CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30462/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Amalfi per i reati di lesioni personali e di minaccia; Letta la memoria tempestivamente depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, senza tuttavia sviluppare argomentazioni idonee a metterne in luce quella originaria; né i suoi contenuti possono porre rimedio, ex post, mediante integrazioni e/o precisazioni, alle ragioni di inammissibilità dell'impugnativa, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze del ricorso è idonea a sanare la non corretta, iniziale impostazione delle doglianze ivi contenute (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 - 01). Considerato che i due motivi di ricorso — con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, nel secondo, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale — non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Considerato, in particolare, quanto al primo motivo, che non giova all'ammissibilità del ricorso la circostanza che la parte denunzi un'omissione motivazionale, dal momento che tale anomalia, per sfociare in una violazione di legge ed essere, quindi, ammessa nel giudizio di legittimità riguardante sentenze di appello su reati di competenza del Giudice di pace, deve essere del tutto radicale mentre, nel caso di specie, si lamenta un vizio argomentativo e, in definitiva, addirittura valutativo circa il peso attribuito alle prove a carico, finendo per sfociare nell'invocazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, del tutto esclusa nel giudizio dinanzi a questa Corte; Considerato, quanto al secondo motivo, che la doglianza è altresì del tutto generica circa l'oggetto e le ragioni della rinnovazione, il che appare tanto più pregiudizievole per l'ammissibilità del ricorso laddove il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co