CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14566/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1056/2023depositata il 12/5/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026Graziano Lorenzetti conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],adducendo l’inadempimento del mandato professionale conferitole per ilrecupero di un credito maturato, a titolo di prestazioni professionali, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Esponeva di avere accettato, in data 24 marzo 2009, in luogo delcompenso, la stipulazione di un contratto preliminare di compravenditaimmobiliare, con previsione della compensazione del prezzo con il creditoprofessionale e con versamento di una caparra confirmatoria; essendosirivelata poi la promittente venditrice inadempiente agli obblighi assunti, inparticolare a quello di cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili,aveva incaricato la professionista di agire giudizialmente per la tutela delleproprie ragioni, ma questa, invece di promuovere l’azione di esecuzione informa specifica del preliminare o di risoluzione del contratto, avevaintrodotto un procedimento monitorio, rivelatosi infruttuoso a seguito delsuccessivo fallimento della debitrice, con conseguente pregiudizioeconomico, comprensivo sia del mancato soddisfacimento del credito siadelle spese sostenute.Lamentava, in via subordinata, la responsabilità della convenuta per nonavere adeguatamente corredato l’istanza di ammissione al passivofallimentare della documentazione necessaria all’ottenimento delriconoscimento del privilegio nonché per non avere efficacemente coltivatol’insinuazione relativa alla caparra versata.La convenuta si costituiva, resistendo e contestando la ricostruzioneavversaria; in particolare, sosteneva di avere adempiuto con diligenza almandato ricevuto e di avere operato scelte difensive coerenti con ilcontesto fattuale e giuridico conosciuto al momento dell’espletamentodell’incarico, negando nesso causale tra il proprio operato e il dannolamentato.Numero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026Con sentenza n. 338/2021, il Tribunale di Verona rigettava le domanderichiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c. e che le scelte processualiadottate non fossero né imprudenti né inidonee, escludendo, altresì, laprova del nesso causale e del danno, pure quanto alla mancatadimostrazione dei presupposti per il riconoscimento del privilegio in sedefallimentare.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurando la ricostruzione delconferimento del mandato, la valutazione di correttezza delle sceltedifensive effettuate e la mancata ammissione delle prove dedotte, nonchéinsistendo sulle doglianze relative alla perdita del privilegio e al mancatorecupero della caparra versata.Con sentenza n. 1056/2023, la Corte d’appello di Venezia ha confermatola decisione di primo grado, ritenendo che: a) il mandato professionalefosse stato conferito all’appellata solo nel luglio 2010, come comprovatodalla documentazione prodotta e dalle risultanze testimoniali, traendone laconseguenza che gravava l’attore l’onere di provare un conferimentoanticipato del mandato, onere, questo, rimasto insoddisfatto; b) le sceltedifensive fossero state adeguate e corrette, ai sensi dell’art. 1176, comma2, c.c., evidenziando che l’azione di risoluzione del preliminare avrebbericondotto il credito alla sua natura originaria senza offrire un titolorapidamente eseguibile, e l’azione ex art. 2932 c.c. non avrebbecomunque condotto a risultati utili, essendo gli immobili gravati daipoteche volontarie e giudiziali di importo superiore al valore dei beni, consubordinazione dell’effetto traslativo alla cancellazione dei gravami, nellaspecie non realisticamente conseguibile, e altresì che il decreto ingiuntivo,invece, consentiva in tempi relativamente brevi il consolidamento diun’ipoteca su beni di elevatissimo valore indicati dallo stesso cliente; c)all’avv.[OSCURATO:PERSONA] non potesse ascriversi alcuna negligenza in relazione alfallimento della società debitrice, tenuto conto della consapevolezza delNumero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026Lorenzetti dello stato di insolvenza già dal 2009 e la condivisione dellescelte operate dall’avvocata, come emergeva anche dalla diffida del 14luglio 2010; d) non allegato né provato, neppure in termini ragionevoleprobabilità probabilistici, che le pretese del Lorenzetti avrebbero avutosoddisfazione in sede fallimentare, essendosi egli limitato a richiamigenerici agli artt. 72 e 73 l.fall., senza confrontarsi con il rilievo decisivocostituito dalla preesistenza di ipoteche non eliminabili in pregiudizio deicreditori anteriori; d) infondate le doglianze concernenti la mancataammissione al privilegio ex art. 2751-bis c.c. e il credito relativo allacaparra, giacché non era stata prodotta documentazione idonea adimostrare quando il credito professionale era maturato e la caparra nonrisultava provata, essendo l’assegno invocato risalente a un diversorapporto contrattuale; e) inammissibili le richieste istruttorie formulate inappello, essendo i capitoli di prova irrilevanti e contrastanti con lerisultanze documentali e testimoniali già acquisite.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Ha resistito concontroricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., violazione degli artt. 1176 e 2697 c.c., dell’art. 40 del codicedeontologico forense ratione temporis vigente nonché degli artt. 115 e132, secondo comma, n. 4 c.p.c.1.1 Si lamenta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corted’appello ha escluso la responsabilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la scelta di avviareun procedimento monitorio, anziché esperire l’azione di esecuzione informa specifica del contratto preliminare ovvero la sua risoluzione. LaCorte territoriale avrebbe valorizzato in modo inconferente la pretesacondivisione della strategia difensiva e la consapevolezza dello stato didifficoltà economica della debitrice, omettendo di considerare cheincombeva sull’avvocata l’onere di fornire un’informazione completa,Numero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026corretta e dissuasiva sulle possibili opzioni processuali e sui relativi rischi,onde l’adesione del cliente non avrebbe potuto escludere la colpaprofessionale.Inoltre, la Corte di merito avrebbe trascurato le ulteriori voci di dannoprospettate, concentrandosi esclusivamente sul credito professionale, conconseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.; inoltre vi sarebbe unamotivazione sostanzialmente apparente in ordine all’adeguatezza dellalinea difensiva prescelta.1.2 Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha esaminato in modo puntuale e coerente le censureproposte, muovendo da un accertamento in fatto, non sindacabile inquesta sede, sul momento del conferimento dell’incarico e sul contesto nelquale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva chiamata a operare, rapportando la valutazionedella diligenza richiesta all’avvocata al giudizio ex ante. Il giudice d’appelloha quindi dato conto delle ragioni per cui la scelta del procedimentomonitorio, funzionale all’ottenimento di un titolo esecutivo e all’iscrizionedi ipoteca su beni indicati come liberi da vincoli, non potesse qualificarsicome negligente, avuto riguardo alle condizioni oggettive degli immobilipromessi in vendita e alla presenza di gravami idonei a ostacolare l’utileesperimento dell’azione ex art. 2932 c.c. o della risoluzione delpreliminare.Quanto al richiamo alla condivisione della strategia difensiva, il giudiced’appello non ha attribuito a tale circostanza valore scriminante in sé, mal’ha collocata all’interno di una più ampia ricostruzione del rapportoprofessionale, dalla quale ha tratto la prova che le scelte operate siinserirono in un quadro informativo noto alle parti e coerente conl’interesse perseguito, senza alcuna deresponsabilizzazione del difensore.Né risulta violato l’art. 2697 c.c., avendo la Corte territorialecorrettamente posto a carico dell’attore/appellante l’onere di dimostrareche, ove fosse stata intrapresa una diversa azione giudiziale, il risultatoNumero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026utile sarebbe stato conseguito con ragionevole probabilità; evenienza,questa, che è stata esclusa con motivazione congrua e scevra da critiche.Parimenti infondata è la doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c., poichéil giudice d’appello ha preso in considerazione l’assetto complessivo delledomande risarcitorie, rilevando che le ulteriori voci di pregiudizio dedotterisultavano, in ogni caso, prive di prova del necessario nesso causale conl’operato del difensore e presupponevano l’accertamento di unaresponsabilità professionale che motivatamente è stata esclusa.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fattodecisivo in relazione alla mancata insinuazione al passivo del fallimentoRizzi del credito relativo alla caparra di euro 20.000 versata in occasionedella stipulazione del contratto preliminare.2.1 La Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo,emergente dal contratto preliminare del 24.3.2009, nel quale la societàpoi fallita riconosceva espressamente di aver già incassato tale sommamediante l’assegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], imputandola a caparra confirmatoria.Ignorando tale documento e limitandosi a richiamare l’assegno e unascrittura anteriore, il giudice d’appello avrebbe ricalcato acriticamente ladecisione di primo grado, incorrendo nel vizio motivazionale.Da tale errore deriverebbe l’ingiustificata esclusione dell’inadempimentoprofessionale, consistito sia nel non aver adeguatamente documentatol’istanza di insinuazione, sia nel non aver proposto opposizione ex art. 98L.F., nonostante il credito fosse agevolmente dimostrabile e assistito dalprivilegio speciale immobiliare ex artt. 72 L.F. e 2775-bis c.c. Neconseguirebbe una perdita di chance risarcibile, avendogli la condottadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] precluso concrete possibilità di soddisfazione del credito.2.2 Il motivo è infondato.Numero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026Va premesso che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimitàdeve emergere esclusivamente dal testo della sentenza impugnata,restando precluso ogni riesame del materiale istruttorio o delle risultanzedocumentali attraverso un confronto esterno con gli atti di causa (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Pertanto non è consentito sollecitare unadiversa lettura delle prove o prospettare un alternativo apprezzamento delcontenuto dei documenti, essendo il sindacato di questo giudice dilegittimità circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazioneeffettiva, intelligibile e non meramente apparente, così come risultante dalprovvedimento impugnato.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha espressamente affrontato laquestione del pagamento della caparra e della relativa insinuazione alpassivo, richiamando gli elementi documentali ritenuti rilevanti epervenendo, con argomentazione che si sviluppa in modalità limpide ecoerenti, a reputare insufficiente la prova dell’esborso. Tale percorsoargomentativo, perciò, quand’anche non condiviso dal ricorrente, non sirisolve in una motivazione mancante o puramente apparente, né presentaaporie logiche tali da determinare la nullità della sentenza ai sensi dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Quanto poi alla censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., è preclusa dalla presenzadella doppia conforme, dato che sul punto decisivo della mancata provadel pagamento della caparra le sentenze di primo e di secondo gradohanno espresso un giudizio sostanzialmente coincidente.3. Il terzo motivo prospetta, sotto il profilo della violazione di legge edell’omesso esame, l’erronea applicazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.3.1 Si asserisce che il biennio rilevante per il riconoscimento del privilegiosul credito professionale non andrebbe parametrato alla data delladichiarazione di fallimento, bensì al momento di cessazione o compimentodell’incarico, con la conseguenza che il credito dell’attuale ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026sarebbe stato, in tutto o in parte, assistito da privilegio e che la mancataammissione privilegiata sarebbe ascrivibile a negligenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il motivo non merita accoglimento, perché muove da una premessache non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte d’appello, infatti, non ha fondato la decisione su una regolagiuridica di decorrenza del biennio rigidamente ancorata alla dichiarazionedi fallimento bensì, in via dirimente e corretta, sulla mancanza di provadel presupposto fattuale necessario per l’attribuzione del privilegio, ossiadella riferibilità del credito, quanto meno per la parte privilegiabile, all’arcotemporale rilevante ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. In particolare, harimarcato che «come affermato dal Tribunale», e senza che nell’atto diappello si rinvenga una «compiuta critica» di tale ragionamento,l’appellante «non ha prodotto nessuna documentazione idonea adimostrare che il credito vantato era relativo ai due anni anteriori alladichiarazione di fallimento, presupposto necessario al fine delriconoscimento del privilegio» (p. 13 della sentenza). La motivazioneprosegue valorizzando il dato, fattuale e probatorio, che il Lorenzettiaveva prodotto «soltanto un mero prospetto (doc. 22)» da lui predispostoe che, avendo assunto plurimi incarichi tra il 2004 e il 2007, con compensimaturanti in relazione a specifici stati di avanzamento dei lavori, avrebbedovuto provare le date di completamento dei vari SAL, così da consentirel’individuazione dei corrispettivi spettanti per gli ultimi due anni di attività(ibidem).Ne deriva che la censura, per come articolata, non denuncia una falsaapplicazione della norma sostanziale, ma tende, nella sostanza, asostituire alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamentodelle risultanze documentali, individuando nel doc. 22 e nelle lettered’incarico elementi idonei a dimostrare la maturazione del credito nelbiennio rilevante. Peraltro, la Corte territoriale ha spiegato perché talielementi non fossero, di per sé, sufficienti: il prospetto eraNumero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026un’elaborazione unilaterale dell’interessato e, in presenza di incarichimolteplici con compensi scanditi da SAL, la decisività stava nelle date dimaturazione/esigibilità dei singoli compensi, che non risultavanodimostrate.Risulta evidente, dunque, che il ricorrente ha tentato di avvalersi delladedotta violazione di legge per ottenere una rivisitazione del fatto e delmateriale istruttorio, che resta riservata al giudice del merito.Neppure giova, poi, al ricorrente prospettare, sul piano astratto, undiverso dies a quo del biennio. Anche a voler richiamare, in tesi,l’orientamento - invocato dal ricorrente - che per le prestazioniprofessionali il limite temporale si correla alla cessazione dell’incarico,rimane insuperabile il fatto che la sentenza impugnata ha posto l’accentosull’impossibilità di individuare, in assenza di idonei elementi giustificativi(come SAL, documenti di ultimazione, parcelle e relativi presupposti),quali porzioni del credito sarebbero state effettivamente comprese nelperiodo privilegiabile. In altri termini, la doglianza non dimostra che laCorte d’appello abbia applicato una regola giuridica errata, ma contesta lavalutazione di insufficienza della prova e l’apprezzamento della rilevanzadel doc. 22, che attengono al merito.Infine, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’invocatofatto decisivo è, per come prospettato, privo dei requisiti richiesti. LaCorte d’appello non ha omesso di considerare la pluralità degli incarichi ela loro collocazione temporale, né ha ignorato la natura del credito; alcontrario, ha espressamente rilevato che gli incarichi erano plurimi erisalenti e che i compensi maturavano per SAL, traendo da ciò laconseguenza che occorreva la prova delle date di completamento deglistati di avanzamento e che tale prova non era stata offerta. Ciò esclude,già sul piano logico, la sussistenza di omesso esame di un fatto storico neitermini configurabili dal vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026risolvendosi la censura nella richiesta di una diversa lettura del materialedi causa.Ma, soprattutto, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. risulta preclusa in presenza di doppia conforme, poiché la Corted’appello ha dichiarato di condividere sul punto l’impostazione delTribunale e ha ribadito che il rigetto della pretesa privilegiata discendevadall’assenza di documentazione idonea a ricostruire la cronologia dimaturazione del credito, con particolare riguardo alla collocazione nelbiennio e alle scansioni per SAL.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in euro 9.800 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 16722/2023Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 14566/2026Data pubblicazione 16/05/2026