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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18120/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 29/10/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Pistoia in data 13/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 nr. 2) e 7), 81 cpv., 640 e 648 cod. pen.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al reato presupposto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. e l'altro l'inosservanza della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 648 cod. pen., sono manifestamente infondati e, peraltro, non si confrontano con i pertinenti argomenti esplicati dalla Corte territoriale nella motivazione dell'impugnata sentenza; ritenuto pure che, nelle argomentazioni della sentenza, i giudici del gravame - in linea con l'articolata motivazione della giudice di primo grado - hanno dato pertinentemente conto della prova della contraffazione della merce, "accertata nel presente procedimento", facendo specifico riferimento alla circostanza per cui la MISURI, presentandosi con disinvoltura presso la gioielleria con i gioielli placcati in oro (punzonati, invero, col marchio 750 che attesta l'autenticità, con una contraffazione ben evidente che costituisce il presupposto della ricettazione), firmava il modulo della vendita con le sue generalità e con la specificazione dei gioielli rilasciati e venduti, del peso e del valore corrisposto, integrando così gli elementi costitutivi del reato presupposto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen.; osservato che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, poiché la supposta violazione di norma sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non visitabile nel giudizio di legittimità; la stessa, peraltro è smentita da pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 29/10/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Pistoia in data 13/02/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 61 nr. 2) e 7), 81 cpv., 640 e 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al reato presupposto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. e l'altro l'inosservanza della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 648 cod. pen., sono manifestamente infondati e, peraltro, non si confrontano con i pertinenti argomenti esplicati dalla Corte territoriale nella motivazione dell'impugnata sentenza; ritenuto pure che, nelle argomentazioni della sentenza, i giudici del gravame - in linea con l'articolata motivazione della giudice di primo grado - hanno dato pertinentemente conto della prova della contraffazione della merce, "accertata nel presente procedimento", facendo specifico riferimento alla circostanza per cui la MISURI, presentandosi con disinvoltura presso la gioielleria con i gioielli placcati in oro (punzonati, invero, col marchio 750 che attesta l'autenticità, con una contraffazione ben evidente che costituisce il presupposto della ricettazione), firmava il modulo della vendita con le sue generalità e con la specificazione dei gioielli rilasciati e venduti, del peso e del valore corrisposto, integrando così gli elementi costitutivi del reato presupposto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen.; osservato che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, poiché la supposta violazione di norma sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non visitabile nel giudizio di legittimità; la stessa, peraltro è smentita da pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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