CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1986
Cassazione n. 00761/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1986 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato, condannato alle pene di legge per il reato di trasporto illecito di circa 4 quintali di rifiuti speciali e anche pericolosi, con due motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: all'omessa applicazione dell'esimente dello stato di necessità; alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché meramente ripetitivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione sia sull'impossibilità di riconoscere le stringenti condizioni previste dall'art. 54 cod. pen. (che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti: Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640), condizioni rispetto alle quali il ricorrente oppone peraltro censure di fatto non scrutinabili in questa sede, sia sull'impossibilità di ritenere, al di là dei precedenti penali per reati diversi, la particolare tenuità del fatto con riguardo alla concreta pericolosità della condotta nella specie tenuta per il significativo quantitativo di rifiuti illecitamente trasportati, in parte pure pericolosi, ed il conseguente rischio di dispersione incontrollata nell'ambiente (facendosi così buon governo dei principi ermeneutici già condivisibilmente affermati in materia: cfr. Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocetti, Rv. 278574); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della essa delle ammende. Così deciso il 10 d