CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26499/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/crack e marijuana, in concorso con il fratello Ernesto. 2. Due i motivi a sostegno del ricorso: 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, in riferimento al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentandosi che il Tribunale non si sia conformato alla giurisprudenza di legittimità (in specie alla pronuncia n. 51063 del 27/09/2018, Murolo delle Sezioni Unite); 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla scelta della misura, con riferimento alla esclusione degli arresti domiciliari. La difesa sostiene che non sarebbe dato sapere quale sia l'inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico dei due fratelli incensurati, trovati in possesso di un quantitativo risibile di cocaina, senza che siano noti gli asseriti fornitori e la presunta rete di acquirenti. L'ordinanza impugnata non spiega per quale motivo non sarebbe prospettabile la concessione della sospensione condizionale della pena o, comunque, l'irrogazione di una condanna inferiore ai tre anni di reclusione, né perché l'abitazione non sarebbe idonea a contenere le eventuali esigenze cautelari. La motivazione sul punto apparirebbe anche illogica. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha dato atto di un quadro indiziario incompatibile con l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 citato: con motivazione non - IL, eoww .A.C4....‘- tízle_992 0..st-C., ce ce,v-yo manifestamente illogi ayll Giudice della cautela ha invero ritenuto che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che successivamente gli Spinelli cedevano agli acquirenti. Elementi tutti che escludono quella ridotta offensività, che giustifica la sottrazione al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 T.U. stup.Giova precisare che, come ricordato dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Nel caso di specie, ciò che rileva, come si è detto, è la circostanza che i fratelli Bevilacqua avessero il compito di custodire e confezionare lo stupefacente che gli Spinelli cedevano agli acquirenti, in tal modo rientrando la condotta dell'indagato in un ambito più ampio e rilevando una professionalità dell'agire criminale. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, oltre che coerente rispetto ai principi indicati dalle Sezioni Unite Murolo. 2.1. Con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Delimitato nei predetti termini l'ambito di scrutinio del giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l'hanno determinata. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, il Tribunale ha desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative della professionalità dell'indagato e del suo inserimento in un ambiente dedito al narcotraffico, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli in contestazione. Ha osservato che le stesse circostanze del fatto dimostrano come l'indagato fosse in contatto con fornitori ed avesse una rete di acquirenti. Ha ritenuto che la misura custodiale in carcere sia l'unica in grado di assicurare la necessaria cesura con l'ambiente nel quale è maturato il fatto addebitato, atteso che i rapporti con i fornitori e gli acquirenti sarebbero difficilmente rescindibili e potrebbero essere mantenuti anche in regime di arresti domiciliari, come risulta evidente dal fatto che i due Spinelli si trovassero nei pressi dell'abitazione dei Bevilacqua. Che i due fratelli Bevilacqua cooperassero con gli Spinelli è circostanza che il ricorso non contesta e su essa pare fondarsi la qualificazione del fatto come violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Da tale qualificazione consegue che la pena prevedibilmente inflitta non sarà condizionalmente sospesa o inferiore ai tre anni. Sulla ipotizzata violazione dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen, giova peraltro ricordare che "i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma secondo bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma terzo, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva" (Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015, gabbar, Rv. 264261; Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 3 n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Rv. 275860). Al riguardo, il Tribunale ha reputato che l'abitazione ove l'indagato vorrebbe essere posto in regime autocustodiale non è idonea ad evitare il perpetrarsi del reato, essendo questo il luogo in cui veniva custodito e preparato lo stupefacente e costituendo questo la base logistica sicuramente conosciuta dalla rete dei contatti dei fratelli Bevilacqua. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1