CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 22457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19874-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza n. 1528/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 1524/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19874/2024 Cron. Rep. Ud29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito concernente omissioni contributive riferibili a lavoratori da assicurarsi presso la gestione Enpals. Riteneva la Corte che si trattasse di lavoratori impiegati in modo non occasionale in vista della realizzazione di spettacoli. Avverso la sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps è rimasto intimato. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.1, co.188 l. n.296/06, per non avere la Corte considerato che in forza di tale norma non è dovuta contribuzione per i lavoratori dello spettacolo “già tenuti al versamento dicontributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, nel periodo di svolgimento delle prestazioni citate” ove non si a corrisposta una remunerazione annua superiore a €5000. Il motivo è inammissibile. Dispone l’art.1, co.188 l. n.296/06: “Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agliarticoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 1952, n. 2388. E successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui”. La norma quindi richiede l’accertamento di un presupposto di fatto, ovvero che si tratti di lavoratori non assicurati presso altre gestioni di assicurazione obbligatoria. Tale dato di fatto, che non risulta dalla sentenza, nemmeno è stato allegato col motivo di ricorso, generico sul punto. Allo stesso modo, nemmeno il ricorso allega in quale atto del giudizio di merito sia stata esposta la predetta circostanza di fatto, di modo che essa non risulti nuovae dedotta in modo inammissibile per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Va ricordato che in sede di legittimità non sono ammissibili nuove questioni di diritto se, come accade nel caso di specie, esse implichino accertamenti di fatto nuovi, non effettuati dal giudice di merito (Cass.14477/18, Cass.2193/20). All’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese,essendo l’Inps rimasto intimato. P.Q.M