CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg, Rv. 287732 - 01); nel caso tale elemento è stato desunto dall'attestazione di mancata oblazione del precedente verbale di infrazione del 30.7.2022 e dalla mancanza di allegazioni contrarie da parte della difesa. Il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è parimenti inammissibile, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PresFl