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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 28212/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2026, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui all'art. 187 comma 8 CdS alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Rilevato che i due motivi con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili perché meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, perché manifestamente infondati.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi.

La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il fatto non potesse essere considerato di minima offensività in ragione delle modalità concrete, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato mentre circolava alle ore 15,30 alla guida della sua auto sul GRA, arteria stradale notoriamente trafficata specie in quell'orario, in condizioni visibilmente alterate ed era risultato positivo al test per la cocaina.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2026 Il Consigliere stensore An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2026, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui all'art. 187 comma 8 CdS alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Rilevato che i due motivi con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., sono inammissibili perché meramente riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, perché manifestamente infondati. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il fatto non potesse essere considerato di minima offensività in ragione delle modalità concrete, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato mentre circolava alle ore 15,30 alla guida della sua auto sul GRA, arteria stradale notoriamente trafficata specie in quell'orario, in condizioni visibilmente alterate ed era risultato positivo al test per la cocaina. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2026 Il Consigliere stensore An
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