CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15547-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri 11; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aries e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 251; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3493/2016 del Tribunale di Foggia, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 146.004 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale compenso per l’attività da quest’ultima svolta in suo favore. Il Tribunale di Foggia, con sentenza 13 dicembre 2016, n. 3493, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo. 2. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato una memoria e un atto di nomina di un nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 645, commi 4 e 5 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale erroneamente ritenuta tempestiva la proposizione dell’opposizione, benché la medesima fosse stata proposta con atto di citazione notificato nel termine prescritto dall’art. 645 c.p.c., ma depositato oltre tale termine. Il motivo è infondato. Il giudizio di opposizione è stato introdotto con le forme del rito ordinario che è poi stato mutato nel rito sommario collegiale previsto dal d.lgs. n. 150/2011, che all’art. 4 dispone che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, laddove opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 deld.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto - , l'atto produce gli effetti del ricorso , indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 927/2022). 2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., 3 d.lgs. n. 150/2011, oltre che grave violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa, per avere il giudice a quo deciso sulla base di documenti acquisiti irritualmente: l’udienza è stata verbalizzata due volte, la prima volta in formato cartaceo, la seconda volta in formato telematico; durante l’udienza la controparte ha depositato documenti nel fascicolo telematico, né l’irritualità del deposito può dirsi sanata dal fatto che all’udienza successiva sia stata depositata “copia di cortesia di non meglio precisati atti”, in quanto di tali atti non si rinviene alcun elenco analitico e l’avvocato di controparte non ne ha attestato la conformità con quanto depositato telematicamente. b) Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c., avendo il giudice a quo deciso sulla base di scritture private acquisite irritualmente e prive di efficacia probatoria: stante l’irritualità della produzione documentale il meccanismo del riconoscimento tacito di cui all’art. 215 c.p.c. non ha potuto operare, così che il Tribunale ha posto a base della decisione scritture private prive di alcun valore, violando gli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c. I motivi non possono essere accolti. Essi sono anzitutto generici: si denuncia l’irregolare deposito di documenti, ma tali documenti vengono identificati unicamente con la trascrizione del loro elenco (p. 15 del ricorso) e con il rilievo che si tratta “essenzialmente di scritture private”; si sostiene che la “violazione delle regole sulle acquisizioni documentali e sulla formazione della prova” ha causato “una gravissima lesione del contraddittorio e del diritto di difesa” avendo la documentazione avuto un “peso decisivo ai fini della decisione”, ma tale peso decisivo non si argomenta, se non con il rinvio al riferimento “a tale documentazione” operato dalla sentenza impugnata. Non è poi chiaro quale sia stato il pregiudizio sofferto dalla ricorrente: come si legge nel ricorso, i documenti sono stati depositati telematicamente (deposito telematico che la stessa ricorrente riconosce essere consentito) in un momento del processo in cui il loro deposito era sicuramente ammissibile (essendo avvenuto durante la prima udienza, prima della stessa conversione del rito) e del deposito è stata comunque data comunicazione la successiva udienza, in cui è stata anche consegnata alla ricorrente copia cartacea, c.d. di cortesia, dei documenti. 3) Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2 Cost., 101 c.p.c. e 3 d.lgs. n. 150/2011, nonché la grave violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa: disposto dal presidente della sezione il mutamento del rito, senza peraltro concedere alla parti alcun termine per integrare gli atti o formulare istanze istruttorie, nella prima udienza secondo il nuovo rito il giudice relatore ha investito della causa il collegio, riservandosi di riferire unicamente circa le eccezioni preliminari e le istanze istruttorie; il collegio, invece, ha esaminato e deciso il merito, definendo il giudizio, così comprimendo “gravemente e inaccettabilmente” il diritto di difesa della ricorrente. Il motivo non può essere accolto. Nell’ordinamento processuale civile vige infatti il principio per cui il collegio è investito di tutta la causa anche quando la rimessione avviene per la decisione di questioni preliminari o pregiudiziali (artt. 189 e 187 c.p.c.), principio generale che tanto più vale per un processo, quale quello disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ove la trattazione e non la sola decisione è collegiale (e comunque non è previsto l’assegnazione di un termine per l’integrazione degli atti introduttivi, contemplato per la sole controversie per le quali è prevista l’applicazione del rito del lavoro, cfr. l’art. 4 del richiamato d.lgs.). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm