393/2007, che qui non trova applicazione ma, in ogni caso, l’opposizione riguarda l’ipotesi in cui il destinatario sia un cittadino italiano residente all’estero e non, come nel caso di specie, una società di diritto irlandese. 5.30. Ferma restando l’inapplicabilità del Regolamento N.1393/2007, va evidenziato che l’art.14 del Regolamento prevede che la prova della notifica a mezzo posta possa essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o “mezzo equivalente”. Non vi è, pertanto, alcuna ragione per ritenere che il mezzo equivalente alla ricevuta di ritorno contrasti con l’ordine pubblico internazionale dal momento che è lo stesso legislatore eurounitario a prendere in considerazione diversi mezzi di prova equivalenti alla relata di notifica. Ne consegue che, una volta ammesso l’invio diretto a mezzo posta dalla legge consolare, il perfezionamento della notifica non può essere condizionato all'applicazione all'estero di ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia dinotifica tramite posta, dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione dei singoli atti previsti dalla sua legislazione. Il criterio ispiratore è quello della massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice serviziopostale per la comunicazione o la notificazione degli atti, che fonda il reciproco affidamento sulla funzionalità delle operazioni e sulla loro idoneità ad un'idonea tutela di entrambi i soggetti coinvolti, il mittente e il destinatario dell'atto. Il principio, affermato in relazione alla notifica a mezzo posta prevista dal Regolamento N. 1393/2007 ( Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.22000; Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11140) trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è ammesso l’invio diretto per identità di ratio. Non è allora possibile condizionare la validità dellanotifica o comunicazione a mezzoposta ad un ulteriore requisito, quale l'applicazione, all'estero, di modalità previste da peculiari leggi nazionali in materia di notifiche a mezzoposta. Andranno, quindi, solo osservate le disposizioni dello Stato membro nel quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, purchè venga garantita la certezza della consegna dell’atto al destinatario. 5.31.Va pertanto ritenuta regolare la notifica delle ordinanze – ingiunzione, trasmesse, su richiesta dell’ENAC tramite la Sezione Consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino e notificate tramite il servizio postale irlandese ad un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale del vettore, in duplice lingua, italiana ed inglese, in data 18 maggio 2015 alle 8.36. 5.32.I tempi della consegna e dell’accettazione sono stati accertati tramite consultazione del sito web delle Poste irlandesi, dove, attraverso il codice della spedizione è stato possibile verificare il giorno e l’ora della consegna e visualizzare e stampare la firma del consegnatario. Detta documentazione risulta altresì certificata dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. E’ assorbito il sesto motivo che attiene al merito. 7.Il ricorso va pertanto rigettato. 7.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli e
Sentenza Cassazione n. 33622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris