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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e neanche dalle deduzioni spese in ric:orso, anzitutto perchè il ricorso non propone argomenti sulla prima violazione contestata al ricorrente il 22 novembre 2022, pure presente nel percorso logico della ordinanza impugnata, mentre, con riferimento alla seconda violazione contestata al ricorrente il 16 luglio 2023, non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di fondare la propria decisione su quanto riferito dai Carabinieri nell'annotazione di polizia giudiziaria a disposizione del Tribunale di sorveglianza, e non su quanto riferito in indagini difensive dalla convivente del condannato che si è assunta la responsabilità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e neanche dalle deduzioni spese in ric:orso, anzitutto perchè il ricorso non propone argomenti sulla prima violazione contestata al ricorrente il 22 novembre 2022, pure presente nel percorso logico della ordinanza impugnata, mentre, con riferimento alla seconda violazione contestata al ricorrente il 16 luglio 2023, non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di fondare la propria decisione su quanto riferito dai Carabinieri nell'annotazione di polizia giudiziaria a disposizione del Tribunale di sorveglianza, e non su quanto riferito in indagini difensive dalla convivente del condannato che si è assunta la responsabilità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, Levacovich, Rv. 238806); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre
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