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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24742/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso allo pazt.i. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il delitto di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, e [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, per un solo motivo con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 10:3, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il diniego della prevalenza delle attenuanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso allo pazt.i. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il delitto di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, e [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, per un solo motivo con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 10:3, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il diniego della prevalenza delle attenuanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec