CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 15609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena presso la Casa circondariale di Ivrea. Il Tribunale ha giustificato il diniego con una valutazione negativa della personalità del condannato, anche in relazione alla sua pericolosità sociale. A tale proposito ha segnalato la gravità dei reati per i quali è in corso l'espiazione della pena, la mancata allegazione di una valida attività lavorativa e di idonei supporti esterni al carcere, la natura embrionale ed iniziale dei progressi trattamentali conseguiti dal condannato. Non essendo stato possibile, dunque, effettuare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla misura alternativa richiesta, il Tribunale ha respinto l'istanza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite sostituto processuale del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 177 cod. proc. pen. e 3, comma 6, CEDU. Ha evidenziato che il difensore, ricevuta la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino, aveva inoltrato istanza di trattazione del procedimento con modalità da remoto su piattaforma Teams. Nonostante avesse ricevuto riscontro positivo dalla Cancelleria, il difensore non era stato contattato nella mattinata del 19 gennaio 2021 (data prevista per l'udienza) e, richieste informazioni in merito a quanto accaduto, non aveva ricevuto risposta alcuna. Il procedimento era stato, dunque, trattato previa designazione all'interessato di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente ha ampiamente dedotto in punto di nullità del conseguente provvedimento assunto nell'ambito di un procedimento connotato da una evidente violazione di disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178 cod. proc. pen.). 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina del fascicolo e della documentazione ivi contenuta, attività consentita dalla natura del vizio dedotto, risulta che, effettivamente, lo sviluppo del procedimento si è articolato secondo le modalità ed i termini descritti in ricorso. L'udienza camerale di trattazione del procedimento avente ad oggetto l'affidamento al servizio sociale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata fissata per il 19 gennaio 2021 con decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dell'Il dicembre 2020. La notifica del decreto è avvenuta, in data 18 dicembre 2020, tramite pec inviata al difensore che il 13 gennaio 2021 ha richiesto al Tribunale di sorveglianza la trattazione dell'udienza da remoto tramite piattaforma Teams. Il 14 gennaio 2021 l'Ufficio ha comunicato al difensore che sarebbe stato avvisato della chiamata del fascicolo e che sarebbe stato contattato nella mattinata del 19. Non risulta che il difensore sia stato contattato, emergendo, piuttosto, dal verbale di udienza che il procedimento abbia ricevuto trattazione all'udienza fissata e che, presente l'interessato mediante collegamento video, sia stato designato un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nel verbale è stato, altresì, annotato che «l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia dell'interessato n.d.e.) contatta tecnico all'udienza informando della richiesta di videocollegamento effettivamente presente in atti». 3. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, integra una nullità, e ciò, nel procedimento di esecuzione ed in quello di sorveglianza, per effetto degli artt. 666 e 678 (che rinvia al primo) cod. proc. pen. La partecipazione del difensore di fiducia è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt.178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, nr. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997). Si tratta di orientamento che risale alla ben più remota, ma ancora attuale, affermazione secondo cui «nel procedimento di esecuzione disciplinato dal codice di procedura penale del 1988, l'inosservanza, dell'art. 666 commi terzo e quarto, concernenti l'avviso al difensore dell'interessato e la sua partecipazione all'udienza, deve intendersi sanzionata, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall'art. 179, comma primo, per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, l'omessa o irregolare notificazione dell'avviso con la data fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia dell'interessato e la sua conseguente assenza dall'udienza comportano, anche nel caso in cui sia presente un difensore di ufficio, la nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento di tutti gli atti e della deliberazione adottata» (Sez. 5, Sentenza n. 4899 del 24/10/1990, Spatolisano, Rv. 185692). Costituisce applicazione di tale principio l'ulteriore affermazione secondo cui «nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato ed al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa. (Fattispecie relativa a rinvio a nuovo ruolo del procedimento per acquisire la relazione di sintesi della casa circondariale)» (Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, Caliendo, Rv. 264689). L'esigenza di garantire la presenza del difensore anche nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza è espressa dal maggioritario orientamento secondo cui «nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice» (fra le molte, Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191). Fra gli arresti che affermano l'esigenza di assicurare il diritto del condannato alla presenza effettiva del difensore all'udienza nel procedimento di prevenzione rientra, quello recente per cui «in tema di procedimento di sorveglianza "da remoto", qualora, a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condannato all'udienza "a distanza" (nella specie fissata per la trattazione di un'istanza di detenzione domiciliare), è illegittima la sostituzione dello stesso con un difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. sia di detta udienza che del provvedimento in esito ad essa adottato. (Sez. 1, n. 16120 del 05/02/2021, Longo, Rv. 281357). 4. Alla luce di quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra richiamati in tema di garanzia delle prerogative difensive. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dì Torino. Così deci