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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 05032/2025

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a seguente ORDINANZA sulla procedura di correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024 emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale.

OSSERVA

1. Rilevato che con la sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024, emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stato deciso l'annullamento con rinvio nei confronti del predetto della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nel capo 8), nonché ai reati di cui ai capi 4) e 7);

2. Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo non è stato inserito il riferimento al reato di cui al capo 7) e che, versandosi in un'ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., deve dunque provvedersi alla correzione del dispositivo della su menzionata sentenza.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25652 emessa da questa Corte il 7 marzo 2024, nel senso che, ove è scritto "nonchè al reato di cui al capo 4)", si aggiunga l'espressione "e al reato di cui al capo 7".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla procedura di correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024 emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione dell'errore materiale. OSSERVA 1. Rilevato che con la sentenza della Sesta Sezione n. 25652 del 2024, emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stato deciso l'annullamento con rinvio nei confronti del predetto della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nel capo 8), nonché ai reati di cui ai capi 4) e 7); 2. Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo non è stato inserito il riferimento al reato di cui al capo 7) e che, versandosi in un'ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., deve dunque provvedersi alla correzione del dispositivo della su menzionata sentenza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25652 emessa da questa Corte il 7 marzo 2024, nel senso che, ove è scritto "nonchè al reato di cui al capo 4)", si aggiunga l'espressione "e al reato di cui al capo 7". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così dec
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