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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02325/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05P115), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa il 19/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Massa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell'art. 73 cit.

3. Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa' valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è peraltro contraddetto, anche in relazione alla invocata riqualificazione del fatto, dalla motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata quanto agli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e alla riconducibilità dei fatti al reato previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; un motivo che esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella mera prospettazione di un inammissibile vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05P115), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa il 19/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Massa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell'art. 73 cit. 3. Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa' valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è peraltro contraddetto, anche in relazione alla invocata riqualificazione del fatto, dalla motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata quanto agli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e alla riconducibilità dei fatti al reato previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; un motivo che esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella mera prospettazione di un inammissibile vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 202
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