CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18499/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Patti 1'11 ottobre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato il 23 novembre 2020 in Capo d'Orlando. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno ritenuto sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esiti della verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Dogane, anche tramite la consultazione dell'archivio Vies, nei confronti della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di commercio di autovetture, verifica da cui è emerso che il ricorrente ha occultato e/o distrutto le scritture contabili e le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari di autovetture effettuati dal secondo trimestre 2014 al 30 giugno 2020, avendo tale condotta impedito la ricostruzione del volume di affari dell'impresa. Precisato che, come esposto nella sentenza impugnata (pag. 4), l'esistenza all'estero delle copie delle fatture riferite alle operazioni compiute dalla ditta di Fazio è stata comprovata attraverso canali internazionali, della cui attendibilità sul piano probatorio non vi è motivo di dubitare. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novemb