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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03245/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 187 [OSCURATO:PERSONA] NRG 2751424 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per il primo motivo, pagg. 9 e 10 quanto all'esame dei rilievi della difesa sulla destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta e alle ragioni che hanno sorretto le conclusioni tratte dalla Corte di appello; per il secondo motivo pagg. 11 e 12 quanto alla ricostruzione della vicenda e alla tesi della "resistenza passiva"; per il terzo motivo, pagg. 12 e 13, quanto alla valutazione della recidiva e alla tesi difensiva della "notevole" risalenza dei precedenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 187 [OSCURATO:PERSONA] NRG 2751424 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per il primo motivo, pagg. 9 e 10 quanto all'esame dei rilievi della difesa sulla destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta e alle ragioni che hanno sorretto le conclusioni tratte dalla Corte di appello; per il secondo motivo pagg. 11 e 12 quanto alla ricostruzione della vicenda e alla tesi della "resistenza passiva"; per il terzo motivo, pagg. 12 e 13, quanto alla valutazione della recidiva e alla tesi difensiva della "notevole" risalenza dei precedenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03245/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris