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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18943/2023

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4390/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso loStudio [OSCURATO:PERSONA] « [OSCURATO:PERSONA] » , sito in Roma , via Arenula, 16 -ricorrente principale , intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il lorostudio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Crescenzio, 69 -controricorrente, intimato in via incidentale - Oggetto: concorrenza sleale avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1228 /20 20 , depositata il 2luglio 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 2 luglio 2020 , che, in accoglimento dei riuniti appelli della [OSCURATO:PERSONA]. e di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la sua domand a di condanna di quest i ultimial risarcimento dei danni per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. proc. civ.; -dall’esame della sentenza di evince che a sostegno della domanda la odierna ricorrente (all’epoca, Giochi e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) aveva allegato che, quale concession aria per l’attività di raccolta delle scommesse sportive, gestiva, sin dal 29 gennaio 2000, un punto di raccolta scommesse situato nel comune di Montemurlo e che, a far data dal 19 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA], quale franchisee della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, [OSCURATO:PERSONA].), aveva iniziato ad esercitare analoga attività , all’interno del medesimo comune, benché privo dei necessari titoli abilitativi; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice condannando [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al risarcimento di danno, quantificati in euro 60.000,00; -ha, quindi, accolto gli appelli interposti evidenziando che la normativa nazionale in tema di licenze e concessioni doveva disapplicarsi, nel rispetto dei principi espressi dagli artt. 43 e 49 Trattato CEE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]. era stata illegittimamente esclusa dalla gara che aveva condotto all’attribuzione, nel 1999,delle concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive;-il ricorso è affidato a un motiv o ; - resist ono con distinti controricors i sia la [OSCURATO:PERSONA]. , la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, sia [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2598, n. 3, cod. civ., 49 e 56 T.F.U.E, 1, comma 287, l. 30 dicembre 2004, n. 311, 2 d.m. 1° marzo 2006, n.111, e 88 t.u.l.p.s., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli originari convenuti sul fondamento della insussistenza di un loro obbligo di munirsi della concessione statale e della licenza ai sensi del predetto art. 88 t.u.l.p.s. al fine di esercitare l’attività di raccolta delle scommesse; -contesta, in particolare, la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina nazionale di settore, che subordinava lo svolgimento dell’attività al conseguimento di siffatti titoli abilitativi, fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, in quanto tale, dovesse disapplicarsi; -sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, chiesta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4390/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso loStudio [OSCURATO:PERSONA] « [OSCURATO:PERSONA] » , sito in Roma , via Arenula, 16 -ricorrente principale , intimato in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il lorostudio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Crescenzio, 69 -controricorrente, intimato in via incidentale - Oggetto: concorrenza sleale avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1228 /20 20 , depositata il 2luglio 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 2 luglio 2020 , che, in accoglimento dei riuniti appelli della [OSCURATO:PERSONA]. e di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la sua domand a di condanna di quest i ultimial risarcimento dei danni per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. proc. civ.; -dall’esame della sentenza di evince che a sostegno della domanda la odierna ricorrente (all’epoca, Giochi e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) aveva allegato che, quale concession aria per l’attività di raccolta delle scommesse sportive, gestiva, sin dal 29 gennaio 2000, un punto di raccolta scommesse situato nel comune di Montemurlo e che, a far data dal 19 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA], quale franchisee della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, [OSCURATO:PERSONA].), aveva iniziato ad esercitare analoga attività , all’interno del medesimo comune, benché privo dei necessari titoli abilitativi; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice condannando [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al risarcimento di danno, quantificati in euro 60.000,00; -ha, quindi, accolto gli appelli interposti evidenziando che la normativa nazionale in tema di licenze e concessioni doveva disapplicarsi, nel rispetto dei principi espressi dagli artt. 43 e 49 Trattato CEE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]. era stata illegittimamente esclusa dalla gara che aveva condotto all’attribuzione, nel 1999,delle concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive;-il ricorso è affidato a un motiv o ; - resist ono con distinti controricors i sia la [OSCURATO:PERSONA]. , la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, sia [OSCURATO:PERSONA]; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2598, n. 3, cod. civ., 49 e 56 T.F.U.E, 1, comma 287, l. 30 dicembre 2004, n. 311, 2 d.m. 1° marzo 2006, n.111, e 88 t.u.l.p.s., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità degli originari convenuti sul fondamento della insussistenza di un loro obbligo di munirsi della concessione statale e della licenza ai sensi del predetto art. 88 t.u.l.p.s. al fine di esercitare l’attività di raccolta delle scommesse; -contesta, in particolare, la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina nazionale di settore, che subordinava lo svolgimento dell’attività al conseguimento di siffatti titoli abilitativi, fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, in quanto tale, dovesse disapplicarsi; -sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza, chiesta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo
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