CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 08356/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 553-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 89 UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 3019/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO del LAZIO, depositata il 19.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] Alela 89 Uno S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7774/2019della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso ilsilenzio-rifiuto serbato da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'istanza di rimborso, ai fini IMU 2012, presentata dalla società contribuente sul presupposto dell’incostituzionalità della normativa che aveva introdotto una causa di esenzione IMU solo a partire dal 2014 (art. 13 comma 9 bis del DL n. 201/2011 nella formulazione attualmente vigente e risultante dalla modifica apportata dall'art. 2 comma 2, lett. a del DL n. 102/2013), con riferimento agli immobili, quali beni-merce, delle società che svolgono l'attività di costruzione e/o vendita di tali beni, a condizione che non siano stati locati. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l’unicomotivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione degli artt. 13, commi 2 e 9 bis del d.l. n. 201 del 2011 e degli artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel regime di vigenza anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. n. 102 del 2013, alla stregua degli artt. 3 e 53 Cost. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.)» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato la sentenza di primo grado circa l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale promossa in giudizio dalla società contribuente, «nella misura in cui nell’anno 2012, assoggettavano a prelievo gli immobili-merce posseduti dalle imprese costruttrici». 1.2. Va evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2,comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012— 2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd. «immobili merce)»; 1.3. Sussiste dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot