Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 6/1961
ECLI:IT:COST:1961:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con atto 11 giugno 1953, [OSCURATO:PERSONA] fu Francesco
conveniva davanti al Tribunale di Bari l'Ente per lo sviluppo e la
trasformazione fondiaria in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Sezione speciale per la
riforma fondiaria.
Esponeva:
a) che con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1952, n. 3440, veniva approvato il piano particolareggiato con il
quale l'Ente predetto aveva promosso l'espropriazione, nei confronti di
[OSCURATO:PERSONA] fu Francesco, di terreni siti nell'agro di
Spinazzola e riportati in catasto alla partita 5865, foglio di mappa
68, particelle 14, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 80, 81 e 82;
b) che i terreni predetti le appartenevano in proprietà, come
erede del padre, deceduto il 27 dicembre 1939, in forza del testamento
olografo del 17 febbraio 1939;
c) che, pertanto, nei suoi confronti, la legge delegata doveva
essere dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di
delegazione, in quanto la legge delegante assoggetta ad espropriazione
i terreni appartenenti in proprietà a colui il quale abbia un
determinato reddito dominicale, non già quelli ad altri appartenenti e
mai entrati nel patrimonio dell'espropriando;
d) che non poteva invocarsi come prova della proprietà la diversa
indicazione catastale, sulla quale si era, invece, fondato l'Ente di
riforma, perché essa doveva cedere alle risultanze degli atti ed alle
altre dei registri immobiliari.
Chiedeva che l'Ente predetto fosse condannato ai danni dipendenti
dal suo comportamento illegittimo e a ripristinare il patrimonio
espropriato mediante risarcimento pari al valore delle zone occupate,
nonché a tutti i danni conseguenziali che sarebbero maturati nel
corso del giudizio.
2. - Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22 ottobre 1959, rinviava
a questa Corte la decisione della questione di illegittimità proposta
dall'[OSCURATO:PERSONA]. Rilevava che, nel sistema della espropriazione
disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, si ha riguardo unicamente
all'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato
proprietario e che non sembra consentito dalla stessa legge di ritenere
vincolanti le risultanze catastali le quali, nel nostro ordinamento,
non sono affatto decisive per la determinazione del diritto di
proprietà.
L'ordinanza, il 16 febbraio 1960, veniva notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e
del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile
1960, n. 100.
3. - Il 14 marzo 1960 si costituiva innanzi a questa Corte
l'[OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo aver rilevato che i beni espropriati
le appartenevano, richiamava la giurisprudenza della stessa Corte circa
l'irrilevanza dei dati catastali su cui l'Ente di riforma si è basato
per la determinazione dei beni espropriandi.
Il 31 marzo 1960 si costituiva la Sezione speciale per la riforma
fondiaria dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale, riferitasi pur essa
alla giurisprudenza della Corte, rilevava che l'atto impugnato non
avrebbe potuto essere eliminato che dalla Corte costituzionale e si
rimetteva alla giustizia della stessa.
Non interveniva la Presidenza del Consiglio di Ministri.
:
La legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.
3440, è contestata perché questo disponeva la espropriazione, nei
confronti di [OSCURATO:PERSONA], di terreni siti in agro di
Spinazzola che, a detta della [OSCURATO:PERSONA], le appartenevano,
non ostante la diversa intestazione catastale.
Ora questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26
febbraio 1959) che le intestazioni catastali non hanno valore decisivo
ai fini della prova del diritto di proprietà. Nel contrasto fra le
intestazioni stesse e la prova documentale del diritto di proprietà,
esclusivamente questa deve considerarsi decisiva.
Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, si riferiva a particelle che
indubbiamente non appartenevano all'intestatario del foglio catastale.
Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
avere ecceduto i limiti della legge di delegazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12
maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti
all'intestatario del foglio catastale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.
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