CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 41), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 93) e la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e Antonino (classe 41) che rileva come la richiesta di pena sostitutiva si sia resa attuale solo all'atto della decisione di appello che ha riqualificato i fatti e rideterminato la pena OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si assume che la violenza esercitata fosse finalizzata ad impedire lo spossessamento del bene è manifestamente infondato, tenuto conto che proprio tale dato consente di ipotizzare il delitto di ragion fattasi in luogo dell'inizialmente contestata estorsione; che, invero, le condotte oppositive di autotutela, onde salvaguardare lo status quo, devono essere immediate e strettamente collegate alla salvaguardia del possesso e mai travalicare in atti di minaccia e violenza (con armi ed in più persone); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo formulato in favore di [OSCURATO:PERSONA] (classe 41) e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che al momento della proposizione dell'appello era già in vigore l'art. 545-bis cod. proc. pen., non trovando applicazione la norma transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente necessità, ad opera dell'imputato appellante che richiedeva, appunto, la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., di instare per la sostituzione della pena con gli stessi motivi di gravame o, al più tardi, con i motivi nuovi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec