CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2023 la Corte di Appello di Bre cia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Mantova il 7 icembre 2022, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela quanto a reato di furto aggravato e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di detenzione di arma comun da sparo e di ricettazione 2. Avverso detta decisione proponeva ricorso l'imputato tra ite il proprio difensore, lamentando la violazione del divieto di reformatio in pei s. La Corte di Appello, infatti, nonostante avesse dichiarat non doversi procedere per uno dei reati per cui il Bellani aveva riportato condanna in primo grado, non aveva rideterminato la pena inflittagli, nnantenendò immutato il trattamento sanzionatorio. Ciò in quanto, trattandosi di imputato recidivo ex art. 99 c 4 cod. pen., l'aumento di pena ex art. 81 co. 4 cod pen. non avrebbe potuto ess re inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave e, dunque, stante il limite normativo, non sarebbe stato possibile diminuire la sanzione inflitta in primo grado. Secondo il ricorrente, tale modus procedendi avrebbe comportato una reformatio in peius poiché il reato satellite sarebbe stato sanzionato in secondo grado in maniera più severa di quanto accaduto nel precedente gra do di giudizio, in difetto di appello sul punto del PM. Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiamava il princ ipio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di reformatio in peius deve trovare applicazione con riferimento a tutti gli elementi singoli che concorrono a determinare la pena, non potendosi valutare solo il risultato compi essivo di tale computo, ovvero la pena finale inflitta. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio concludeva chiedendo l'annullamento co rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di Appello ha giustificato la mancata riduzione d Ha sanzione inflitta all'appellante, nonostante la declaratoria di non doversi p ocedere per difetto di querela per uno dei reati satellite, in ragione del limite nor ativo posto dall'art. 81 co.4 cod. pen, che impone, in caso di soggetto recidivo q alificato, che l'aumento per la continuazione, complessivamente inteso, no possa essere Nh inferiore cliti un terzo della pena base. Tale decisione è del tutto corretta e ha fatto buon governo dei rincipi espressi dalla Corte di legittimità in proposito, che ha statuito che « In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applica a la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso di assoluzione in ppello per uno dei "reati satellite", la mancata diminuzione della pena inflitta cu ulativa mente non comporta la violazione del divieto di "reformatio in peius" po ché l'aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, p evisto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima i un terzo, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla mi ura di ciascun aumento successivo al primo.» (Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021 nello stesso senso Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018). In tale decisione la Corte ha chiarito che l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. va riferi o all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aume to successivo al primo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 31669 d l 23/6/2016, Filosofi, Rv.267044)1 da ciò rn, consegue che la pena inflitta dal primo giudice cumulativamente per i tre reati satellite, con riferimento al minimo I gale sarebbe stata la medesima - e tale deve rimanere - anche qualora i reati s tellite fossero stati due (od anche solo uno). Applicando tale principio al caso specifico, è evidente che l'amento di un terzo della pena per i reati satellite deve rimanere immutato indip ndentemente dal numero dei reati satellite residui. La Corte osserva incidentalmente che detto aumento era stat determinato ab origine erroneamente in misura già inferiore al terzo, in violazio e dell'art. 81 co. 4 cod. pen., così determinandosi - in favor rei - una pena il egittima, ma certamente non illegale. Il principio richiamato dal ricorrente, per contro, non si attag lia al caso in esame, ove la componente di pena considerata, su cui si sarebbe do uta riflettere la declaratoria di non doversi procedere, cioè la porzione di au ento per la !s) continuazione,. rimane, per espressa disposizione normativa, che ne determina la misura minima, indifferente alle vicende dei reati satellite cui si rifer sce, poiché è un unicum riferibile a tutti i reati posti in continuazione e, du que, non è suscettibile di diminuzione, neppure nel caso in cui uno dei detti reati venga meno. La disposizione richiamata si inserisce nel quadro di particolare ri ore previsto con la riforma del 2005 per i soggetti recidivi, per i quali il legisla ore lascia al giudice un ambito di azione più limitato nella graduazione della pe a, come nel caso della previsione di una soglia minima dell'aumento cumula ivo imposto dall'alt. 81, c.4, cod. pen. (Sez. un. n. 31669 del 23/6/2016, RG proc. Filosofi, Rv. 267044). 3. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato il ricorrente condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese