CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14246/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, sostituendo la pena pecuniaria alla pena detentiva, la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata continuata e applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, sesto comma, Cost., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che afferma che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto proposto in assenza di interesse, tendendo ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente, considerato che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, non ha escluso o revocato il beneficio della sospensione già applicato dal Tribunale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna.,10 ricorrente al pagamento delle spese 2 /0/ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co