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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03055/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria difensiva con cui si contrasta la ipotizzata inammissibilità del ricorso e si insiste per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legil:timità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati la doglianza di appello (si vedano, in particolare, pp. 10 e 11); il secondo motivo che denuncia vizi logici nella ricostruzione dei fatti finisce per proporre una alternativa e a tratti generica lettura sul "significato" delle evidenze processuali, al di fuori dei limiti del vizio di travisamento della prova; il terzo e quarto motivo sulla valutazione della prova e sulla regola di giudizio, nonché sul mancato esame di elementi favorevoli si oppongono meramente con incursione nel merito all'accertamento condotto dalla Corte di appello, che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio formula censure generiche e di merito sul significato e sulla datazione dei precedenti penali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.Irwl.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16f12/2021. ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria difensiva con cui si contrasta la ipotizzata inammissibilità del ricorso e si insiste per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legil:timità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati la doglianza di appello (si vedano, in particolare, pp. 10 e 11); il secondo motivo che denuncia vizi logici nella ricostruzione dei fatti finisce per proporre una alternativa e a tratti generica lettura sul "significato" delle evidenze processuali, al di fuori dei limiti del vizio di travisamento della prova; il terzo e quarto motivo sulla valutazione della prova e sulla regola di giudizio, nonché sul mancato esame di elementi favorevoli si oppongono meramente con incursione nel merito all'accertamento condotto dalla Corte di appello, che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede; l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio formula censure generiche e di merito sul significato e sulla datazione dei precedenti penali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.Irwl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16f12/2021. ten
Sentenza Cassazione n. 03055/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris