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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 26546/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 02287/2022 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di via Anapo n. 46 in Roma, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresenta t o e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti ; controricorrente nonché contro Agenzia delle entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso l a sentenza n. 5648 / 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Anapo n. 46 di Roma (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 02602312 22, per l’asserito omesso pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] del canone per l’occupazione permanente di spazi ed a ree p ubbliche comunali (COSAP),relativo all’anno 2009, per € 397,00, oltre indennità di mora, interessi, spese di notifica, ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, diritti di notifica e compensi per il servizio di riscossione, per un totale di € 580,44 oltre ulteriori interessi di mora e maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Il canone veniva richiesto per griglie ed intercapedini posate al momento dell’edificazione del fabbricatosu area asseritamente privata destinata a marciapiedestradale.

L’opposizione a detta richiesta di pagamento veniva proposta con atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Roma , notificato al Comune di Roma e ad [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituivano in giudizio.

Con sentenza n. 33689/13, il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma.

La riassunzione veniva proposta con comparsadel [OSCURATO:PERSONA], con cui l’attore chiedeva quanto segue: «accertata la propria competenza e la civile ed esclusiva responsabilità dei convenuti-opposti, dichiarare che nulla dall’attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l’effetto o in via subordinata, dichiarare nulla od annullare oppure disapplicare la cartella di pagamento opposta, stante la manifesta illegittimità dell’atto impugnato».

Si costituivano in cancelleria, in data 24/03/2014 [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), ed in data 19/03/2014 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. 1274/15, il Tribunale accoglieva l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione e, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza in questa sede impugnata la Corte d’ a ppello accoglieva il gravame, affermandoquanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentando l’erroneità dell’interpretazione normativa del primo giudice.

Il condominio di [OSCURATO:PERSONA] 46 non si è costituito.

Si è invece costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ribadendo la propria estraneità alla causa. …Omissis… L’appello è fondato.

Come opportunamente rilevato dall’ appellante, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in procedimenti aventi lo stesso petitum e la stessa causa petendi del procedimento in esame (C.A.

Roma n.ri 5276/2014; 6792/2014; 472/2015).

Non vi sono ragioni, pertanto, per discostarsi dai principi già enunciati nelle suddette decisioni, peraltro assunte conformemente a decisioni univoche costantemente adottate dalla Suprema Corte di Cassazione sia più risalenti nel tempo (cfr. Cass.18037/2009; Cass.

SS.

UU. 121679/2003) che più recenti (Cass. 10733/2018).

Si è ritenuto, infatti: -che l’ art. 63 comma 1 dlgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 446 dispone che i Comuni e le Province possono , con regolamento adottato a norma dell’ art. 52 stesso decreto, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessine in base a tariffa; -che il pagamento del canone può essere anche previsto per l’ occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge; -che il canone per la occupazione di spazi ed aree pubbliche risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, dell’ uso esclusivo o speciale di beni pubblici; -che nel caso di occupazione abusiva, è necessario da parte dell’ Ente impositore, un atto accertativo di detta occupazione, da cui presumere una concessione.

Con riguardo, poi, alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, questa Corte ha anche avuto modo di precisare, peraltro recependo principi espressi dalla S.C. nelle sentenze più risalenti, sopra richiamate: -che il canone in questione è stata concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso dalla tassa, configurandosi detto canone come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, dell’ uso esclusivo speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’ uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’ utilizzazione particolare ed eccezionale che ne trae il singolo; - che, conseguentemente , è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’ area medesima.

Ora, poiché nella fattispecie la presenza di griglie e intercapedini nei marciapiedi di [OSCURATO:PERSONA], lungo il perimetro del condominio con tale denominazione, è circostanza incontestata in giudizio, vanno coerentemente applicati i suesposti principi, né può valere la circostanza dedotta dal condominio che le griglie del [OSCURATO:PERSONA] sono state create, nella specie, contestualmente alla realizzazione del fabbricato condominiale su area privata, posto che tale circostanza , alla stregua dei principi esposti, appare irrilevante in quanto a partire dal momento in cui la P.A. ha assoggettato l’area circostante al fabbricato a vincolo di uso pubblico l’utilizzazione particolare di quell’area da parte del privato ha fatto scattare la pretesa impositiva, senza che la mancanza originaria di un provvedimento concessorio ne abbia potuto impedire l’insorgere.

L’esistenza del titolo abilitativo, per quanto detto, va infatti ritenuta tutte le volte in cui l’occupazione sia divenuta abusiva per effetto dell’assoggettamento dell’area a spazio pubblico.» Avverso tale statuizione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di doglianza.

SoloRoma Capitale si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto l’eccezione di giudicato, deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] si è già pronunciata, tra le stesse parti e sul medesimo COSAP, con le seguenti 21 sentenze: - del G iudice di Pace di Roma nn. 8283/05, 2434/07, 15652/08, 33737/12, 40769/12, 11188/13, 34321/16, 26720/17; - del T ribunale di Roma nn. 9044/11, 1274/15, 8670/15, 15198/16, 22518/17, 19604/18; - della C orte d’appello di Roma nn. 4194/18, 5807/19, 2983/21, 3344/21; - della C orte di Cassazione n. 11906/20 .

Il ricorrente ha evidenziato che dette statuizioni, tutte depositate in giudizio, hannoaccolto la domanda volta ad ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento del COSAP per griglie ed intercapedini, in relazione a diverse annualitàdel COSAP, facendo proprie le ragioni del [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimoha, in particolare, richiamato la sentenza n. 9044/11 del Tribunale di Roma con attestazione di passaggio in giudicato in calce e la decisione n. 11906/20 della Corte di Cassazione ( che ha confermato la s entenza n. 4194/18 della Corte d’Appello di Roma , la quale, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione avverso la Sentenza n. 15198/16 del Tribunale di Roma)tutte prodotte nei precedenti gradi di merito ed anche nel presente giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza di appello e la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’errata dichiarazione della contumacia del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, invece, partecipato al giudizio di appello, con conseguente valutazione dei suoi s critti difensivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato e sul riferimento ai precedenti conformi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., come già dedotto in numerosi atti dei precedenti gradi di merito, richiamati nel ricorso per cassazione, di cui ha riprodotto per estratto il contenuto.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c. e delle norme a questi connessi e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità del ruolo di cui alla cartella ed alla intimazione impugnata e di prescrizione e annullamento degli atti presupposti , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 2948 c.c.e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla illegittimità del ruolo di cui alle cartelle ed alla intimazione impugnata e di annullamento giudiziale degli atti presupposti.

Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto d.lgs. n. 446 del 1997e con gli artt. 1, 14 - bis e 16 del Regolamento del Comune di Roma, i stitutivo del COSAP , oltre a lle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , sulla mancanza di una formale concessione.

Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C., nonché dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997,in combinato disposto con l’art. 1 del R egolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP, e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e sulla costituzione nei modi di legge della servitù di pubblico passaggio.

Con il nono motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 1, 14-bis e 16 del Regolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP, e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sull’assenza di occupazione e sulla realizzazione su area privata non soggetta a pubblico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e si rivelano tutti fondatinella parte riferita all’eccezione di giudicato formulata dal [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Com’è noto, i n tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto,ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione presuppone che un esame della doglianza vi sia stato ma la relativa statuizione sia viziata da mancanza assoluta di motivazione, ovvero da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o v vero vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, evincibili dalla sola lettura del provvedimento impugnato.A tali ipotesi, si aggiunge, poi, quella propriamente sanzionata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cui la statuizione viene assunta sulla domanda o sull’eccezione proposta, senza, tuttavia, che il Giudice abbia esaminato un fatto, inteso come fatto storico, e cioè un avvenimento, oggetto di discussione nel processo, che avrebbe inciso sull’esito della lite (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024).

2.2. Ovviamente, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, che evidenzi come la minuspetizione abbia riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata( Cass., S ez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016).

2.3. In tale ottica, questa Corte ha precisato che l a parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola di idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione della controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022).

L’art. 124 disp. att. c.p.c., infatti, espressamente stabilisce che «A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.» Ovviamente, diverso è il discorso con riguardo alle decisioni della Corte di cassazione che rigettino o dichiari no inammissibile il ricorso , poiché tali pronunce determinano ipso facto il passaggio in giudicato delle statuizione impugnata, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, tenuto conto che l’ art. 391 bis , comma 5, c.p.c. prevede espressamente che «In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo» (Ca ss., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019).

2.4. N el verificare l ’effettività della preclusione ad un nuovo accertamento, derivante dal giudicato, sia esso interno od esterno, occorre verificare quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 11943 del 07/05/2025).

Da ciò deriva che la denuncia con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 c.c.deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366,comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato , contenente il precetto sostanziale formatosi con il passaggio in giudicato, dovendo la parte riprodurre nel ricorso il testodella sentenza che si assume essere passata in giudicato(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025). 2.5.[OSCURATO:PERSONA] , nel controricorso, si è difesa deducendo che non vi è stata alcuna omessa pronuncia, poiché il giudice di secondo grado non ha evitato di statuire sul l’eccezione di giudicato , ma, al contrario, valutandola, l’ ha ritenuta non fondata , per essere le sentenze indicate prive degli elementi idonei a conferire loro valore di giudicato esterno nel giudizio in cui la controparte le invocava.

Tale prospettazione non è condivisibile.

Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: «… Come opportunamente rilevato dall’appellante, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in procedimenti aventi lo stesso petitum e la stessa causa petendi del procedimento in esame (C.A.

Roma n.ri 5276/2014; 6792/2014; 472/2015).

Non vi sono ragioni, pertanto, per discostarsi dai principi già enunciati nelle suddette decisioni, peraltro assunte conformemente a decisioni univoche costantemente adottate dalla Suprema Corte di Cassazione sia più risalenti nel tempo (cfr. Cass.18037/2009; Cass.SS.

UU.121679/2003) che più recenti (Cass.10733/2018).…».

La Corte di merito ha , dunque, esaminato le deduzioni dell’appellato ai fini della soluzione, nel merito, della controversia, e non per valutare la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale di giudicato, che richiede il compimento di accertamenti ulteriori (identità delle parti e dell’oggetto e del titolo dedotto in giudizio, unitamente all’effettività del passaggio in giudicato).

Sussiste, dunque, l’omessa pronuncia, la quale attiene ad una questione senza dubbio decisiva, poiché riguarda una eccezione che influisce sulla possibilità o meno di far valere la preclusione derivante dal giudicato esterno, intervenuta sulla legittimità della pretesa di pagamento del COSAPoggetto di giudizio. 2.6.La ricorrente ha affermato di avere dedotto in primo grado l’esistenza, quale giudicati vincolati, di precedenti statuizioni riguardanti sempre il COSAP, ma per annualità diverse, tra le stesse parti, e di avere riproposto la relativa eccezione in grado di appello, richiamando in particolare la sentenza n. 9044/11 del Tribunale di Roma,con attestazione di passaggio in giudicato in calce, e la decisione n. 11906/20 della Corte di cassazione (che ha confermato la sentenza n. 4194/18 della Corte d’Appello di Roma, la quale, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione avverso la Sentenza n. 15198/16 del Tribunale di Roma), riportandone il contenuto, dimostrando di averle prodotte nei precedenti gradi di merito (la pronuncia della Corte di cassazione solo in appello, essendo intervenuta in pendenza di tale grado di giudizio), oltre che nel presente giudizio di legittimità.

2.7. Questa Corte ha più volte affermato che, n e ll’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo allasua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto odi diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento .

Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile , in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragionigiuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibiliquestioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali enecessari, della pronuncia (Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023; Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8379 del 07/04/2009).

In tale ipotesi, poiché il giudicato investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità, in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limititemporali a cui si riferisce l'accertamento ed il giudicato relativo aduna annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporalid'imputazione.

Proprio con riguardo al diritto del Comune di percepire il COSAP, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023 ha affermato la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo, rappresentato, come nella presente fattispecie,dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, poiché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotano come elementi variabili, ma restano immutati i presupposti per la debenza del canone nei diversi anni (negli stessi termini, v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10616 del 20/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10675 del 20/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6 90 7 del 15/03/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18497 del 07/07/2025; Cass., Sez 1, Ordinanza n. 22629 del 05/08/2025). 2.8.In conformità a i principi enunciat i , deve , pertanto, ritenersi chel’accertamento operato tra le stesse parti , con decisioni passate in giudicato, della non debenza del COSAP per l’occupazione d i una determinata area, riferite a d alcune annualità, ha effetto di giudicato nelle controversie riguardanti altre annualità dello stesso canone , in assenza di variazioni della situazione di fatto o di diritto.

3. L’accoglimento dei motivi di ricorso sopra illustrati rende superfluo l’esame degli altri, da ritenersi, pertanto assorbiti. 4.In conclusione, devono essere accolt i il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Roma, che è chiamata a dareapplicazione al seguent e principi o : «In tema di COSAP, l’accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità,ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante la debenza d el menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.» La medesima Corte d’appello provvederà anche alla statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 02287/2022 promosso da [OSCURATO:PERSONA] di via Anapo n. 46 in Roma, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresenta t o e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti ; controricorrente nonché contro Agenzia delle entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso l a sentenza n. 5648 / 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Anapo n. 46 di Roma (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 02602312 22, per l’asserito omesso pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] del canone per l’occupazione permanente di spazi ed a ree p ubbliche comunali (COSAP),relativo all’anno 2009, per € 397,00, oltre indennità di mora, interessi, spese di notifica, ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, diritti di notifica e compensi per il servizio di riscossione, per un totale di € 580,44 oltre ulteriori interessi di mora e maggiori compensi per il servizio di riscossione. Il canone veniva richiesto per griglie ed intercapedini posate al momento dell’edificazione del fabbricatosu area asseritamente privata destinata a marciapiedestradale. L’opposizione a detta richiesta di pagamento veniva proposta con atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Roma , notificato al Comune di Roma e ad [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituivano in giudizio. Con sentenza n. 33689/13, il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma. La riassunzione veniva proposta con comparsadel [OSCURATO:PERSONA], con cui l’attore chiedeva quanto segue: «accertata la propria competenza e la civile ed esclusiva responsabilità dei convenuti-opposti, dichiarare che nulla dall’attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l’effetto o in via subordinata, dichiarare nulla od annullare oppure disapplicare la cartella di pagamento opposta, stante la manifesta illegittimità dell’atto impugnato». Si costituivano in cancelleria, in data 24/03/2014 [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), ed in data 19/03/2014 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. 1274/15, il Tribunale accoglieva l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione e, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza in questa sede impugnata la Corte d’ a ppello accoglieva il gravame, affermandoquanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentando l’erroneità dell’interpretazione normativa del primo giudice. Il condominio di [OSCURATO:PERSONA] 46 non si è costituito. Si è invece costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ribadendo la propria estraneità alla causa. …Omissis… L’appello è fondato. Come opportunamente rilevato dall’ appellante, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in procedimenti aventi lo stesso petitum e la stessa causa petendi del procedimento in esame (C.A. Roma n.ri 5276/2014; 6792/2014; 472/2015). Non vi sono ragioni, pertanto, per discostarsi dai principi già enunciati nelle suddette decisioni, peraltro assunte conformemente a decisioni univoche costantemente adottate dalla Suprema Corte di Cassazione sia più risalenti nel tempo (cfr. Cass.18037/2009; Cass. SS. UU. 121679/2003) che più recenti (Cass. 10733/2018). Si è ritenuto, infatti: -che l’ art. 63 comma 1 dlgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 446 dispone che i Comuni e le Province possono , con regolamento adottato a norma dell’ art. 52 stesso decreto, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessine in base a tariffa; -che il pagamento del canone può essere anche previsto per l’ occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge; -che il canone per la occupazione di spazi ed aree pubbliche risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, dell’ uso esclusivo o speciale di beni pubblici; -che nel caso di occupazione abusiva, è necessario da parte dell’ Ente impositore, un atto accertativo di detta occupazione, da cui presumere una concessione. Con riguardo, poi, alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, questa Corte ha anche avuto modo di precisare, peraltro recependo principi espressi dalla S.C. nelle sentenze più risalenti, sopra richiamate: -che il canone in questione è stata concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso dalla tassa, configurandosi detto canone come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, dell’ uso esclusivo speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’ uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’ utilizzazione particolare ed eccezionale che ne trae il singolo; - che, conseguentemente , è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’ area medesima. Ora, poiché nella fattispecie la presenza di griglie e intercapedini nei marciapiedi di [OSCURATO:PERSONA], lungo il perimetro del condominio con tale denominazione, è circostanza incontestata in giudizio, vanno coerentemente applicati i suesposti principi, né può valere la circostanza dedotta dal condominio che le griglie del [OSCURATO:PERSONA] sono state create, nella specie, contestualmente alla realizzazione del fabbricato condominiale su area privata, posto che tale circostanza , alla stregua dei principi esposti, appare irrilevante in quanto a partire dal momento in cui la P.A. ha assoggettato l’area circostante al fabbricato a vincolo di uso pubblico l’utilizzazione particolare di quell’area da parte del privato ha fatto scattare la pretesa impositiva, senza che la mancanza originaria di un provvedimento concessorio ne abbia potuto impedire l’insorgere. L’esistenza del titolo abilitativo, per quanto detto, va infatti ritenuta tutte le volte in cui l’occupazione sia divenuta abusiva per effetto dell’assoggettamento dell’area a spazio pubblico.» Avverso tale statuizione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di doglianza. SoloRoma Capitale si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto l’eccezione di giudicato, deducendo che l’[OSCURATO:PERSONA] si è già pronunciata, tra le stesse parti e sul medesimo COSAP, con le seguenti 21 sentenze: - del G iudice di Pace di Roma nn. 8283/05, 2434/07, 15652/08, 33737/12, 40769/12, 11188/13, 34321/16, 26720/17; - del T ribunale di Roma nn. 9044/11, 1274/15, 8670/15, 15198/16, 22518/17, 19604/18; - della C orte d’appello di Roma nn. 4194/18, 5807/19, 2983/21, 3344/21; - della C orte di Cassazione n. 11906/20 . Il ricorrente ha evidenziato che dette statuizioni, tutte depositate in giudizio, hannoaccolto la domanda volta ad ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento del COSAP per griglie ed intercapedini, in relazione a diverse annualitàdel COSAP, facendo proprie le ragioni del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimoha, in particolare, richiamato la sentenza n. 9044/11 del Tribunale di Roma con attestazione di passaggio in giudicato in calce e la decisione n. 11906/20 della Corte di Cassazione ( che ha confermato la s entenza n. 4194/18 della Corte d’Appello di Roma , la quale, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione avverso la Sentenza n. 15198/16 del Tribunale di Roma)tutte prodotte nei precedenti gradi di merito ed anche nel presente giudizio di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza di appello e la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’errata dichiarazione della contumacia del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, invece, partecipato al giudizio di appello, con conseguente valutazione dei suoi s critti difensivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato e sul riferimento ai precedenti conformi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., come già dedotto in numerosi atti dei precedenti gradi di merito, richiamati nel ricorso per cassazione, di cui ha riprodotto per estratto il contenuto. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c. e delle norme a questi connessi e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità del ruolo di cui alla cartella ed alla intimazione impugnata e di prescrizione e annullamento degli atti presupposti , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 2948 c.c.e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla illegittimità del ruolo di cui alle cartelle ed alla intimazione impugnata e di annullamento giudiziale degli atti presupposti. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto d.lgs. n. 446 del 1997e con gli artt. 1, 14 - bis e 16 del Regolamento del Comune di Roma, i stitutivo del COSAP , oltre a lle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , sulla mancanza di una formale concessione. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C., nonché dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997,in combinato disposto con l’art. 1 del R egolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP, e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e sulla costituzione nei modi di legge della servitù di pubblico passaggio. Con il nono motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 1, 14-bis e 16 del Regolamento del Comune di Roma, istitutivo del COSAP, e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sull’assenza di occupazione e sulla realizzazione su area privata non soggetta a pubblico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 2. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e si rivelano tutti fondatinella parte riferita all’eccezione di giudicato formulata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Com’è noto, i n tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto,ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione presuppone che un esame della doglianza vi sia stato ma la relativa statuizione sia viziata da mancanza assoluta di motivazione, ovvero da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o v vero vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, evincibili dalla sola lettura del provvedimento impugnato.A tali ipotesi, si aggiunge, poi, quella propriamente sanzionata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cui la statuizione viene assunta sulla domanda o sull’eccezione proposta, senza, tuttavia, che il Giudice abbia esaminato un fatto, inteso come fatto storico, e cioè un avvenimento, oggetto di discussione nel processo, che avrebbe inciso sull’esito della lite (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). 2.2. Ovviamente, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, che evidenzi come la minuspetizione abbia riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata( Cass., S ez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016). 2.3. In tale ottica, questa Corte ha precisato che l a parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola di idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione della controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022). L’art. 124 disp. att. c.p.c., infatti, espressamente stabilisce che «A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.» Ovviamente, diverso è il discorso con riguardo alle decisioni della Corte di cassazione che rigettino o dichiari no inammissibile il ricorso , poiché tali pronunce determinano ipso facto il passaggio in giudicato delle statuizione impugnata, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, tenuto conto che l’ art. 391 bis , comma 5, c.p.c. prevede espressamente che «In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo» (Ca ss., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019). 2.4. N el verificare l ’effettività della preclusione ad un nuovo accertamento, derivante dal giudicato, sia esso interno od esterno, occorre verificare quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11943 del 07/05/2025). Da ciò deriva che la denuncia con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 2909 c.c.deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366,comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato , contenente il precetto sostanziale formatosi con il passaggio in giudicato, dovendo la parte riprodurre nel ricorso il testodella sentenza che si assume essere passata in giudicato(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025). 2.5.[OSCURATO:PERSONA] , nel controricorso, si è difesa deducendo che non vi è stata alcuna omessa pronuncia, poiché il giudice di secondo grado non ha evitato di statuire sul l’eccezione di giudicato , ma, al contrario, valutandola, l’ ha ritenuta non fondata , per essere le sentenze indicate prive degli elementi idonei a conferire loro valore di giudicato esterno nel giudizio in cui la controparte le invocava. Tale prospettazione non è condivisibile. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: «… Come opportunamente rilevato dall’appellante, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in procedimenti aventi lo stesso petitum e la stessa causa petendi del procedimento in esame (C.A. Roma n.ri 5276/2014; 6792/2014; 472/2015). Non vi sono ragioni, pertanto, per discostarsi dai principi già enunciati nelle suddette decisioni, peraltro assunte conformemente a decisioni univoche costantemente adottate dalla Suprema Corte di Cassazione sia più risalenti nel tempo (cfr. Cass.18037/2009; Cass.SS. UU.121679/2003) che più recenti (Cass.10733/2018).…». La Corte di merito ha , dunque, esaminato le deduzioni dell’appellato ai fini della soluzione, nel merito, della controversia, e non per valutare la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale di giudicato, che richiede il compimento di accertamenti ulteriori (identità delle parti e dell’oggetto e del titolo dedotto in giudizio, unitamente all’effettività del passaggio in giudicato). Sussiste, dunque, l’omessa pronuncia, la quale attiene ad una questione senza dubbio decisiva, poiché riguarda una eccezione che influisce sulla possibilità o meno di far valere la preclusione derivante dal giudicato esterno, intervenuta sulla legittimità della pretesa di pagamento del COSAPoggetto di giudizio. 2.6.La ricorrente ha affermato di avere dedotto in primo grado l’esistenza, quale giudicati vincolati, di precedenti statuizioni riguardanti sempre il COSAP, ma per annualità diverse, tra le stesse parti, e di avere riproposto la relativa eccezione in grado di appello, richiamando in particolare la sentenza n. 9044/11 del Tribunale di Roma,con attestazione di passaggio in giudicato in calce, e la decisione n. 11906/20 della Corte di cassazione (che ha confermato la sentenza n. 4194/18 della Corte d’Appello di Roma, la quale, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione avverso la Sentenza n. 15198/16 del Tribunale di Roma), riportandone il contenuto, dimostrando di averle prodotte nei precedenti gradi di merito (la pronuncia della Corte di cassazione solo in appello, essendo intervenuta in pendenza di tale grado di giudizio), oltre che nel presente giudizio di legittimità. 2.7. Questa Corte ha più volte affermato che, n e ll’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo allasua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto odi diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento . Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile , in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragionigiuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibiliquestioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali enecessari, della pronuncia (Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8379 del 07/04/2009). In tale ipotesi, poiché il giudicato investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità, in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limititemporali a cui si riferisce l'accertamento ed il giudicato relativo aduna annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporalid'imputazione. Proprio con riguardo al diritto del Comune di percepire il COSAP, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10430 del 19/04/2023 ha affermato la sussistenza del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo, rappresentato, come nella presente fattispecie,dalla presenza di griglie e intercapedini sul marciapiede destinato al pubblico passaggio, poiché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si connotano come elementi variabili, ma restano immutati i presupposti per la debenza del canone nei diversi anni (negli stessi termini, v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10616 del 20/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10675 del 20/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6 90 7 del 15/03/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18497 del 07/07/2025; Cass., Sez 1, Ordinanza n. 22629 del 05/08/2025). 2.8.In conformità a i principi enunciat i , deve , pertanto, ritenersi chel’accertamento operato tra le stesse parti , con decisioni passate in giudicato, della non debenza del COSAP per l’occupazione d i una determinata area, riferite a d alcune annualità, ha effetto di giudicato nelle controversie riguardanti altre annualità dello stesso canone , in assenza di variazioni della situazione di fatto o di diritto. 3. L’accoglimento dei motivi di ricorso sopra illustrati rende superfluo l’esame degli altri, da ritenersi, pertanto assorbiti. 4.In conclusione, devono essere accolt i il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Roma, che è chiamata a dareapplicazione al seguent e principi o : «In tema di COSAP, l’accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità,ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante la debenza d el menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.» La medesima Corte d’appello provvederà anche alla statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto moti
Sentenza Cassazione n. 26546/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris