CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo ,kcs2A),A2,..:,.£‘24~.- L2 Q udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen. (capo A) - in relazione a permesso internazionale di guida - e di cui agli artt. 116 comma 15 e 17 C.d.S. (capo B guida reiterata senza patente), ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta in relazione al reato di cui al capo A, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod. pen., nonché violazione di legge per l'insussistenza nel caso di specie della fattispecie di cui agli articoli 477-482 cod. pen. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essersi prese in considerazione le seguenti circostanze: stato di incensuratezza dell'imputato, giovane età dello stesso nonché modalità ed offensività in concreto della condotta. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui lamenta innanzitutto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile. Oltre ad una serie di argomentazioni concernenti il falso innocuo e/o grossolano, prospettate per la prima volta nella presente sede, in ogni caso prive di rilevanza, (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, Rv. 274172; Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Rv. 280847; Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Rv. 282252; vieppiù irrilevanti nel caso di specie in cui l'imputato fu controllato entro l'anno dalla data che risulta apposta sulla patente, sicché a ben vedere si è, sotto tale profilo, proprio al di fuori dell'ipotesi che si propugna per sostenere l'insussistenza del falso contestato), il ricorso si limita a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua della corte territoriale, che ha ritenuto non ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le particolari modalità della condotta, plurioffensiva, della fede pubblica e dell'interesse generale alla sicurezza stradale, escludendo la sussistenza nel caso di specie degli indici di particolare tenuità del fatto. 4.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile, oltre che manifestamente infondato. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la pericolosità dell'imputato, trovato alla guida di veicoli, sprovvisto di patente di guida e senza copertura assicurativa (per di più già tratto in arresto per reati inerenti agli stupefacenti). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favor