CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 maggio 2025, la Corte d'appello di Cagliari, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione n. 39631/2024, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sofferta misura della custodia in carcere applicata dal 1 febbraio 2008 al 2 dicembre 2008 e nella forma degli arresti domiciliari fino al 12 gennaio 2009, in forza di ordinanza del G.I.P. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 261 e 223 legge fall., fatti riqualificati nella fattispecie di cui agli artt. 110, 648.bis cod.pen. aggravato dall'art. 7 d.l. 152 del 1991, procedimento conclusosi con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016. 2. La sentenza rescindente aveva annullafo l'ordinanza rilevando che i' LEgrdinanza di rigettg si fondava unicamente sugli elementi tratti dall'ordinanza di )custodia cautelare senza confronto con il decreto di archiviazione, difettando altresì il vaglio del giudizio successivo in ordine alla riferibilità della condottaostativa al richiedente o, ancora, alla circostanza che tali elementi posti a base del titolo custodiale non siano stati esclusi. All'esito del giudizio di rinvio, la éorte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione come disposto dall'art. 173 disp att. cod. proc. pen Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606/comma yett. b) ed e)1cod.proc.pen. in relazione all'art. 127/ comma 21cod.proc.pen. La torte territoriale a fronte dell'eccezione di tardività del deposito della memoria con documenti da parte dell'Avvocatura dello Stato avrebbe respinto l'eccezione richiamando, per un verso, la mancata verifica del fascicolo processuale da parte della difesa, come sarebbe suo onere, e dall'altro l'osservanza del contraddittorio poiché la trattazione del procedimento era stata rinviata ad una udienza successiva su istanza del difensore. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 11 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod.proc.pen., 273 e 280 cod.proc.pen. In sintesi, argomenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, contravvenendo al principio di diritto, non avrebbe compiuto la valutazione dell'istanza con totale autonomia del giudizio della riparazione rispetto al giudizio penale di cognizione, e lungi dall'effettuare quel puntuale approfondito esame come richiesto dalla sentenza rescindente, si sarebbe dedicata ad un lavoro di copiatura di atti, anche di altro procedimento penale per indennizzo da ingiusta detenzione, incorrendo in pratica alla violazione del principio di diritto. La Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire acriticamente ad apoditticamente quanto riportato nella richiesta di archiviazione, oltre che nell'ordinanza Melzi di agosto 2020, senza prendere posizione in relazione alle argomentazioni fornite a sostegno della neutralità del comportamento dello [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una lettura distorta e parziale del provvedimento di archiviazione che, seppur vero che lo stesso farebbe riferimento alla maturazione della prescrizione, non di meno \‘' l'archiviazione era espressamente intervenuta perché gli elementi acquisiti in atti (che poi erano gli stessi già utilizzati a sostegno della richiesta di custodia cautelare) non erano stati giudicati idonei a sostenere validamente l'azione penale nei confronti del ricorrente, da cui l'implicito riconoscimento dell'illegittimità del 2provvedimento cautelare gentico, che è il presupposto di applicazione dell'articolo 3 , 2, cod.proc.pen. 1 4/cc)rnma Infine, la Corte territoriale avrebbe ritenuto di ravvisare i presupposti della colpa grave in relazione ad alcuni comportamenti che sarebbero ostativi dell'indennizzo, e segnatamente: la confusione contabile in cui versavano le società, la notorietà delle condotte derivanti da inchieste giornalistiche che di fatto fu il motivo dell'apertura delle indagini in Svizzera, il fatto che il ricorrente sarebbe stato non solo a conoscenza di dette condotte, ma addirittura il fautore delle stesse in base alle dichiarazioni di coindagati o testimoni secondo cui egli sarebbe stato socio occulto delle società fallite, egli avrebbe commesso una truffa ai danni p AV dell'assicurazione per distrarre il denaro dalle società svizzere, nonchél(la costituzione di alcune società estere presso le quali sarebbero confluite parte dei denari usciti dalle casse delle società poi fallite. Secondo il ricorrente gli elementi posti a fondamento della causa ostativa della colpa grave non sarebbero mai stati sottoposte al vaglio di un giudizio, di tal chè non sarebbe stata compiuta l'ulteriore valutazione, secondo S.U. del 1995, per cui il giudice della riparazione non può valorizzare elementi esclusi dal giudice della cognizione, oltretutto tenuto conto che nel caso in esame, l'archiviazione aveva escluso la ricorrenza della circostanza aggravante dall'agevolazione mafiosa in quanTo non processualmente dimostrata l'esistenza del clan Ferrazzo di Mesoraca. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 /, lett. b)/ cod.proc.pen. in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. essendo incorsa, la torte territoriale, in un evidente errore di diritto avendo liquidato le spese di rappresentanza e difesa in favore del Ministero delliconomia e Finanze, dovendo operare la liquidazione tenendo conto che in esito al giudizio di rinvio, doveva liquidare le spese anche del giudizio rescindente nel quale il Ministero era risultato soccombente e successivamente liquidare le spese del giudizio di rinvio nel quale era risultato soccombente il ricorrente, dando luogo alla c.d. liquidazione per fasi. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. btc..tteilett , Il difensoreVavv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Il primo motivo di ricorso di violazione di legge processuale non è fondato. Va rilevato che al procedimento de quo è applicabile, in forza del richiamo operato dall'art. 315 cod.proc.pen. all'art. 646 cod.proc.pen. che a sua volta richiama il procedimento in camera di consiglio osservando le forme dell'art. 127 cod.proc.pen., tra cui il secondo comma che prescriva che fino a cinque giorni prima le parti possono depositare memorie in cancelleria. 3Ciò premesso, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078 - 01) e che, quanto al caso in esame, il contradditorio è stato rispettato poiché l'udienza originariamente, fissata al 20/01/2025, è stata differita al 19/05/2025, termine congruo per garantire il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. 2. Quanto al merito va, preliminarmente, ricordato che il diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 3141 comma 1, cod.proc.pen. spetta al prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso, perché il fatto non costituisce reato o non!iprevisto dalla legge come reato, disposizione applicabile anche nel caso di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, e, ai sensi dell'art. 314, comma cod.proc.pen. , spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso, o mantenuto, in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Il terzo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. estende, alle medesime condizioni il diritto alla riparazione, in favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere. L'ipotesi normativa prevista dall'art. 314 1 connma 2,cod.proc.pen., riguarda i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo, venga accertato con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata disposta o mantenuta illegittimamente (ingiustizia formale della restrizione subita dall'imputato: in questo caso l'ingiustizia appartiene alla situazione cautelare, rilevano cioè i vizi della misura tipizzati dal legislatore ed accertati con provvedimento irrevocabile), cioè nell'assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art.273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza e 280 cod. proc. pen.) titolo del reato, ovvero nell'ipotesi del reato punito con pena edittale inferiore al limite quantitativo indicato nell'art. 280 cod. proc. pen. Va ancora ricordato, perché di rilievo nel caso in esame, che con sentenza n. 219/2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui/nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta/ condizioni in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle 4imputazioni, sicchè la riparazione per la detenzione ingiustamente sofferta deve ritenersi estesa anche in relazione alle ipotesi di avvenuto proscioglimento per cause non di merito, e dunque, nel caso di prescrizione, ma solo limitatamente al tempo della restrizione che eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 44492 del 15/10/2013, Carturano, Rv. 258086 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 09/10/2014, Damia, Rv. 262396 - 01). 3. Così ricostruito il quadro normativo, deve, preliminarmente, essere disattesa la censura di assenza di autonoma valutazione del giudice della riparazione rispetto al giudice della cognizione per avere svolto un lavoro di copiatura di atti del merito e di altri procedimenti, in quanto manifestamente infondata (vedi infra) avendo svolto, la torte territoriale, un diffuso e autonomo giudizio nel quale ha ripotato, a supporto del giudizio valutativo che le competeva, gli elementi tratti dal processo di cognizione anche mediante richiamo integrale nella parte motiva. 4. E' parimenti infondato il profilo di doglianza inerente alla sussistenza di un'ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art. 314, comma 2 1 cod. proc. pen. (cfr. pag. 12) nella prospettazione difensiva, secondo cui poiché la richiesta di archiviazione evidenziava che gli elementi di accusa acquisiti in atti (che poi erano i medesimi già utilizzati a sostegno della richiesta di custodia cautelare) non erano stati giudicati idonei a sostenere validamente l'azione penale nei confronti del ricorrente, derivava implicitamente il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento cautelare che è presupposto di applicazione della cosiddetta riparazione per ingiustizia formale. Nel caso in esame, non è intervenuta una decisione irrevocabile di accertamento dell'illegittimità del provvedimento custodiale non potendo questa essere tratta dall'insufficienza degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio. 5. Né ha miglior sorte la censura che, facendo leva su una distorta lettura del provvedimento di archiviazione-che, secondo la prospettazione difensivai era fondata sull'insussistenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e non già per prescrizione r sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe illogicamente motivato la sussistenza della condizione ostativa in capo al ricorrente costituita dalla colpa grave. La censura, anche in parte priva di confronto specifico con il ragionamento della torte territoriale, è priva di fondamento. 6. Sgombrato il campo da una ipotesi di ingiustizia formale, ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod.proc.pen., l'ordinanza impugnata sottolinea che la archiviazione ktc,tà, , r non/Q disposta per l'infondatezza della notizia di reato, e dunque, non contiene né l'accertamento dell'innocenza del richiedente, né la declaratoria dell'ingiustizia formale del titolo, ma per la maturata prescrizione del reato, anche nella ipotesi 5residuale (cfr. pag. 14), e che la detenzione non poteva ritenersi ingiusta avendo la condotta dello [OSCURATO:PERSONA], sia anteriormente al momento restrittivo che successivamente, concorso con colpa grave alla adozione della misura cautelare. Va ricordato che gli atti del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, erano tramessi all'A.G. di Cagliari, a seguito di ordinanza, del 18 ottobre 2010, del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano aveva qualificato tutti i fatti per cui si procedeva nel delitto di riciclaggio, ivi compresi quelli che originariamente avevano dato luogo all'accusa per il reato di bancarotta fraudolenta di due società svizzere per il quale era stata applicata la misura cautelare allo [OSCURATO:PERSONA], e la competenza territoriale veniva individuata in quella di Cagliari a cui gli atti erano trasmessi. L'archiviazione era disposta, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato - pag. 30-34 - in quanto di dubbia configurabilità la fattispecie di cui all'articolo 648-bis cod.pen. nel caso di delitto presupposto commesso all'estero, di difficile configurabilità la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 d.l. 151 del 1002, in quanto l'esistenza della cosca Ferrazzo di Mesoraca non aveva lo stato trovato alcuna conferma in sede giudiziaria e che configurabilità di tale aggravante ad effetto speciale aveva rilevanti conseguenze sotto I srofil. il profilo del termine di prescrizione, sicché, pur a fronte di un grande certosino lavoro svolto dalla polizia giudiziaria, gli elementi raccolti per poter configurare un riciclaggio aggravato non apparivano sufficienti, tanto che la stessa polizia giudiziaria aveva ipotizzato la sussistenza del meno grave reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12- quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito legge 7 agosto 1992, n. Av 356, fattispecie quest'ultima prescritta (cf. pag. 34). Ciò detto, il giudice della riparazione, richiamando il contenuto dell'archiviazione conclude per l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare in presenza di una causa estintiva (la prescrizione) che non accerta l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare. 7. Ma poi la torte territoriale esclude il diritto alla riparazione, anche ipotizzando che l'archiviazione sia stata disposta in uno dei casi di cui all'art. 314, comma l cod. proc. pen., ed evidenzia le condotte tenute dallo [OSCURATO:PERSONA] che / integrano colpa grave ostativa alla riparazione. A pag. 16 e ss. la torte territoriale evidenzia in modo chiaro, gli elementi, tratti dalla archiviazione, idonei ad integrare la colpa grave e segnatamente: la confusione contabile delle società svizzere che gestivano decine di milioni di franchi svizzeri acquisiti senza verifiche della loro provenienza, la circostanza testimoniata, che i soggetti che le gestivano si recavano in Calabria in aereo per poi tornare con valigie di denaro contante che veniva depositate in cassaforte senza contabilizzazione, che lo [OSCURATO:PERSONA] era socio 6occulto e amministratore di fatto della società coinvolta [OSCURATO:PERSONA], come affermato dal coimputato reo confesso, il quale lo aveva definito come il "padrone", che era il principale responsabile delle spogliazioni, anche simulando un furto per frodare l'assicurazione, che consentivano il reimpiego del denaro anche in parte dirottato per investimenti immobiliari in Sardegna, mentre altri confluivano in paradisi fiscali esteri, in uno con la circostanza che era stato monitorato durantti suoi viaggi in Calabria ove era risultato avere frequentazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata (cfr. pag. 17), condotte, secondo l'ordinanza impugnata, valutabili, sulla base delle comuni regole di esperienza, come oggettivamente idonee a creare una situazione atta a determinare nei suoi confronti iniziative coercitive da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], infatti, puntualmente poste in essere/ e che in ultima analisi il ricorrente abbia dato causa alla limitazione della sua libertà personale. La Corte territoriale individua la condotta, incidente sull'apparenza del reato, che ha concorso a creare le condizioni dell'errore dell'autorità giudiziaria nelle plurime condotte come sopra descritte poste in essere allo [OSCURATO:PERSONA] dalla gestione di fatto della società che riceveva denaro senza verifiche di provenienza che neppure veni va contabilizzato e che confluiva ed alimentava altri conti esteri e/o reimpiegato in attività immobiliari, mediante condotte distrattive della società svizzera dichiarata fallita, nonché i rapporti di frequentazioni con appartenenti al mondo della criminalità organizzata in Calabria. Si tratta di comportamenti che, in modo del tutto coerente, sono stati giudicati come elementi che hanno concorso alla rappresentazione di una situazione di illiceità, tendente a 'lavare' il denaro tlileù a_ V m-L, •Atc- VbAxitiZ•í4r,-)Atl#1. (movimentato, in uno con frequentazioni che hanno colorataia vicenda Mré—Ch-3 ( X '14'‘,Zt.tL%LtL- 8. La motivazione della Corte territoriale ha compiuto, in ultima analisi, quel giudizio che le compete e, chiamat«, a valutare l'eventuale contributo dell'interessato rispetto alla falsa rappresentazione del reato, per verificare se il medesimo sia connotato da dolo o colpa grave sinergiche all'adozione ed al mantenimento della misura, ha reso una motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità nell'individuazione degli elementi, in capo allo [OSCURATO:PERSONA], di colpa grave sinergici all'adozione e mantenimento della misura cautelare. 9. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Il ricorrente contesta la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero delliconomia e delle Finanze, che sono state liquidate dal giudice di rinvio complessivamente, anche con riguardo al giudizio svolto davanti alla Corte di cassazione e dei due giudizi di rinvio, in complessivi C 12.004,00, non avendo operato il giudice del rinvio la c.d. liquidazione per fasi. La tesi difensiva risulta contraria all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di spese processuali nell'ambito di un procedimento per la riparazione per 7l'ingiusta detenzione, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017, Rv. 270195 - 01), In tale pronuncia la Corte di legittimità ha specificato che il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, cosicché l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccon . bente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale è tenuto a provvedere sulle spese (Cass. Civ., Sez. 3, n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; Cass. Civ., Sez. 2, n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750). L'ordinanza impugnata ha liquidato le spese in favore del Ministero dell'hconomia e delle Finanze all'esito di un giudizio globale di soccombenza che non è censurato dal ricorrente il quale censura unicamente il criterio applicato. 19. Il ricorso, complessivamente infondato, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M