CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6101-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 17852/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6101/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 2992/2022Numero di raccolta generale 13800/2022 Con atto di citazione notificato e depositato il 2.11.2015 Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un cartella esattoriale emessa dal Comune di Fiumicino per un importo complessivo di € 207,99. Nella resistenza dei convenuti, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 16819/2017, estromettendo il concessionario per la riscossione dal giudizio e condannando il solo Comune di Fiumicino alle spese di lite, che liquidava in € 300,00 per compensi ed € 50,00 per esborsi. Interponeva appello la Lamina ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 17852/2019, resa nella contumacia delle parti appellate, accoglieva l’impugnazione, estendendo la condanna alle spese del primo grado anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che condannava anche alle spese del secondo grado, liquidate in € 200,00 per compensi ed € 64,50 per esborsi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV”. ACCOGLIMENTO del ricorso per quanto di ragione, con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 16819/2017 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6101/2020 accolta l’opposizione dalla stessa proposta avverso una cartella Numero sezionale 2992/2022Numero di raccolta generale 13800/2022 esattoriale per € 207,99, con condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle spese del primo grado, liquidate in € 350 di cui € 50 per spese e compensazione delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il Tribunale ha posto a carico del Comune e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido, le spese di prime cure ed ha posto quelle di secondo grado a carico della sola Agenzia, liquidandole in € 264,50 di cui € 64,50 per esborsi. Il ricorso si articola in unico motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari nel governo delle spese. La censura è fondata con riferimento al giudizio di appello. Relativamente al giudizio di primo grado, il cui valore era di € 207,99, i minimi tariffari, risultanti dalla massima decurtazione operabile sui valori medi indicati dallo scaglione di tariffa relativo alle cause di valore compreso tra € 0 ed € 1.100, ammontano ad € 180,00 (di cui € 33 per la fase di studio, € 33 per quella introduttiva, € 46 per quella di trattazione ed € 68 per quella di decisione). La liquidazione dei compensi operata dal Giudice di Pace, confermata dal Tribunale, pari ad € 200 per l’intero giudizio di primo grado, non è pertanto lesiva dei minimi tariffari, divenuti inderogabili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, che ha modificato l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014. Sotto questo profilo, quindi, il motivo va rigettato. Quanto al giudizio secondo grado, invece, il cui valore va individuato nell’importo delle spese liquidate dal Giudice di Pace (€ 200), il minimo di tariffa è pari ad € 221 (€ 63 per la fase di studio, € 63 per quella introduttiva, € 95 per quella decisoria). In questo caso, la liquidazione delle spese operata dal giudice di merito, pari ad € 200 per l’intero giudizio di appello, lede il minimo inderogabile di tariffa e la censura va di conseguenza accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6101/2020 Numero sezionale 2992/2022 con liquidazione delle spese di secondo grado nella misura di € Numero di raccolta generale 13800/2022Data pubblicazione 02/05/2022 221,00. A fronte dell’accoglimento del ricorso solo in minima parte, le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente, preso atto della proposta del relatore, si duole del fatto che quest’ultima abbia indicato una liquidazione delle spese del grado di appello contenuta nei limiti dei minimi di tariffa. Il limitato valore della causa, tuttavia, giustifica la determinazione delle spese nei limiti dei minimi tariffari, per le sole tre voci indicate dalla parte ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso). Sempre con la memoria la Lamina sostiene, inoltre, che l’impugnazione sarebbe stata proposta sulla base di un unico motivo riferito alla contestazione del governo delle spese del grado di appello, che dovrebbe essere considerato integralmente accolto. La lettura del ricorso, tuttavia, evidenzia che la ricorrente aveva indicato, nella censura proposta, importi superiori a quelli ritenuti congrui dal Collegio; permane, di conseguenza, l’accoglimento solo parziale del ricorso, che giustifica la statuizione di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del secondo grado nella misura di € 221,00. Alla luce dell’accoglimento solo in minima parte del ricorso – in particolare, per il solo importo differenziale di € 21,00 rispetto alla liquidazione che era stata operata dal giudice di merito – le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per intero. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6101/2020 Numero sezionale 2992/2022 PQM Numero di raccolta generale 13800/2022Data pubblicazione 02/05/2022 La Corte Suprema di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 221,00. Conferma la distrazione delle dette spese a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, già disposta dalla sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a