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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00755/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché anche del vizio di mancanza di motivazione per omessa pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondato, giacché censura asseriti difetti di illogicità della motivazione che non emergono dal testo della sentenza impugnata, ove il giudice del merito, anzi, formula argomentazioni coerenti e prive di vizi a fondamento del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice motiva in ordine alla recidiva, già contestata al ricorrente per precedenti reati, al diniego di applicazione dell'art. 62-bis, cod. pen. in considerazione della gravità dell'offesa, e con riferimento, infine, al corretto computo del termine di prescrizione, su cui non incide l'attenuazione della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché anche del vizio di mancanza di motivazione per omessa pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondato, giacché censura asseriti difetti di illogicità della motivazione che non emergono dal testo della sentenza impugnata, ove il giudice del merito, anzi, formula argomentazioni coerenti e prive di vizi a fondamento del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice motiva in ordine alla recidiva, già contestata al ricorrente per precedenti reati, al diniego di applicazione dell'art. 62-bis, cod. pen. in considerazione della gravità dell'offesa, e con riferimento, infine, al corretto computo del termine di prescrizione, su cui non incide l'attenuazione della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 202