CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37915/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MA2A-5c,,, avverso la sentenza del 06/03/2025 del GIP del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 (capo a) e all'art. 316-ter c.p. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione. La sentenza ha altresì disposto la confisca della somma di C 7.988,35, quale profitto del reato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per ifassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, le t. L b), c.p.p. :er ut.oto In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di prime si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, senza fornire un'adeguata motivazione. Secondo la difesa, un esame più approfondito del fascicolo del Pubblicottnistero avrebbe rivelato l'erroneità di tale L qualificazione e, di conseguenza, dell'accordo tra le parti, imponendo invece una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Deve, innanzitutto, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 1.2 La giurisprudenza di questa auprema Corte ha costantemente interpretato tale disposizione in senso restrittivo, al fine di preservare la natura deflattiva e negoziale dell'istituto. In particolare, per quanto concerne il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto, si è chiarito che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica che essa non sia il risultato di un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01). 2. Nel caso di specie, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica, costituente il presupposto, secondo il ricorso, per l'adozione di una sentenza ex art. 129 c.p.p., si esaurisce nella mera enunciazione della censura, non seguita da alcuna effettiva prospettazione degli elementi giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto e, quindi, risulta inammissibile in quanto generica. 3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle«mmende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della C