CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30725/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/07/2021 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. udite le conclusioni formulate dalla difesa dell'imputato, che ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ancona: a) ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva: - per avere, in qualità di amministratore unico e socio al 50% della fallita WPS s.r.I., in concorso con un dipendente, distratto la somma di euro 900.000,00, pari all'importo complessivo dei crediti vantati verso la [OSCURATO:SOCIETA]., la Accuma e la [OSCURATO:PERSONA], fatturata dalla società [OSCURATO:PERSONA] LDT, con sede in [OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'imputato, così che i corrispettivi pagati non confluivano nella fallita (capo A); - per avere, quale amministratore unico e socio al 50% della fallita [OSCURATO:SOCIETA], in concorso con un dipendente, distratto la somma di euro 95.966,00 mediante pagamenti per operazioni inesistenti in favore delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Linea 31 di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). b) ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., già in primo grado ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta nella misura di anni due di reclusione; c) ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni due; d) ha revocato la provvisionale e confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto per erronea applicazione dell'art. 223 legge fall. in relazione all'art. 219 legge fall., nonché degli artt. 129 e 521 cod. proc. pen. - premesso di non aver formulato analoga censura nell'atto di appello, tuttavia, a suo avviso proponibile direttamente in sede di legittimità poiché rilevante ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato -, lamenta che la corte territoriale ha reiterato l'errore in cui era caduto il giudice di primo grado nell'interpretare l'art. 216 legge fall., pervenendo ad un giudizio di responsabilità. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 2, legge fall. e 74 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale, senza alcuna motivazione, non ha escluso la costituzione di parte civile del socio [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi non fosse titolare di crediti personali e nonostante la costituzione di parte civile del curatore.2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione degli artt. 124, 191, 192, 468 e 495 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado sulla base di prove inutilizzabili o acquisite in violazione di legge, ritenendo corretto il rigetto della richiesta di decadenza del pubblico ministero dalla citazione dei testi, sull'erroneo presupposto che, nonostante la pubblica accusa non avesse citato i testi per l'udienza fissata, questi non fossero stati ancora ammessi. 2.4 Con il quarto motivo, proposto per violazione degli artt. 124, 191, 192, 238, 468 e 507 cod. proc. pen., lamenta che la corte: -ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato sulla base di una relazione di perizia svolta nell'ambito di diverso procedimento, nonostante la pubblica accusa non ne avesse mai richiesto l'acquisizione; - ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ha disposto l'ascolto del perito, nonostante si trattasse di una prova relativa ad altro procedimento e non di un nuovo mezzo di prova. 2.5 Con il quinto motivo, proposto per violazione degli artt. 216 e 223 legg. fall., degli artt.125 e 546 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare i motivi per i quali ha ritenuto infondata la ricostruzione alternativa della vicenda prospettata dalla difesa con riferimento al capo A) della rubrica. 3. Nel suo ricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, con motivazione illogica e contradittoria, hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato in merito alla distrazione di euro 95.966,00 (capo B), senza considerare, come già evidenziato nell'atto di appello, che: - la fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] non era stata mai pagata dalla fallita, tant'è che era stata espunta dal capo d'imputazione relativo ad altro procedimento; - il teste Pellegrini, ex socio dell'imputato, aveva riferito dell'utilità delle prestazioni eseguite dall'imputato in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; - non ricorrevano motivi per i quali ritenere che l'imputato avesse beneficiato dei proventi delle società [OSCURATO:PERSONA] e Linea 31 di [OSCURATO:PERSONA], con le quali non intratteneva rapporti; - nessuna attività d'indagine aveva interessato la società Linea 31 di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, la motivazione della corte territoriale ha riguardato la vicenda contestata al capo A) della rubrica, là dove, invece, l'atto di appello involgeva soltanto il capo B) della rubrica, da cui l'assoluta infondatezza delle argomentazioni in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 3.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonostante la triangolazione delle operazioni avesse riguardato compagini sociali appartenenti al medesimo gruppo, circostanza questa dalla quale, al più, sarebbero derivati benefici indiretti per la fallita, volti a compensare gli effetti negativi per il ceto creditorio, in considerazione del saldo finale positivo dell'operazione infragruppo. 3.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 185 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello ha ritenuto la sussistenza del delitto bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonostante l'assenza di prova in merito all'esistenza del danno e al suo ammontare pari a euro 900.00,00, non rinvenibile neanche dall'acquisita relazione di perizia relativa ad altro procedimento, così condannando l'imputato ad un risarcimento erroneamente quantificato in misura comprensiva anche di investimenti personali e, dunque, superiore alla reale entità del danno. 4. Con memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - in merito al primo motivo, che, come evidenziato dal liquidatore, le tre commesse incriminate non erano state inserite nella contabilità della fallita, da cui la mancanza di prova della condotta distrattiva; - quanto al secondo motivo, che, in assenza di elementi di prova in merito al danno, la costituzione di parte civile del Santarelli avrebbe dovuto essere revocata; - quanto al terzo e quarto motivo, che la corte ha argomentato sulla base di principi di diritto del tutto inconferenti; - in merito al quinto motivo, la genericità delle ragioni addotte dalla pubblica accusa. 4.1 Dal canto suo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce: - quanto al primo motivo, che la motivazione della corte d'appello è illogica e contraddittoria; - quanto al secondo motivo, che la corte territoriale non ha tenuto conto dell'estraneità dell'imputato in merito alla vicenda contestata, in ragione dei ruoli ricoperti da ciascuna delle società, puntualmente indicati nell'atto, e, in particolare della circostanza che fosse ascrivibile al socio Santarelli la distrazione delle commesse, non contabilizzate dalla fallita, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che a lui faceva capo;- quanto al terzo motivo, l'assenza di argomentazioni logiche in ordine alla quantificazione del danno in misura superiore al passivo fallimentare e alla sussistenza del nesso causale tra il delitto e il danno patito. 4.2 Eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione dei delitti contestati, a suo avviso attualmente punibili ai sensi dell'art. 322 codice della crisi d'impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure formulate dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate nei limiti di cui si dirà. 2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso - ribadito anche nei motivi aggiunti - che involge la non corretta interpretazione dell'art. 216 legge fall. La censura - che non solo è rivolta a elementi fattuali, ma è anche generica in quanto consistente in una sterile critica delle argomentazioni formulate dalla corte territoriale - non è stata articolata nell'atto di appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. che esplicitamente ribadisce un principio già enucleato dal sistema e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sorreggono ogni atto d'impugnazione, in quanto funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata e all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, del codice di rito nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, sicché il combinato disposto delle norme costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, poiché, in questo caso, è facilmente diagnos.;ticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso - ribadito nei motivi aggiunti -.La mancata citazione del testimone ammesso non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione. (Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, dep. 2010, Cirullo, Rv. 246604; Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922). Nel caso di specie, in cui la prova non era stata ancora ammessa dal giudice - circostanza questa sottolineata dallo stesso ricorrente - la parte non può dolersi della mancata declaratoria di decadenza dal diritto alla prova. 4. Anche il quarto motivo di ricorso - reiterato nei motivi aggiunti - non supera il vaglio di ammissibilità. Invero, quanto al primo profilo della censura, se pur vero che ai fini dell'utilizzabilità della perizia relativa a procedimento diverso è necessario che sia assicurai:o il rigoroso rispetto del contraddittorio tra le parti, le quali devono poter intervenire anche a mezzo di propri consulenti nello svolgimento delle operazioni peritali, è anche vero che, nel caso di specie, è di tutta evidenza che intanto il giudice di merito ha ritenuto la perizia utilizzabile nei confronti del ricorrente in quanto costui ha partecipato al processo ad quem. 4.1 Quanto al profilo che involge l'ascolto del perito disposto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la difesa ha omesso di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). Si tratta di una dimostrazione che non può trovare eccezione neppure nel caso di prova introdotta dal giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. perché, in tale evenienza, il decidente formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, decisività che, ai fini della prova di resistenza, deve poi trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823, del 06/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829 - 01). 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo - ribadito anche nella memoria di replica - , con il quale la difesa si limita ad affermare, con formula estremamente generica, che le conclusioni formulate dalla pubblica accusa sono infondate. Invero, nel caso di specie, in cui le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la congiunta lettura delle motivazioni rende implausibile e, pertanto, inconsistente la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa in ordine alla vicenda contestata all'imputato al capo A), in quanto volta a censurare, attraverso una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici di merito, circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite. 6. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è legittima in ragione della natura processuale della censura, risulta che, nel corso dell'udienza del 19 maggio 2016, dinanzi al giudice di primo grado la difesa obiettava in merito alla costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], in merito alla quale il giudice di primo grado nulla argomentava. 6.1 Ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall. «i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepinnento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale». Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno spiegato il motivo per il quale, nonostante la costituzione della curatela, non sia stata esclusa la costituzione di parte civile del Santarelli, né quale fosse il danno, ulteriore e diverso da quello accertato per la curatela, patito dal Saltarelli dal fatto-reato. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio quanto agli effetti civili della sentenza in verifica, affinché il giudice del rinvio possa rendere ragione in merito ai punti evidenziati. 7. Le censure formulate dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. (t)& 8. Generico è il primo motivo, ribadito anche nella memoria di replica, che si risolve in una critica, inammissibile in cassazione, alle valutazioni dei giudici di merito formulata senza alcun confronto con le motivazioni articolate nelle quali, invece, si colgono i motivi per i quali è stata ritenuta la sussistenza del delitto contestato al capo B) dell'imputazione, individuati nell'assenza di giustificazioni in merito alle fatture emesse e alle consulenze esterne richieste, nella produzione di documentazione inconferente, nelle dichiarazioni rese dai dipendenti e nella circostanza che era il Wu a effettuare i pagamenti e a intrattenere rapporti con gli istituti di credito. 9. Generico è il secondo motivo di ricorso, ribadito nella memoria di replica, con il quale la difesa si limita a dedurre che, poiché le società interessate appartenevano al medesimo gruppo, dalle operazioni infragruppo sarebbero derivati benefici indiretti per la fallita, volti a compensare gli effetti negativi per il ceto creditorio, senza tuttavia specificare quali fossero stati i reali vantaggi. 10. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni logiche e complete rese dai giudici di merito in ordine alla quantificazione del danno in misura superiore al passivo fallimentare e alla sussistenza del nesso causale tra il delitto e il danno patito.Q)Q Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni logiche e complete rese dai giudici di merito in ordine alla quantificazione del danno in misura superiore al passivo fallimentare e alla sussistenza del nesso causale tra il delitto e il danno patito. Invero nelle pronunce di merito i giudici danno atto di aver commisurato il danno nel valore complessivo delle distrazioni risultanti da entrambi i reati contestati, circostanza questa con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi alla formulazione di una generica doglianza. 11. Infondata è l'eccezione di estinzione dei reati contestati per decorso del termine di prescrizione. A fronte del motivo formulato, deve darsi atto della circostanza che un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, in cui gli episodi contestati risalgono alla data del 23 ottobre 2008, sarebbe stato onere del ricorrente articolare doglianze idonee alla instaurazione di un valido rapporto processuale, situazione che, invece, non si è verificata. Dalle suesposte considerazioni, consegue l'annullamento della sentenza in verifica limitatamente agli effetti civili, con rinvio per il nuovo giudizio al giudce civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado