CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10881/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 81/2022 , depositata il18/02/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso ex art. 702-biscod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva la condanna in solido del Comune di Recanati e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento di €. 44.441,56, ex artt. 937 e 2043 cod. civ. A sostegno della sua pretesa spiegava la ricorrente: di aver stipulato, in data 07.11.2017, un contratto per la fornitura di loculi prefabbricati a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta appaltatrice di lavori con il Comune di Recanati per la realizzazione di un edificio cimiteriale, in virtù di contratto stipulato il 16.09.2017 a valle di un procedimento di aggiudicazione di gara d’appalto; di aver concordato con l’appaltatrice una clausola di riserva di proprietà dei materiali (art. 16 del contratto di forniturastipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); nonostante l’emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante i lavori fossero stati terminati e le opere consegnate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al Comune in data 22.05.2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai ricevuto il pagamento da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda. Sul presupposto dell’insussistenza di un litisconsorzio necessario e della scindibilità delle domande, [OSCURATO:SOCIETA]. notificava l’impugnazione dell’ordinanza al solo Comune di Recanati innanzi alla Corte d’Appello di Perugia , che rigettava integralmente il gravame. 3. La suddetta sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione,con ricorso affidato a due motivi, contrastato dal Comune di Recanati. In prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della norma di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all’art. 937 cod. civ., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello affermandonon avere [OSCURATO:SOCIETA]. azione diretta ex art. 937 cod. civ. nei confronti del Comune di Recanati per il pagamento dei materiali - di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. - utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. nella costruzione dell’edificio cimiteriale del Comune di Recanati, perché il costruttore non poteva qualificarsi come «terzo» , bensì controparte del contratto di appalto stipulato con il Comune di Recanati.A giudizio della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che i materiali utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. (i loculi prefabbricati) fossero ancora di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. (in virtù della clausola di riservato dominio contenuta ne ll’art. 16 inserito nel contratto di fornitura): orbene - prosegue la ricorrente - «terzo» ai sensi dell’art.937 cod. civ. è il proprietario dei materiali (la [OSCURATO:SOCIETA]. quindi) che, non avendo titolo contrattuale per richiedere il pagamento al proprietario del suolo (il Comune di Recanati) viene autorizzato dal legislatore a richiedere il pagamento a questi, mentre il costruttore ha già un titolo (il contratto di appalto) in base al quale pretendere il pagamento, il cui corrispettivo per l’opera realizzanda comprende anche il valore dei materiali (Cass. n. 603 del 1998). Ad avvalorare tale interpretazione interviene il secondo inciso del comma 3 dell’art. 937 cod. civ., ai sensi del quale: «Il proprietario dei materiali [[OSCURATO:SOCIETA]., nel caso di specie] può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto [al costruttore, oggi [OSCURATO:SOCIETA].]». Prosegue la norma: «Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso». Dal testo della disposizione si evince, conclude la ricorrente,che è irrilevante e non ostativo per la richiesta di pagamento avanzata dal proprietario dei materiali il rapporto tra il proprietario del suolo e il costruttore; anzi: della possibile esistenza di tali rapporti l'art.937 cod. civ. fa addirittura menzione, quando ipotizza che il proprietario del suolo debba al costruttore un prezzo. 2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 277 e 346 cod. proc. civ., per non avere esaminato e pronunciato sulla domanda di cui al secondomotivo di appello, ovvero sulla domanda di pagamento dei materiali di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. a séguito dell’appropriazione indebita in concorso con il costruttore. La ricorrente afferma di non aver mai rinunciato alla domanda di appropriazione indebita ex art. 2043 cod. civ., che ricorre sia nel 2° motivo di appello, sia nelle precisazioni delle conclusioni. 3. Il primo motivo di gravame sollev a questioni che la giurisprudenza di questa Corte non ha avuto modo di chiarire compiutamente: per un verso , è stato affermato che ai fini dell'applicabilità degli artt. 936 e 937 cod. civ. si deve considerare «terzo» colui che non è vincolato al proprietario dell'immobile cui accedono le opere eseguite da alcun rapporto negoziale e, quindi, si è negato che terzo sia colui che abbia eseguito l'opera in base a d un contratto concluso con il proprietario dell'immobile ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14021 del 06/06/2017, Rv. 644479 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18669 del 16/09/2004, Rv. 577142 - 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 970 del 05/02/1983, Rv. 425739 -01 ) ; per altro verso, è stato affermato che la figura di terzoappena delineata è certamente quella che compare nella struttura logica della fattispecie descritta dall'art. 936 cod. civ. (Opere fatte da un terzo con materiali propri) , manon è, invece , quella presa in considerazione dall'art. 937 cod. civ . (Opere fatte da un terzo con materiali altrui). Disposizione , quest’ultima,scritta avendo riguardo alla posizione del proprietario dei materiali, che non intende sostituire la naturale azione contrattuale nascente dai rapporti tra proprietario dei materiali e terzo costruttore: essa intende, piuttosto, regolare i diversi rapporti (non negoziali) creatisi tra il proprietario dei materiali e il proprietario del fondo che, per accessione, sia in condizioni di minacciare le ragioni del primo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998, Rv. 511838 - 01 , ove questa Corte,riconosciuto al terzo proprietario del suolo non nominato nel titolo esecutivo il diritto di opporsi all’esecuzione promossa dal proprietario dei materiali nei confronti del contraente acquirente con patto di riservato dominio, ha ritenutoprevalenti le ragioni proprietarie del titolare dell’immobile, per non avere il proprietario dei materiali agito tempestivamentecontro di lui, ossia nei sei mesi previsti dall’art. 937, comma 2, cod. civ. chiedendone la separazione). 3.1. Ritiene il Collegio che tali questioni rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma2, cod. proc. civ., attesa laloro particolare rilevanza. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per l