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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 46356/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 14/2/2023, depositata il 20/2/2023, ha rigettato le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. o della semilibertà.

2. Il Tribunale ha condiviso il giudizio dell'equipe di osservazione, che si è espresso in senso favorevole alla sola sperimentazione dei permessi premio, in chiave prodromica all'ammissione alle misure alternative.

A fondamento della decisione, nel provvedimento si osserva che l'"impressionante numero" di reati commessi in un arco temporale ravvicinato e in località diverse, interrotti dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, dimostra ampiamente l'inclinazione delinquenziale non comune del ricorrente e la sua pervicace volontà di ottenere facili guadagni attraverso condotte predatorie.

Il giudice a quo, inoltre, ha evidenziato come l'attività lavorativa prospettata nell'istanza non offrisse sufficienti garanzie di adeguatezza, posto che i controlli sulle prescrizioni sarebbero stati affidati alla cura esclusiva di soggetti legati da vincoli di parentela.

In una prospettiva dinamica, quindi, il giudice di sorveglianza ha ritenuto che risulti allo stato necessario lo svolgimento di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria idoneo a favorire il consolidamento del processo introspettivo apparentemente avviato dal detenuto.

3. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto alla detenzione domiciliare.

Secondo il ricorrente, il Tribunale si è limitato a condividere le conclusioni dell'equipe e ha giustificato il proprio rigetto sulla base della sola pericolosità sociale di Pontrelli, senza tener conto della sua condotta post delictum.

La stessa ordinanza, infatti, riporta ma non valorizza che l'interessato ha mantenuto una regola condotta carceraria, manifestando una sufficiente capacità critica e un buon livello di consapevolezza dei suoi errori.

Il giudice a quo, inoltre, non avrebbe neanche considerato che il condannato si trovava agli arresti domiciliari da tempo, con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle misure alternative richieste.

La doglianza è fondata relativamente alla mancata applicazione della detenzione domiciliare.

1.1. La detenzione domiciliare "generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen. può essere applicata "quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati".

Il rapporto tra le due misure è stato recentemente oggetto della pronuncia Sez.

I, n. 31618 del 10/05/2022, Jiankovic, non mass.

Come evidenziato, sia l'affidamento in prova al servizio sociale sia la detenzione domiciliare "generica" sono misure alternative alla detenzione carceraria che, a diverso titolo, attuano la finalità costituzionale rieducativa della pena.

Rispetto all'affidamento, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2:013, Pantaleo, Rv. 257001).

Sotto tale profilo, pertanto, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare "generica", alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento Penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle due misure alternative (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto), alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, Frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235).

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), che non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

Nel rispetto di tale condizione, comunque, vale il principio secondo il quale, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, ciò al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 - 01).

1.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si limita a richiamare i precedenti penali del condannato e ad affermare che l'attività lavorativa prospettata sarebbe inadeguata.

Nel provvedimento, invece, manca qualsivoglia riferimento, basato sulla pur prevista indagine socio-familiare (art. 72 ord. pen., comma 2, lett. b), o su é informazioni acquisite dall'autorità di pubblica sicurezza, alle condizioni di vita attuali del condannato, di natura personale, familiare e domiciliare, anche in rapporto alle caratteristiche della devianza e alle prospettive di reinserimento e contenimento.

Nello stesso, inoltre, non risulta alcuna considerazione in ordine all'assenza di rilievi nei periodi trascorsi agli arresti domiciliari e in carcere, periodo quest'ultimo durante il quale il detenuto ha mantenuto una regolare condotta carceraria, per quanto riportato dallo stesso Tribunale sulla scorta della relazione dell'equipe di osservazione.

Se gli elementi giudizialmente rappresentati possono sorreggere, per le caratteristiche personali e comportamentali comunque emerse, una prognosi negativa sull'affidamento in prova, pertanto, certamente essi non possono costituire parametro adeguato di giudizio in ordine alla distinta, gradata, misura della detenzione domiciliare, sul cui diniego si appunta l'odierno ricorso.

Ciò in quanto si tratta di elementi insufficienti - allo stato e in difetto del dovuto approfondimento - ad affermare che la restrizione domestica sia assolutamente inidonea, anche in assenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta, a prevenire ill rischio di recidiva.

L'ordinanza impugnata, carente sotto il profilo appena indicato, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per un nuovo giudizio quanto alla richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della detenzione domiciliare e rinvia per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 14/2/2023, depositata il 20/2/2023, ha rigettato le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. o della semilibertà. 2. Il Tribunale ha condiviso il giudizio dell'equipe di osservazione, che si è espresso in senso favorevole alla sola sperimentazione dei permessi premio, in chiave prodromica all'ammissione alle misure alternative. A fondamento della decisione, nel provvedimento si osserva che l'"impressionante numero" di reati commessi in un arco temporale ravvicinato e in località diverse, interrotti dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, dimostra ampiamente l'inclinazione delinquenziale non comune del ricorrente e la sua pervicace volontà di ottenere facili guadagni attraverso condotte predatorie. Il giudice a quo, inoltre, ha evidenziato come l'attività lavorativa prospettata nell'istanza non offrisse sufficienti garanzie di adeguatezza, posto che i controlli sulle prescrizioni sarebbero stati affidati alla cura esclusiva di soggetti legati da vincoli di parentela. In una prospettiva dinamica, quindi, il giudice di sorveglianza ha ritenuto che risulti allo stato necessario lo svolgimento di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria idoneo a favorire il consolidamento del processo introspettivo apparentemente avviato dal detenuto. 3. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto alla detenzione domiciliare. Secondo il ricorrente, il Tribunale si è limitato a condividere le conclusioni dell'equipe e ha giustificato il proprio rigetto sulla base della sola pericolosità sociale di Pontrelli, senza tener conto della sua condotta post delictum. La stessa ordinanza, infatti, riporta ma non valorizza che l'interessato ha mantenuto una regola condotta carceraria, manifestando una sufficiente capacità critica e un buon livello di consapevolezza dei suoi errori. Il giudice a quo, inoltre, non avrebbe neanche considerato che il condannato si trovava agli arresti domiciliari da tempo, con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle misure alternative richieste. La doglianza è fondata relativamente alla mancata applicazione della detenzione domiciliare. 1.1. La detenzione domiciliare "generica" di cui all'art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen. può essere applicata "quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati". Il rapporto tra le due misure è stato recentemente oggetto della pronuncia Sez. I, n. 31618 del 10/05/2022, Jiankovic, non mass. Come evidenziato, sia l'affidamento in prova al servizio sociale sia la detenzione domiciliare "generica" sono misure alternative alla detenzione carceraria che, a diverso titolo, attuano la finalità costituzionale rieducativa della pena. Rispetto all'affidamento, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2:013, Pantaleo, Rv. 257001). Sotto tale profilo, pertanto, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare "generica", alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento Penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle due misure alternative (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto), alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, Frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235). Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), che non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. Nel rispetto di tale condizione, comunque, vale il principio secondo il quale, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, ciò al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 - 01). 1.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si limita a richiamare i precedenti penali del condannato e ad affermare che l'attività lavorativa prospettata sarebbe inadeguata. Nel provvedimento, invece, manca qualsivoglia riferimento, basato sulla pur prevista indagine socio-familiare (art. 72 ord. pen., comma 2, lett. b), o su é informazioni acquisite dall'autorità di pubblica sicurezza, alle condizioni di vita attuali del condannato, di natura personale, familiare e domiciliare, anche in rapporto alle caratteristiche della devianza e alle prospettive di reinserimento e contenimento. Nello stesso, inoltre, non risulta alcuna considerazione in ordine all'assenza di rilievi nei periodi trascorsi agli arresti domiciliari e in carcere, periodo quest'ultimo durante il quale il detenuto ha mantenuto una regolare condotta carceraria, per quanto riportato dallo stesso Tribunale sulla scorta della relazione dell'equipe di osservazione. Se gli elementi giudizialmente rappresentati possono sorreggere, per le caratteristiche personali e comportamentali comunque emerse, una prognosi negativa sull'affidamento in prova, pertanto, certamente essi non possono costituire parametro adeguato di giudizio in ordine alla distinta, gradata, misura della detenzione domiciliare, sul cui diniego si appunta l'odierno ricorso. Ciò in quanto si tratta di elementi insufficienti - allo stato e in difetto del dovuto approfondimento - ad affermare che la restrizione domestica sia assolutamente inidonea, anche in assenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta, a prevenire ill rischio di recidiva. L'ordinanza impugnata, carente sotto il profilo appena indicato, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per un nuovo giudizio quanto alla richiesta di applicare la misura della detenzione domiciliare. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della detenzione domiciliare e rinvia per nu
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