CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIs.dato avviso alle oartijhro th11112 cg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti í ricorsi, così correttamente qualificati gli appelli originariamente proposti da Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Patti le ha condannate per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e tende a una non consentita rivisitazione dell'atteggiarsi dei rapporti tra le imputate e le persone offese, inferendo da alcuni stralci di deposizione di queste ultime l'esistenza di mai accertate ragioni di astio o reciprocità delle molestie; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si limita ad invocare l'assoluzione «perché la ricostruzione operata dal primo Giudice difetta dell'elemento psicologico del reato ravvisabile nel dolo specifico ovvero la volontà cosciente di arrecare molestie in luogo pubblico o aperto al pubblico», è del tutto a-specifico e apodittico; considerato, infine, che il motivo con cui si chiede, per la prima volta con l'atto d'impugnazione, l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è motivo non consentito, poiché è consolidato il principio secondo cui «la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (ex multis Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]