CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 25/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Grosseto, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, sequestro di persona e possesso di segni distintivi contraffatti, condannandolo alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo a) alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere prove decisive; b) al mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina aggravata; c) l'omessa motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.La difesa in data 5/3/2022 depositava memoria con la quale, ricostruita la vicenda processuale, contestava la prognosi di inammissibilità del ricorso. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure concernenti la pretesa inidoneità della piattaforma probatoria a supportare il giudizio di responsabilità del prevenuto sono destituite di pregio. Infatti il ricorrente, attraverso argomenti che attingono H merito, sollecita una rilettura delle emergenze probatorie a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e manifeste illogicità. Quanto alla denegata riapertura dell'istruttoria dibattimentale questa Corte ha chiarito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022) Rv. 282585; Sez. 6 , n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913-02). Nella specie la Corte di merito ha dato conto dell' assenza di decisività della produzione documentale offerta dalla difesa ed ha disatteso le censure circa l'attendibilità degli operati riconoscimenti fotografici con ampia e persuasiva motivazione, non incisa in senso decisivo dalle obiezioni difensive. 3.1 Destituite di pregio risultano anche le censure che denunziano il mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello sub A) di rapina pluriaggravata, avendo la Corte territoriale scrutinato il gravame sul punto disattendendolo con corretti argomenti giuridici che evidenziano come la privazione della libertà personale delle due vittime si sia protratta per un lasso temporale ben più ampio di quello strettamente funzionale all'esecuzione della rapina, in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità. 3.2 Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano i conclusivi rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata dato congruo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame, formulando un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano ("IV v 0-feri-L