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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38644/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2020 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di GAROFALO Diego volta ad ottenere la rideterminazione della pena di anni 9 mesi 10 e giorni 20 di reclusione inflitta al predetto con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il 18.12.2017, divenuta definitiva, di conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto nel calcolo della pena finale sarebbe stato conteggiato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, non contestata al predetto in relazione al reato di cui al capo D) la cui pena edittale è stata assunta come pena base.

In motivazione, la Corte osserva che l'istanza non può essere accolta trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere fatta valere davanti al giudice della cognizione, attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e che, in ogni caso, non si verta in ipotesi di pena illegale in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente escluso l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 in relazione al capo D5), per il quale non era stata contestata, ma ha correttamente considerato la ricorrenza di detta aggravante (ritenuta per il capo B) nel calcolo finale ex art. 81 cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GAROFALO Diego deducendo come motivo di ricorso inosservanza, violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'aggravante è stata di fatto applicata in riferimento al reato di cui al capo D).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come evidenziato nella decisione impugnata - l'eventuale errore di determinazione della pena avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, non trattandosi di pena illegale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2020 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di GAROFALO Diego volta ad ottenere la rideterminazione della pena di anni 9 mesi 10 e giorni 20 di reclusione inflitta al predetto con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro il 18.12.2017, divenuta definitiva, di conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto nel calcolo della pena finale sarebbe stato conteggiato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, non contestata al predetto in relazione al reato di cui al capo D) la cui pena edittale è stata assunta come pena base. In motivazione, la Corte osserva che l'istanza non può essere accolta trattandosi di questione che avrebbe dovuto essere fatta valere davanti al giudice della cognizione, attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e che, in ogni caso, non si verta in ipotesi di pena illegale in quanto il giudice di primo grado ha erroneamente escluso l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 in relazione al capo D5), per il quale non era stata contestata, ma ha correttamente considerato la ricorrenza di detta aggravante (ritenuta per il capo B) nel calcolo finale ex art. 81 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GAROFALO Diego deducendo come motivo di ricorso inosservanza, violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'aggravante è stata di fatto applicata in riferimento al reato di cui al capo D). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come evidenziato nella decisione impugnata - l'eventuale errore di determinazione della pena avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, non trattandosi di pena illegale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore I
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