CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 1963
Cassazione n. 15085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1963Curati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1959Dufour [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1965Parodi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1973inoltre:[OSCURATO:PERSONA] S.p.aavverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'Appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;udito, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso;udito, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;udito, sempre per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 febbraio 2025, la Corte d’appello di Genova ha riformatoparzialmente la sentenza del tribunale di Genova del 6 ottobre 2021: (i) dichiarando BizziMassimo colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 260 d.lgs. 152/2006 (oggi art.452quaterdecies cod. pen.), con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., e lo hacondannato alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena base 1 anno e 6 mesi + 3 mesiper l’aggravante), oltre pene accessorie, concedendo i benefici della sospensionecondizionale e della non menzione; (ii) dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile del capo I (giàart. 260 d.lgs. 152/2006, oggi art. 452quaterdecies cod. pen.), limitatamente ai punti 1 e 2, elo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, con concessione dei benefici di legge,confermando nel resto la sentenza di primo grado; (iii) dichiarando [OSCURATO:PERSONA] colpevoleper il solo capo I (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi art. 452quaterdeciescod. pen.; all’epoca art. 260 d.lgs. 152/2006), irrogando anni 2 e mesi 6 di reclusione eritenendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., con diniego delle attenuanti generiche;(iv) dichiarando [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di attività organizzate di gestioneabusiva di rifiuti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena sostituita in lavori dipubblica utilità all’udienza di integrazione del dispositivo; (v) dichiarando [OSCURATO:PERSONA] in reazione al capo I) (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già art. 260d.lgs. 152/2006, oggi art. 452quaterdecies, cod. pen.) con riferimento alle condotterichiamate dal capo F), irrogando la pena di 1 anno di reclusione; (vi) dichiarando Parodiimputazione, con condanna del medesimo alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 direclusione con applicazione delle pene accessorie.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione idifensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si deduce un unico motivo.3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione.In sintesi, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] articola un motivo unico sotto il profilo della violazione dilegge processuale e del vizio di motivazione, fondato su tre assi: (i) violazione degli artt.521–522 cod. proc. pen. (difetto di correlazione – in sostanza, la condanna per il capo Isarebbe costruita anche su episodi non contestati a [OSCURATO:PERSONA] (alcuni subcapi F diversi da F3, 4,6, 10, 11, 32, unici a lui riferibili) e sul punto 2 del capo I (sovrapponibile al capo H) che,secondo la difesa, non lo includeva; in più, la Corte avrebbe “assorbito” il punto 3 solo conformule generiche; (ii) motivazione apparente/contraddittoria, in quanto la Corte, puraffermando sul capo F) il principio di precisa attribuzione per imputato, lo avrebbe poidisatteso sul capo I), limitandosi a rinvii globali alle pp. 98–160 della sentenza di primo gradoe a una formula riassuntiva (“responsabilità sull’intero capo”); (iii) errata applicazione dell’art.260 T.U.A. (abusività/offensività), in quanto, rispetto alla lettura del Tribunale (irregolaritàformali ex art. 258 T.U.A.; rifiuti comunque smaltiti in impianti idonei; offensività mancante),la Corte avrebbe “gonfiato” il disvalore delle stesse condotte senza un accertamento inconcreto riferibile a [OSCURATO:PERSONA].4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con cui si deducono cinque motivi.4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 266e 270, cod. proc. pen., in punto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e correlatovizio di contraddittorietà della motivazione.In sintesi, si assume che la Corte d’appello, da un lato, proclami l’inutilizzabilità dellecaptazioni (p. 35) per i reati di truffa (capi FH), e, dall’altro, le utilizzi per affermare laresponsabilità al capo I (pp. 57 e 69), in violazione degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. e deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite Cavallo; si nega altresì la “connessione qualificata” exart. 12 cod. proc. pen. tra il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. (reato “captativo”) e l’art.452quaterdecies cod. pen. (reato “utilizzatore”).4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale inrelazione all'art. 125, cod. proc. pen. in punto contestazione del reato di gestione abusiva inconcorso di ingenti quantitativi di rifiuti (capo I dell'imputazione) e correlato vizio dimancanza di motivazione.In sintesi, si denuncia il difetto di motivazione rafforzata nel passaggio dall’assoluzione(primo grado) alla condanna (appello), specie sul profilo dell’offensività e dell’abusività dellecondotte, insistendosi sull’assenza di rinnovazione istruttoria e sull’asserita apoditticità deldissenso dai giudici di prime cure.4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione della legge processuale inrelazione all'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza, in punto diillecita classificazione rifiuti, tracciamento rifiuti e contabilizzazione degli stessi, così comecontestati al capo I.In sintesi, si afferma che la Corte d’appello avrebbe operato una sorta di copia/incolladell’appello del P.M., senza un autonomo esame dei tre segmenti di condotta (codici falsi;classificazione/attribuzione CER; contabilizzazione), né una verifica quantitativa/qualitativadegli episodi.4.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge con riferimentoall’art.452 quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 D.lgs. 152/06) in punto nozione di "abusività"della condotta.In sintesi, si sostiene che la Corte abbia confuso irregolarità formali (codici/registri) conl’abusività richiesta dall'art. 452quaterdecies, cod. pen., richiamandosi la tesi per cui,essendo i rifiuti comunque giunti in discarica, difetterebbe l’offensività in concreto.4.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazionee di mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato.In sintesi, si assume che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero impiegato e che leintercettazioni proverebbero al più obbedienza a ordini, non consapevolezza degli elementidell’art. 452quaterdecies cod. pen. (ingente quantità, abusività, organizzazione).5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si articolano quattro motivi.5.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale inrelazione al rigetto, dapprima con l'ordinanza 15 aprile 2024 e poi con la sentenza,dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero in relazionealle due prime condotte contestate al Capo I in virtù dell'inammissibilità o della mancanza diimpugnazione rispetto a statuizioni della sentenza di primo grado divenute irrevocabili edirettamente incidenti sul giudizio di responsabilità in ordine alle predette condotte oggettodel Capo I e correlato vizio di mancanza della motivazione con riferimento alle questionispecificamente dedotte in relazione alla posizione dell'attuale ricorrente.In sintesi, si sostiene che l’appello del P.M. era inammissibile nella parte in cuiinvestiva le condotte dei capi F e H (prescritti o con statuizioni soggettive divenuteirrevocabili per [OSCURATO:PERSONA]). Da ciò discenderebbe l’inammissibilità dell’appello ancherelativamente ai primi due punti del capo I, che —secondo la stessa Corte d’appello—coincidono con le condotte descritte nei capi F e H (gonfiaggio dei quantitativi Addendum esmaltimenti in gratuità a Scarpino di scarti non ammissibili). Inoltre, l’ordinanza 15.4.2024 edinfine la sentenza avrebbero omesso una specifica disamina delle questioni poste (anche inpunto di interesse del P.M. a impugnare per il D. lgs. 231/2001) e del perimetro soggettivodell’impugnazione del P.M. verso [OSCURATO:PERSONA], non evocato per il capo H). In altri termini: (i) sulcapo F) la Corte d’appello ha confermato la assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso ilfatto, affermando l’impossibilità “di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per tutti o per alcunodegli episodi del capo F, in ordine ai quali non è specificato il suo apporto” (pag. 39 sent.appello); (ii) sul capo H) l’appello del P.M. non era stato neppure rivolto alla posizione [OSCURATO:PERSONA];la pronuncia di primo grado riportava, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prevalenza della prescrizionesu una possibile assoluzione con formula dubitativa. per difetto di elementi per affermarne laresponsabilità (pag. 171, Trib.). Si tratta, da un lato, di vizio di inosservanza di normeprocessuali (lett. c) in punto d’interesse ad impugnare del P.M. e di limiti oggettividell’impugnazione; dall’altro, di vizio di mancanza/illogicità della motivazione (lett. e) inordine alla ragione per cui il giudice d’appello ha, nonostante tali preclusioni, utilizzato i “fatti-base” di F e H per fondare la condanna sul capo I).5.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.110, 42, 43 e 452-quaterdecies, cod. pen. (già art. 260, T.U. Ambientale) e correlato vizio dimotivazione, sotto il profilo del travisamento della prova con riguardo al concorso di RobertoCurati nei fatti contestati ai primi due punti del capo I sia con riguardo alla suapartecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento alla sussistenza eall'accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie (assenza dell'elemento psicologico),nonché alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.In sintesi, il ricorrente lamenta: (i) l’erronea applicazione degli artt. 110 e452quaterdecies cod. pen. (già art. 260 T.U.A.), nonché degli artt. 4243 cod. pen., permancanza di specifica individuazione dell’apporto concorsuale; (ii) la motivazionemeramente apparente perché fondata su quattro “pilastri” ritenuti generici: 1. qualità di socioal 50% e ruolo in cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”; 2. partecipazione a riunioni dal 2013; 3. chiamata dicorreo di [OSCURATO:PERSONA] priva di riscontri sul sottocapo F21 (per il quale tutti sono stati assolti perinsussistenza del fatto); 4. riferimento ad una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per fatti dibancarotta estranei al tempus dei fatti in esame. Si segnala, tra l’altro, l’intercettazione del 2gennaio 2013 con Fava, in cui [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di conferire a Waste (a pagamento perAMIU) in pendenza del breve periodo di reviviscenza del divieto “PCI 13.000”, indice dicondotta non partecipativa al meccanismo contestato; il dato sarebbe stato ignorato dallaCorte.5.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 2,commi 2 e 4, cod. pen. in relazione all'attuale disposizione di cui all'art. 6 D. Lgs. 36/2003, aseguito dell'intervenuta abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti conpotere calorifero superiore al limite di legge vigente all'epoca dei fatti a norma della lettera p)dell'art. 6, nonché con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della fattispecieconcreta, in relazione agli artt. 256 e 260 d. lgs. 152/2006, non essendo, quindi, il fatto (più)previsto dalla legge come reato ovvero non sussistendo il delitto di cui all'art. 260 per difettodei requisiti normativamente richiesti; correlato vizio di violazione di legge con riferimentoagli artt. 110, 42, 43, 452 quaterdecies cod. pen., ovvero mera apparenza, e quindi assenza,ovvero manifesta illogicità, della motivazione e, comunque, travisamento della prova conriguardo al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati al terzo punto del capo I), sia conriguardo alla sua partecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento allasussistenza e all’accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie (assenza dell’elementopsicologico), nonché con riguardo allo stessa sussistenza e qualificazione giuridica dellacondotta contestata.In sintesi, per il segmento che imputa la miscelazione e falsa codifica di rifiuti durante ilbreve periodo (1–14 gennaio 2013) di vigenza del divieto ex art. 6, lett. p), d.lgs. 36/2003, ilricorrente deduce: (i) abolitio criminis parziale per abrogazione della disicplina extrapenale,con effetti ex art. 2, co. 2 e 4, cod. pen. (richiamando il principio affermato da Sez. U, 27settembre 2007, n. 2451); (ii) comunque l’erronea sussunzione nell’art. 452quaterdecies,cod. pen., ricorrendo al più l’art. 256 T.U.A. (che sarebbe prescritto), ed il difetto di prova suabusività e offensività concreta; (iii) infine, il difetto di motivazione individualizzante suapporto del ricorrente e sussistenza del dolo in capo al medesimo.5.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di mera apparenza, e quindi assenza, ocomunque manifesta illogicità, della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio,all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. e alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.In sintesi, il ricorrente contesta: (i) l’applicazione dell’aggravante comune di cui all’art.61, n. 9 cod. pen. in assenza di un ruolo concorsuale definito con soggetti “apicali PA”(profilo che la sentenza non collega ad episodi attribuiti specificamente a [OSCURATO:PERSONA]); (ii) unamotivazione contraddittoria sulla quantificazione e sul diniego delle attenuanti generiche,valorizzando – secondo la difesa, erroneamente – precedenti definiti ex art. 444 cod. proc.pen. e non pertinenti nel tempus.6. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si deducono due motivi.6.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza o quanto meno carenzamotivazionale generale della gravata sentenza, trattandosi di sentenza che, a fronte diassoluzione pronunciata in primo grado, ha affermato la penale responsabilità di alcuniimputati, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo I), nonché violazione di legge inriferimento all'art. 533 cod. proc. pen. in tema di condanna al di là di ogni ragionevoledubbio.In sintesi, il ricorrente assume che, riformando in peius l’assoluzione di primo grado sulcapo I (art. 452quaterdecies cod. pen.), la Corte territoriale non si sia confrontataadeguatamente con la sentenza del Tribunale, omettendo quella “motivazione rafforzata”richiesta quando si ribalta l’esito assolutorio: si allega una mera rilettura del compendio,un’adesione acritica ai motivi del P.M., senza smontare “punto per punto” il percorsodecisorio assolutorio, così anche violando il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cuiall’art. 533 cod. proc. pen. (richiamando Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 – 01; Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, Simeone, non mass.; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191229 - 01). Il motivo incrocia dunque due piani: (i) ilcanone della motivazione rafforzata in appello quando si ribalti un’assoluzione; (ii) ilparametro probatorio dell’art. 533 cod. proc. pen. in rapporto alla portata contraria del primogrado (non doppia conforme).6.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in riferimento aglielementi costitutivi del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen. e circa l'art. 2 commasecondo, cod. pen., nonché il correlato vizio di mancanza o quanto meno carenza, dellamotivazione sui medesimi aspetti di cui sopra.In sintesi, si denuncia l'erronea sussunzione della fattispecie sotto plurimi profili: (a)interpretazione dell’avverbio “abusivamente” (la Corte d’appello avrebbe degradato violazioniformali/documentali (codici CER, FIR, registri) a condotte “abusive”, senza riscontro digestioni difformi rispetto ad autorizzazioni/siti o di smaltimenti inidonei; il Tribunale, invece,aveva ritenuto insussistente la “abusività” quando la filiera termina in impianti idonei,degradando il fatto ad illecito amministrativo ex art. 258 T.U.A., dunque per assenza dioffensività “minima”; (b) mancanza di offensività (si lamenta che l’appello non abbia provatoné argomentato l’idoneità lesiva della condotta, essendo i rifiuti comunque avviati arecupero/smaltimento in impianti autorizzati: Switch, Waste, Econevea, Cerosillo; residui aScarpino/Volpara); (c) mancanza della prova dell’ingiusto profitto (il vantaggio percepitosarebbe corrispettivo di prestazioni reali, organizzate su indirizzo [OSCURATO:PERSONA] (addendum; cantieri“spot”), con prezzi di mercato e con codifica attribuita da [OSCURATO:PERSONA] quale produttore,richiamando Sez. 3, n. 35118 del 29/05/2024, Chiocchio ed altro, non mass., sul significatosistemico del profitto nell’art. 452quaterdecies, cod. pen.); (d) la mancanza di prova delquantitativo ingente (la Corte avrebbe dato per scontato il requisito, senza distinguere tramovimentazioni lecite e solo quelle effettivamente illecite); (e) infine, la questione del PCI 13.000 kJ/kg nel periodo 1–14 gennaio 2013 (si invoca art. 2, comma secondo, cod. pen., inquanto la norma (che prevedeva il divieto ex art. art. 6 lett. p, d.lgs. 36/2003) è stata vigente“per errore” normativo per soli 14 giorni, poi prorogata e definitivamente abrogata con l.221/2015; il Tribunale aveva assolto “perché il fatto non sussiste”, rimarcando la nonpericolosità, mentre la Corte d’appello si sarebbe limitata a ricondurre tale episodio nel“contesto unitario” del traffico, senza confutare nel merito la ratio assolutoria né laretroattività in mitius.7. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si deducono quattro motivi.7.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 533,cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza della motivazione nella parte in cui lasentenza impugnata, pur riformando la pronuncia assolutoria in primo grado, ha omesso diconfrontarsi con la motivazione del primo giudice, obliterando qualsiasi critica effettivaall’impianto argomentativo che aveva condotto all’esito assolutorio, con ciò contravvenendoall’obbligo cosiddetto di “motivazione rafforzata”.In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello, riformando l’assoluzione, non si sarebbemisurata con i pilastri motivazionali del Tribunale (assenza di “abusività”; inoffensività dellecondotte; riqualificazione nell’alveo dell’art. 258 TUA), limitandosi a rinvii generici “perrelationem” alla sentenza di primo grado e ad enunciazioni apodittiche sul capo I). Inparticolare, i motivi di censura investono quelle parti della sentenza [(Capo F): “le prove…sono descritte da p. 97 a p. 159, alle quali si fa pieno rinvio” (p. 36–37); Capo I): “lasussistenza delle condotte… emerge con chiarezza dagli elementi… dettagliatamentedescritti nella sentenza… pp. 98–160, a cui qui si fa complessivo riferimento” (p. 57)] cheoperano un rinvio “per relationem” acritico alla prima sentenza: tali rinvii “per blocchi”sarebbero dunque di taglio compilativo e non attraverserebbero criticamente lo snodo logicodel Tribunale (assenza di abusività/offensività; ricaduta sull’art. 258 TUA). Il ricorsoevidenzia inoltre aporie nel breve segmento motivazionale su abusività, offensività e ingentequantitativo (pp. 58–60 della sentenza d’appello) che risulterebbero assertivi e circolari.Sostiene, in particolare, la difesa del ricorrente che nei casi di overturningin malam partemvige l’obbligo di motivazione “rafforzata”, con osservanza dei seguenti principi: (i)rinnovazione dibattimentale ove occorra (art. 603, conna 3bis cod. proc. pen.); (ii)confutazione puntuale della ratio decidendi di primo grado; (iii) forza persuasiva superiore(Sez. U "Patalano", n. 18620/2017; Sez. U. "Troise", n. 14800/2018; Sez. 4, n. 15160/2022;Sez. 6, n. 36432/2024). Il ricorso richiama tale giurisprudenza e lamenta che la Cortegenovese si sarebbe limitata a una rilettura cartolare del materiale probatorio, senzadisarticolare i passaggi chiave del Tribunale.7.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.521 e 597, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522,cod. proc. pen., avendo la Corte d’appello, anche mediante uno sconfinamento dell’ambitodevolutivo delineato dall’appello del pubblico ministero, dichiarato la responsabilità penaledella ricorrente per un fatto diverso da quello contestato, con violazione del principio dicorrelazione tra imputazione e sentenza.In sintesi, secondo la difesa la sentenza sarebbe censurabile sotto plurimi profili: (a)anzitutto, per mutamento del fatto, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto la Malatestaresponsabile anche per condotte mai contestate (es. “ostacoli alla tracciabilità”, “smaltimentonon autorizzato di rifiuti pericolosi”, “commistioni”, ecc.) non contenute nei punti F riferitiall’imputata né, per essa, nel primo punto del capo I); (b) in secondo luogo per un possibilesconfinamento oltre il devoluto, in quanto la Corte avrebbe riunificato l’intero “sistema F”ascrivendolo indistintamente all’imputata, malgrado il Tribunale avesse cristallizzato (e nonimpugnato dal PM) il principio di frammentazione, in violazione della regola per cui ciascunorisponde solo degli episodi a lui espressamente ascritti. In particolare, i passaggimotivazionali censurati riguarderebbero, anzitutto, quanto affermato a pag. 60 ove la Corteespande il catalogo delle condotte rilevanti ai fini dell’art. 452quaterdecies cod. pen.(falsificazione codici, ostacoli tracciabilità, commistioni, smaltimenti non autorizzati, ecc.),senza una specifica riconduzione ai punti F contestati alla [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo,quanto affermato a pag. 67 (“Responsabilità dei singoli”) in cui la Corte afferma: “non puòdubitarsi della responsabilità… al di là degli specifici episodi… era a conoscenza delleanaloghe condotte… del piano criminoso… complesso delle attività…”; tale clausolaonnicomprensiva sembrerebbe riunificare il capo F malgrado il monito del Tribunale (cap.8.2) di non ritenere tutti responsabili di tutti gli episodi. A sostegno del proprio assunto, ladifesa richiama Sez. U “Carelli” (n. 36551/2010) e la costante giurisprudenza che imponeche il fatto ritenuto sia lo stesso contestato, osservando come il mutamento si ha se latrasformazione degli elementi essenziali crea incertezza difensiva (Sez. 5, n. 7984/2012;Sez. 3, n. 24932/2023). Inoltre, il giudice d’appello dovrebbe sempre attenersi ai limitidevolutivi (art. 597, co. 1 c.p.p.). Sulla scorta di tale assunto, si ritiene dunque che lamotivazione della sentenza d’appello apparirebbe eccedente rispetto al perimetro dicontestazione e a quello devoluto, con conseguente nullità ex art. 522 cod. proc. pen. perdifetto di correlazione e reformatio in peius indiretta su capi/episodi non devoluti.7.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., e correlato vizio di motivazione quanto alla ritenuta abusivitàdell’attività di gestione dei rifiuti, al quantitativo ingente degli stessi ed alla offensività, pur inmancanza del pericolo presunto della condotta.In sintesi, le censure svolte dalla difesa della ricorrente si appuntano su tre distintiprofili. Anzitutto, sulla interpretazione del termine “abusivamente”. Secondo la difesa, laCorte avrebbe dilatato la clausola di illiceità speciale sino a ricomprendere mere irregolaritàformali (codici, formulari), mentre la giurisprudenza richiede una gestione concretamente esostanzialmente difforme dall’autorizzato (non la mera difformità cartolare). Vengonorichiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 15274/2020; Sez. 3, n. 44449/2013, Ghidoli; Sez. 4, n.29627/2016, Silva; Sez. 3, n. 52838/2016, Serrao; Sez. 3, n. 35108/2024 (abusività in strettaconnessione con reiterazione e dolo specifico). La Corte, si afferma, avrebbe richiamato“costante e recente giurisprudenza” per affermare che è abusiva anche la gestioneautorizzata ma attuata in violazione di legge o autorizzazione (pp. 58–59), senza peròspecificare quali violazioni concrete e quali episodi fossero ravvisabili a carico dellaMalatesta. In secondo luogo, sul c.d. “ingente quantitativo”. La Corte avrebbe cioèapoditticamente dato per pacifico l’elemento, senza espungere dal computo le sovrastimefittizie (illecite ai soli fini economici). La stessa Corte (nel capitolo sulla confisca) confina ilprofitto dell’art. 452quaterdecies cod. pen. ai soli trasporti illeciti e indica un quantitativoeffettivo di circa 818,94 t, distante dalle 8558 t contabili del primo punto del capo I). Infine,terzo profilo di doglianza investe il profilo dell’offensività in quanto reato di pericolo. Insostanza, si osserva, a fronte di un reato di pericolo presunto, il giudice deve verificarel’idoneità in concreto a porre in pericolo il bene, escludendo fatti meramente formali (Cortecost. n. 139/2023). Il Tribunale aveva evidenziato che i rifiuti, pur tra irregolarità documentali,erano instradati in impianti e/o discariche autorizzati, senza perdita sostanziale del controllo.In definitiva, dunque, la difesa sostiene che la motivazione sull’abusività resta generica(mancano i punti fattuali che segnino il salto da violazioni formali a gestione sostanzialmentedifforme); l’“ingente quantitativo” sarebbe stato trattato in via assertiva, senza un reale nettodistinguo tra masse “contabili” e “fisiche”; l’offensività, infine, non sarebbe stataconcretamente vagliata in relazione ai singoli episodi F trasfusi nel punto I).7.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico.In sintesi, si sostiene che la Corte fa discendere il dolo specifico per inferenza dal“ruolo” della ricorrente e dalla “conoscenza del piano complessivo”, senza spiegare da qualiprove emerga che la [OSCURATO:PERSONA] si sia rappresentata tutti gli elementi tipici dell’art.452quaterdecies cod. pen. (abusività; ingente; plurime operazioni organizzate; fine diprofitto). In particolare, si osserva, a p. 67 della sentenza si legge che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbedato “autonomo e consapevole impulso” alle condotte (falsi codici, viaggi senza formulari,mancata tracciabilità, smaltimenti abusivi), ma senza ancorare tali proposizioni ad episodispecifici e prove individualizzanti. In definitiva, dunque, trattandosi di reato doloso a strutturacomplessa, la motivazione avrebbe dovuto chiarire consapevolezza e volizione dei singolielementi tipici (richiamandosi Sez. 3, 11.10.2023, n. 3416, sullo standard dell’elementopsicologico nell’art. 452quaterdecies, cod. pen.): nel caso in esame il percorso sarebbeellittico e “per ruolo”, dunque insufficiente.8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] – avv. [OSCURATO:PERSONA]) con cui si articolanoquattro motivi.8.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in relazione all’ordinanza 15 aprile 2024 con cui veniva rigettata l’eccezione diinammissibilità dell’appello del pubblico ministero per violazione dell’art. 581, cod. proc. pen.In sintesi, il ricorso censura il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello delPubblico Ministero, deducendo carenza di specificità dei motivi: l’atto d’appello, purimpugnando il “capo” I, non avrebbe specificamente confrontato il “punto” relativo allaposizione individuale di [OSCURATO:PERSONA], fino a travisare le imputazioni (si richiede la condanna “aiprimi due punti del capo I”, richiamando modalità sub F, mai contestate a [OSCURATO:PERSONA]). Si deduceinoltre motivazione apparente dell’ordinanza, priva dell’indicazione delle specifiche partidell’appello che confutino l’assoluzione di primo grado quanto a [OSCURATO:PERSONA].8.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione quanto al principio della motivazione rafforzata in relazione all’affermazione diresponsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo I).In sintesi, si deduce che la Corte d’appello, passando dall’assoluzione alla condanna,non avrebbe dato conto di una motivazione rafforzata, limitandosi a recepire in modoassertivo “argomentazioni del Tribunale” su mail, telefonate e chiamata di correo ([OSCURATO:PERSONA]),senza autonoma rielaborazione critica del compendio né puntuale indicazione degli elementiriferibili specificamente a [OSCURATO:PERSONA] (pp. 7072 sent. appello).8.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 260T.U. Ambientale con particolare riferimento all’abusività ritenuta dell’attività di gestione deirifiuti ed all’offensività, pur in mancanza di pericolo presunto.In sintesi, il ricorso contesta la lettura della Corte d’appello secondo cui sarebbe“abusiva” anche la gestione formalmente autorizzata ma attuata in violazione di legge odell’autorizzazione, sostenendo invece che la clausola di illiceità speciale impone unaconcreta difformità della gestione rispetto al titolo, non un mero scostamento formale (nelcaso in esame, si sarebbero trattati scarti comunque conferiti in discarica, con problemi ditracciabilità più che di pericolo ambientale). Vengono richiamati, a sostegno, arresti dilegittimità sulla nozione di “abusivamente” (Sez. 3, n. 44449/2013; Sez. 4, n. 29627/2016;Sez. 3, n. 52838/2016) e sul minimo di offensività (Corte cost. n. 139/2023, nonché il filonesulla verifica ex post dell’idoneità lesiva nei reati di pericolo).8.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione al capo I) dellarubrica in ordine alla specifica posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], e violazione di legge inriferimento agli artt. 192, comma 1, 125, comma 3 e 546, comma 2, cod. proc. pen.In sintesi, si deduce che la motivazione apodittica (“consapevole apporto” e “profilocontabile”) non individua quali mail, quali conversazioni e come esse provino il contributocausale di [OSCURATO:PERSONA], né confronta i dati difensivi (testimonianza Orsi sulla provenienza dei datidai vertici e dalle segretarie; conversazioni 1953 e 10426; interrogatorio Signorelli sulconfezionamento dei file da altri).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, trattati oralmente a seguito di tempestive richieste difensive di discussioneorale, sono, nel complesso, infondati.2. Seguendo l'ordine suggerito dall'illustrazione delle singole posizioni dei ricorrenti, simuoverà dall'esame del ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, come anticipato, si appalesa infondato.2.1. Il tribunale, sul capo I, aveva pronunciato l’assoluzione “perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato” (punti 1–2) e “perché il fatto non sussiste” (punto 3), conmotivazione basata su: (i) offensività minima o assente (rifiuti comunque in impianti abilitati);(ii) lettura “sostanziale” dell’avverbio abusivamente (serve difformità concreta dalleautorizzazioni; non bastano irregolarità documentali); (iii) per il PCI 13.000 (1–15/1/2013)breve vigenza/abrogazione e difetto di concreta messa in pericolo. Quanto al capo F), avevainvece provveduto a puntuale attribuzione per imputato (per [OSCURATO:PERSONA], i capi: F3, 4, 6, 10, 11,32).2.2. La Corte d’appello, a seguito dell’appello del pubblico ministero, ha proceduto allacorrezione del perimetro normativo, affermando che le violazioni sistematiche diidentificazione/tracciabilità e le commistioni non sono meri vizi formali, ma gestione abusivadi rifiuti idonea a mettere in pericolo il bene ambiente, con richiamo a prassi e obblighi ditracciabilità (ratio anche eurounitaria). La Corte smentisce dunque la lettura “minimalista” delTribunale. Quanto all’ancoraggio fattuale alla posizione [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello a p. 65individua condotte tipiche proprie (tra cui l’episodio F10), ritenendole sufficienti per integrarela partecipazione alla fattispecie organizzata del capo I; inoltre, il punto 3 del capo I(miscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto) include espressamente il Bizzitra i concorrenti. Quanto al capo F), la Corte conferma il criterio “per imputato” dichiarandoinfondati gli appelli che tendevano a dilatare indiscriminatamente le imputazioni; ciò nonesclude che gli episodi sub F) ascritti al [OSCURATO:PERSONA] possano alimentare la fattispecie del capo I,specie nel punto 1 che rinvia espressamente alle “modalità sub F”.2.3. Più nel dettaglio, la Corte ha ricostruito il capo I) in tre tipologie di condotte: (i)alterazione dei codici CER per far rientrare rifiuti estranei (anche speciali/pericolosi) nelflusso “ingombranti”, funzionale alle truffe sub F); (ii) falsificazione dei codici per scarti dilavorazione (metalli/multimateriale), funzionale alle truffe sub H); (iii) miscelazione equalificazione fittizia come 20 03 01 di rifiuti ad elevato PCI per smaltirli a Scarpino in regimedi gratuità (periodo 3–15 gennaio 2013).2.4. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha inoltre valorizzato il suo ruolo apicale in [OSCURATO:PERSONA] e unaserie di condotte tipiche: sopralluoghi sui cantieri “spot” indebitamente assegnati a Switch;elaborazione di preventivi che presupponevano trasporti con codici falsi (con esplicitoriferimento all’episodio F10, [OSCURATO:PERSONA]); autorizzazioni rese in qualità di responsabiledell’Area incaricata della gestione dei servizi. Su questo presupposto ha affermato chel’“accertata responsabilità” di [OSCURATO:PERSONA] in diversi episodi sub F) comprova il suo direttocoinvolgimento nell’intera fattispecie del capo I. La Corte ha inoltre chiarito che le condotteaccertate a fondamento dei capi F/H integrano – nella prospettiva del capo I – gestione“abusiva” e offensiva: l’alterazione sistematica dei codici, l’ostacolo alla tracciabilità e lecommistioni di rifiuti impediscono l’individuazione di provenienza, natura, destinazione ecorrette modalità di smaltimento, configurando la messa in pericolo del bene ambienterichiesta dall’art. 260 T.U.A. La stessa sentenza, trattando del capo F, ha ribadito (p. 36) ilprincipio secondo cui ciascun imputato risponde solo dei subcapi F a lui specificamenteascritti, richiamando per relationem la motivazione di primo grado sulle attribuzioniindividuali.2.5. Alla stregua del predetto apparato argomentativo, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio.Con riferimento al capo I), lo stesso rinvia espressamente alle “modalità sub F)”; Bizzirisponde – per come cristallizzato dal Tribunale e fatto proprio dalla Corte – dei subcapi F3,4, 6, 10, 11, 32; la Corte valorizza proprio quelle condotte (in primis F10) per ancorare la suapartecipazione alla gestione abusiva. Ciò integra la correlazione tra contestazione edecisione. Sempre in relazione al capo I), [OSCURATO:PERSONA] è espressamente indicato tra gli autori dellamiscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto PCI, sicché, anche a volervalutare le censure difensive, la condanna si regge autonomamente su punto 1 e punto 3,rendendo tendenzialmente irrilevante ogni rilievo sul “punto 2”. In altri termini, la ratiodecidendi è plurima e autosufficiente. La Corte individualizza peraltro le condotte di [OSCURATO:PERSONA](sopralluoghi, preventivi, direttive/autorizzazioni) e rinvia alla motivazione della sentenza diprimo grado che dettaglia gli episodi F3, 4, 6, 10, 11, 32; tale rinvio per relationem è legittimoin quanto consente di ricostruire il percorso logico e verificare i dati fattuali, come qui avviene(pp. 98–160, sentenza 1° grado; p. 65 appello). Non ricorre, pertanto, alcuna motivazioneapparente.2.6. In diritto, poi, la sentenza d’appello si colloca nel solco evolutivo che riconoscenella tracciabilità un presidio sostanziale di tutela: la falsificazione dei codici, l’occultamentodella provenienza e le commistioni non sono meri formalismi, ma condotte idonee a frustrarei controlli e, quindi, a porre in pericolo il bene ambiente (reato a pericolo presunto). Lasentenza d’appello segnala un’evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 32737 del18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 – 01; Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 -01) che enfatizza l’abusività anche come inosservanza delle prescrizioni sulla correttaidentificazione/tracciabilità (con riflessi sulla offensività presunta). La ricostruzione“estensiva” dell’avverbio abusivamente (fino a ricomprendere sistematiche falsificazioni dicodici/formulari, in quanto idonee a compromettere la catena dei controlli) non è dunquecontra legem. La Corte d’appello richiama (espressamente) che la tracciabilità dei rifiutirisponde ad obblighi eurounitari e che la violazione delle regole di identificazione eregistrazione impatta su un presidio sostanziale di tutela (principio di precauzione), il chegiustifica una lettura non meramente formale della clausola “abusivamente”. Questaimpostazione supera coerentemente la tesi del Tribunale secondo cui basta la idoneità degliimpianti finali per escludere la messa in pericolo: qui, al contrario, la Corte d’appello rilevaanche casi di smaltimento illecito e impossibilità di tracciare parte dei flussi, elementi fattualiche rafforzano la sussunzione. Anche ammesso (e non concesso) che il riferimento al punto2 del capo I necessitasse di una più esplicita delimitazione per [OSCURATO:PERSONA], la condanna restacoperta dall’autonoma prova delle condotte di cui al punto 1 (rinvio alle “modalità sub F”ascritte a [OSCURATO:PERSONA]) e del punto 3 (che include [OSCURATO:PERSONA]). Non c’è, dunque, violazione decisiva delprincipio di correlazione, né vizio motivazionale idoneo a travolgere la tenuta della sentenzaimpugnata.3. Passando all'esame del ricorso [OSCURATO:PERSONA], lo stesso si appalesa parimenti infondato.3.1. Il primo motivo non ha pregio.Va premesso che, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione valorizzata inappello, per quanto qui rileva, attribuisce al medesimo il ruolo di partecipe operativo nellagestione abusiva e organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti, mediante attribuzione di codiciCER non veritieri, falsificazione/alterazione della tracciabilità e conteggi destinati a generareindebiti vantaggi per l’ente gestore, all’interno di un disegno unitario che si interseca con lecondotte descritte ai capi F ed H (truffe per smaltimenti illeciti). La stessa sentenza indica trai supporti probatori, sia intercettazioni che dichiarazioni di coimputati ([OSCURATO:PERSONA]), reputando“non verosimile” la versione difensiva dell’imputato, ritenuto non mero esecutore privo diconsapevolezza. Sul piano oggettivo, l’imputazione del capo I — come formalizzata nelgiudizio d’appello — descrive una gestione abusiva in violazione dei presidi di tracciabilità ecorretta identificazione del rifiuto (artt. 177, 188bis, 190, 193, 227 d.lgs. 152/2006), mediantefalsa qualificazione e smaltimento gratuito in discarica di rifiuti che non avevano titolo alconferimento agevolato, nonché miscelazioni per eludere il divieto legale allora vigente(potere calorifico). [OSCURATO:PERSONA] è ricompreso tra i concorrenti nel primo e nel secondo bloccodescrittivo del capo I (alterazioni contabili/tracciabilità e falsi conferimenti degli scarti), che ilgiudice d’appello reputa rilevanti ai fini dell’allestimento di mezzi continuativi e pluralità dioperazioni tipiche dell’art. 452quaterdecies cod. pen.3.1.1. In primo grado, il giudice aveva svolto un’ampia ricognizione dei limiti diutilizzabilità delle intercettazioni: la sentenza distingue in modo netto i reati per i quali lecaptazioni sono utilizzabili (tra cui il capo I, già art. 260 TUA, rientrante per gravità tra i delitti“intercettabili”) dai reati per i quali non lo sono (fra cui le truffe aggravate, non ricomprese exse nell’art. 266 cod. proc. pen.). Viene altresì delineato il perimetro del “medesimoprocedimento” ex art. 12 cod. proc. pen. ai fini dell’art. 270 cod. proc. pen. (preriforma), intermini sostanzialmente sovrapponibili ai criteri delle Sezioni Unite “Cavallo”; coerentemente,si afferma la non utilizzabilità per le truffe, ma la utilizzabilità per il capo I. Anche per la [OSCURATO:PERSONA] la “contraddizione” denunciata non sussiste: il diverso trattamento delle captazionidipende dal tipo di reato cui si riferisce l’impiego probatorio (non dalle stesse conversazioniin astratto). È del tutto coerente affermarne l’inutilizzabilità per i capi non ricompresi nell’art.266 cod. proc. pen. (truffe), ma l’utilizzabilità per il capo I (delitto “intercettabile” e connessoal reato “captativo”) — come peraltro aveva già chiarito il Tribunale. La Corte fa dunqueapplicazione differenziata dei principi di legge: stesso mezzo di prova, diverso reato diriferimento, diverso esito sulla utilizzabilità.3.1.2. È evidente, dunque, che la pretesa contraddittorietà sfuma perché si fonda suuna equivoca sovrapposizione: una cosa è la captazione; altra è il reato cui la si riferisce. Ladistinzione operata dai giudici (primo e secondo grado) è giuridicamente corretta e rispettosadel principio delle Sezioni Unite “Cavallo” (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo,Rv. 277395 – 01): per il capo I) ricorrono entrambi i presupposti (art. 12 ed art. 266 cod.proc. pen.), mentre per le truffe no. Il motivo tende, dunque, a rivalutare un’opzioneermeneutica già vagliata in due gradi e, come tale, non scalfisce la tenuta dell’impiantodecisorio. La sentenza impugnata è dunque coerente con i principi delle Sezioni Unite“Cavallo” (n. 51/2020) sul perimetro applicativo dell’art. 270 cod. proc., pen. e sullaconnessione ex art. 12 cod. proc. pen., con applicazioni mirate per distinguere i capi in cuil’uso delle captazioni è ammesso (p.es. frode nelle pubbliche forniture) da quelli in cui èprecluso (p.es. truffa ex art. 640 comma secondo, n. 1 cod. pen.).3.2. Anche il secondo motivo è infondato.Il primo giudice aveva ritenuto che, per i punti 12 del capo I, non vi fosse concretadifformità nella gestione dei rifiuti rispetto all’autorizzato, e aveva valorizzato il dato (per iltribunale decisivo) che “alla fine i rifiuti giungevano correttamente in discarica”, degradandole violazioni a irregolarità formali non offensive. La Corte correttamente rimodula il giudizio ditipicità e offensività sul diritto vivente dell’art. 452quaterdecies cod. pen.: in materia di“attività organizzate” la lesione/il pericolo del bene ambiente è connaturato all’elusionesistemica dei presidi di identificazione, tracciabilità e corretto conferimento; ne discende chema strumenti tipici di quella gestione abusiva che la norma incriminatrice mira a prevenire ereprimere.3.2.1. L’opzione di merito è autonoma, pertinente al thema decidendum e non richiederinnovazione istruttoria, perché si fonda prevalentemente su atti documentali e intercettazioni(non su una diversa valutazione della credibilità di testimoni escussi in primo grado).L’obbligo di motivazione rafforzata non coincide, peraltro, con un dovere di lungaesposizione: è sufficiente che la sentenza d’appello illustri i motivi per i quali non condivide ilprimo grado, indichi quali norme/criteri applica e ancori la diversa conclusione a specificielementi. Nel caso in esame, la Corte ha fatto proprio il criterio sostanziale dell’“abusività” instretta connessione con tracciabilità e codifica, tipico dell’art. 452quaterdecies, cod. pen. Ildissenso dal Tribunale non è apparente ma qualificato e coerente con la ratio dellafattispecie.3.2.2. La soluzione è conforme alla giurisprudenza in materia, atteso che, in caso diriforma in peius di una assoluzione (anche dopo sentenza resa a seguito di rito abbreviato),il giudice d’appello deve procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti dichiarativedecisive (art. 603 cod. proc. pen.) e è tenuto ad una motivazione rafforzata che confuti inmodo puntuale le ragioni del primo giudice alla luce del canone “oltre ogni ragionevoledubbio” (tra le tante: Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).3.3. Anche il terzo motivo si appalesa infondato.3.3.1. In primo grado l’analisi dei singoli episodi (capo F) è capillare, ma da essa ilTribunale traeva la conclusione, sistemica, della mancanza di offensività perché “comunque irifiuti sono andati in discarica”. L’imputazione ascritta al capo I non richiede un ritornominuzioso su ogni subepisodio del capo F: la caratteristica dell’art. 452quaterdecies cod.pen. è, per la Corte d’appello, la “gestione organizzata” (pluralità di operazioni edallestimento di mezzi), non il mosaico atomistico di centinaia di movimentazioni. [OSCURATO:PERSONA] i tre segmenti nel criterio unificante (codifica/tracciabilità come strumentodell’abusività), valorizzando — per la posizione [OSCURATO:PERSONA] — intercettazioni e atti interni di Switche [OSCURATO:PERSONA] che descrivono prassi ripetute di attribuzione di codici “200307” a rifiuti che non loerano, annotazioni fuorvianti e smaltimenti a titolo gratuito in discarica fuori perimetroconvenzionale. Così motivando, il giudice d’appello rende una valutazione propria,sufficiente e coerente con l’oggetto del capo I).3.3.2. Del resto, questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che ai finidell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cuiall'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramenteprivatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievola sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 - 01). Laddove l’illecito è organizzato, come nel caso inesame, l’oggetto della prova è la struttura (schema operativo ripetuto, non l’episodiosingolo): la motivazione “di sistema” non è omessa, è centrata sulla tipicità. Il motivodifensivo confligge dunque con l’oggetto stesso del reato contestato.3.4. Il quarto motivo è inammissibile.3.4.1. Il Tribunale ha ancorato l’assenza di offensività al dato “finale” del conferimentoin discarica, valorizzando una lettura restrittiva del requisito dell’avverbio “abusivamente”,così da espungere le violazioni di forma. La Corte d’appello ribalta, correttamente, l’assunto:nell’economia della norma, l’“abusività” non coincide con l’assenza di titolo autorizzativo, macon la concreta difformità della gestione rispetto a regole e principi (identificazione,tracciabilità, veridicità dei FIR/registri, divieti di miscelazione), che sono esse stesse presidiodell’ambiente; violarle in modo sistematico e strumentale (per far passare come “urbani”rifiuti speciali/pericolosi o per smaltire scarti a costo zero) è già gestione abusiva, perchéimpedisce i controlli, altera i flussi, consente conferimenti indebiti e innesca rischi nontracciati. In questo quadro tipico, l’argomento “ma tanto sono arrivati in discarica” è, dunque,neutrale: non sana né neutralizza l’offesa prodotta dalla elusione della legalità del ciclo.3.4.2. La soluzione d’appello è in linea con la struttura dell’art. 452quaterdecies, cod.pen.: l’offesa è nella gestione abusiva (non nel solo esito finale), e i precetti sullatracciabilità/codifica non sono “formalità”, ma cuore della tutela. Il motivo difensivo, dunque,confonde profilo sanzionatorio e bene giuridico. La soluzione è, del resto, in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’avverbio "abusivamente" dev’essereinterpretato nel senso che tale abusività sia ha non solo in assenza di titolo o con titoloscaduto/illegittimo, ma anche quando l’attività è svolta in violazione di leggi, prescrizioni olimiti dell’autorizzazione (anche extraambientali) o totalmente difforme dal titolo (cd. abusodel titolo: tra le tante, Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01; Sez. 3, n.358 del 20/11/2007, dep. 2008, Putrone e altro, Rv. 238559 – 01; nello stesso senso, inmotivazione, Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899, ribadisce chel’abusività connota tutte le condotte tipiche e può sussistere anche con titolo formale quandola gestione sia difforme).3.5. Il quinto motivo è inammissibile.3.5.1. Il Tribunale ha fatto proprio il ritratto del “gregario” privo di poteridecisionali/consapevolezza, concludendo per il difetto di dolo specifico. La Corte d’appello,alla luce delle conversazioni e del materiale documentale, giudica non verosimile la versionedifensiva ed accolta dal tribunale, valorizzando la partecipazione attiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] scelta delle codifiche e nella gestione dei conferimenti (tra gli esempi citati in ricorso, latelefonata sul manto erboso sintetico del campo di Borzoli: codifica come “ingombrante” eimputazione ad addendum), sintomatica di una consapevolezza operativa coerente conl’allestimento organizzato del traffico.3.5.2. La prova soggettiva deriva dal combinato di una serie di elementi, quali: (i) lasistematicità delle prassi; (ii) il ruolo di snodo nei flussi; (iii) la finalizzazione economica(indebiti vantaggi per Switch). In tema di reati associati a processi organizzativi, il dolo èsovente indiziario (si inferisce da condotte ripetute, competenza funzionale e interlocuzionioperative): la lettura d’appello è, dunque, non illogica e sorretta da elementi esterni alle meredichiarazioni dell’imputato. Il motivo difensivo chiede, in sostanza, una nuova valutazione dimerito non consentita in sede di legittimità.3.5.3. Il motivo è peraltro privo di pregio anche in diritto, atteso che il reato richiedecertamente il dolo specifico, consistente nella consapevolezza e volontà di porre in essere,in modo organizzato e reiterato, una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine diconseguire un ingiusto profitto (anche come risparmio di spesa o accrescimento del volumed’affari). La prova del dolo va personalizzata su ciascun partecipe. Nella sentenza d’appellosi distingue il ruolo dei vari soggetti (apicali/esecutivi) e si valorizzano gli indici sintomatici delfine di profitto (p.e. sistematica contabilizzazione, falsi CER, perdite di tracciabilità,sottostima/sovrastima pesi), escludendo la consapevolezza dove emergono mere condotteesecutive prive di dominio organizzativo: situazione, questa, in cui non versa il ricorrente.4. Anche il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.4.1. Il primo motivo è inammissibile.4.1.1. Deve premettersi che in sentenza (pagg. 5160), la Corte afferma che le condottedei primi due segmenti del capo I coincidono con quelle descritte ai capi F e H (falsificazionedei codici, ostacoli alla tracciabilità, smaltimenti illeciti), valorizzando – per la sussistenzaoggettiva del reato ex art. 452quaterdecies cod. pen. – il complesso delle condotte abusivegià “analizzate” dal Tribunale e, per la terza condotta, reputa che la riduzione del PCI “siinserisce nella complessiva attività di traffico illecito”. Quanto alla posizione soggettiva diCurati, il passaggio motivazionale significativo è quello che valorizza: (i) dichiarazioni diIonadi su partecipazioni a riunioni dal 2013 e la “gestione diretta” di taluni clienti conimputazione in Addendum; (ii) qualità di socio al 50% e di legale rappresentante dellacooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”; (iii) una intercettazione (Fava-Signorelli, 10.4.2013) in cui si farebberiferimento a direttive indirizzate a [OSCURATO:PERSONA]; (iv) il richiamo alla sentenza ex art. 444 cod. proc.pen. del 7.4.2023 per bancarotta, letta come indice di “coinvolgimento continuativo” nellagestione Switch. La Corte d’appello conferma poi la lettura del Tribunale sul temadell’utilizzabilità delle intercettazioni svolto dalle Sezioni Unite “Cavallo”: intercettazioni nonutilizzabili per l’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. ed invece utilizzabili per l’art. 356cod. pen. (connesso e “intercettabile” ex art. 266 cod. proc. pen.), e, infine, non utilizzabiliper i partecipi ex art. 416 cod. pen. e per il capo U (stante il difetto di connessione). Quantoalla pena, la quantificazione di anni 2 e mesi 6 (con aumento per l'art. 61 n. 9 cod. pen. ediniego delle attenuenti generiche) è motivata a pagg. 8687 sui parametri di cui all’art. 133cod. pen., richiamando anche “condanne per fatti connessi” (bancarotta; violazioni in materiadi prevenzione infortuni; gestione non autorizzata di rifiuti) e il “protrarsi nel tempo”dell’attività illecita.4.1.2. Tanto premesso, il primo motivo non ha pregio. La Corte d’appello ha spiegato inmodo lineare che i comportamenti descritti ai capi F e H (falsificazione dei codici CER;ostacoli alla tracciabilità; smaltimenti non consentiti, anche di rifiuti pericolosi; indebitecontabilizzazioni Addendum; conferimenti gratuiti a Scarpino) non erano evocati per riaprirequelle imputazioni, ma quali segmenti del più ampio “traffico organizzato” contestato al capoI. Non si trattava, dunque, di ribaltare il giudizio su capi ormai coperti da prescrizione o daassoluzioni, bensì di valutarne il “portato fattuale” ai fini di una diversa, autonoma fattispeciedelittuosa (art. 452quaterdecies, cod. pen.). È proprio questo il senso delle pagine 57–60della sentenza d’appello.4.1.3. Non può dubitarsi, poi, della sussistenza dell’interesse all’impugnazione delpubblico ministero. La stessa prospettazione del P.M. (che nel grado di merito insistevaanche ai fini della responsabilità ex d. lgs. 231 del 2001) è coerente col principio per cuil’autonomia dell’illecito dell’ente consente di coltivare l’accertamento del reatopresuppostoanche quando per la persona fisica sia intervenuta prescrizione o assoluzione per ragionidiverse dall’insussistenza del fatto (art. 8 d.lgs. 231/2001). La Cassazione ha ribadito direcente che l’assoluzione della persona fisica per cause non attinenti all’insussistenza delfatto non esclude l’illecito dell’ente e, di riflesso, non difetta l’interesse all’impugnazione sullepremesse fattuali necessarie (Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024, Fuel, Rv. 286555 – 01).4.1.4. Infine, quanto al preteso “difetto di motivazione” dell’ordinanza 15.4.2024 e dellasentenza, è sufficiente evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha esaminato l’eccezione el’ha respinta, chiarendo (pp. 57–60) perché la ricostruzione unitaria del traffico di rifiuticonsentisse di utilizzare gli episodi già scrutinati nei capi F/H come fatti storici integrantil’offesa tipica dell’art. 452quaterdecies, cod. pen. Si tratta di un apparato argomentativoconcreto e non stereotipato, correlato ai dati probatori indicati (testimonianze, documenti,captazioni).4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.4.2.1. Ed invero, gli “indicatori tipici” del delitto di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen.sono stati accertati: la Corte ha valorizzato più operazioni reiterate, allestimento di mezzi eostacolo alla tracciabilità, commistione di rifiuti (anche pericolosi) e smaltimenti illeciti.Dunque, non mere irregolarità “formali” finalizzate solo a truffe, ma gestione abusivaorganizzata e quantitativamente rilevante, pienamente sussumibile nell’art. 452quaterdecies,cod. pen. Ciò è esposto alle pp. 57–60 della sentenza d’appello. L’impostazione è sorrettadalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per la consumazione del delitto di attivitàorganizzate per il traffico illecito bastano anche singole fasi del ciclo di gestione, purchégestite in forma organizzata e con ripetizione di operazioni/ingenti quantitativi, essendo tipiciindici la falsificazione dei codici, la perdita di tracciabilità e le miscelazioni (arg. ex Sez. 3, n.23347 del 14/05/2021, Conforti ed altro, non mass.; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep.2024, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 40555 del18/07/2024, Minieri, non mass.).4.2.2. Quanto, poi, alla configurabilità del concorso del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha indicatoquattro “assi” probatori: (i) dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] su partecipazione (almeno dal 2013) alleriunioni operativocommerciali e su direttive di imputazione in Addendum; (ii) ruolo di socio al50% e, insieme, legale rappresentante della cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” che eseguiva gli appaltiAMIU per Switch; (iii) riferimenti intercettativi/testimoniali sulle istruzioni richieste anche aCurati (es. conversazione Fava–Signorelli 10.4.2013); (iv) posizioni apicali storicamentericoperte in Switch (pur in periodi parzialmente anteriori/successivi), indicative diconoscenza/gestione dei processi aziendali illeciti. Questi passaggi sono riportati nel ricorsoe riproducono testualmente il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA].4.2.3. Sul tema, poi, dell’utilizzabilità delle intercettazioni, la motivazione si colloca neibinari delle già richiamate Sezioni Unite “Cavallo” (n. 51/2020), che distinguono tra “diversoprocedimento” e medesimo procedimento per reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. entro ilimiti dell’art. 266 cod. proc. pen.; e della successiva Sez. VI “Bozzini” (Sez. 6, n. 23148 del20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 - 01), che chiarisce come non operi il filtro dell’art. 266 cod.proc. pen. quando non emerga un “fatto nuovo” ma soltanto una diversa qualificazione delfatto storico rispetto al titolo indicato nel decreto autorizzativo: in tal caso, i risultati restanoutilizzabili.4.2.4. Né può esservi dubbio sulla sussistenza di una “motivazione rafforzata”: ilcollegio d’appello ha esposto perché le medesime risultanze (documentali, dichiarative,captative), già analizzate dal Tribunale per i capi F/H, integrino qui i diversi requisiti tipici deldelitto di cui all’art. 452quaterdecies, cod. pen. (pp. 57–60), adempiendo all’onere diconfutare in modo persuasivo le diverse conclusioni del primo giudice. In ogni caso, questaCorte precisa che la “motivazione rafforzata” è necessaria quando si muta la valutazione delcompendio probatorio, non nell’ipotesi in cui la riforma dipenda in via prevalente dalladiversa qualificazione giuridica (tra le tante, Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv.281023, in motivazione).4.3. Il terzo motivo è invece infondato.4.3.1. La Corte d’appello non ha fondato l’illecito sul “divieto di discarica” abrogato,bensì ha collocato l’episodio (miscelazione per abbattere il PCI e conferire a Scarpino)dentro il continuum organizzato delle attività illecite di gestione, rilevando che si trattava diuna fase esecutiva del traffico, non di un’autonoma contravvenzione. Lo affermaespressamente (p. 60): pur “concordandosi sulla sostanziale irrilevanza penale” della singolaviolazione dell’art. 6, lett. p), “la condotta … si inserisce nella complessiva attività di trafficoillecito e non può essere oggetto di autonoma e parcellizzata valutazione”.4.3.2. Ne discende che l’abrogazione della norma extra-penale non incide sull’offesatipica del delitto di cui all’art. 452quaterdecies, cod. pen. (che rimane centrato su gestioneabusiva organizzata e ripetizione di operazioni su ingenti quantitativi). Anche lagiurisprudenza recente ribadisce che il delitto si consuma quando risultano allestimentoorganizzato e più operazioni su rifiuti (anche con miscelazioni), a prescindere dal fatto che lasingola regola tecnica ambientale sia stata poi modificata o abrogata (si v., le già citate, Sez.3, n. 23347/2021; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 40555/2024).4.3.3. Quanto alle richiamate Sezioni Unite “Magera” (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007,dep. 2008, P.g. in proc. Magera, Rv. 238197 – 01), il principio ivi affermato sull’abolitiocriminis per “norme integratrici” vale quando la norma extra-penale “integra” la fattispecieincriminatrice; non quando, come qui, l’illecito risulta perfettamente integrato dallaorganizzazione e dalle ripetute operazioni di gestione abusiva, e la singola regola tecnica(poi abrogata) rileva al più come modalità “strumentale” di occultamento dell’illecito traffico.4.4. Il quarto ed ultimo motivo è inammissibile.4.4.1. Anzitutto, sono stati rispettati i criteri legali di commisurazione della pena (art.133 cod. pen.): la Corte territoriale ha esplicitato i parametri utilizzati —protrarsi nel tempodell’attività illecita, intensità del dolo, pregiudizio per la comunità (costi pubblici deglismaltimenti abusivi) e profitti di Switch— e ha dato conto delle pregresse vicende giudiziariedel gruppo societario collegate alla medesima gestione (richiamate anche nelle memorie),ritenendo “equa” la pena determinata al di poco sopra la base, poi aumentata ex art. 61 n. 9cod. pen. (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: anni 2 e mesi 6; per [OSCURATO:PERSONA] proporzionalmente inferiore; sivedano le pagine 86–87 della sentenza). Tale motivazione è concreta e coerente con icanoni di legittimità.4.4.2. Quanto all’aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., il riconoscimento è statospecificamente argomentato valorizzando la posizione apicale degli imputati ([OSCURATO:PERSONA]) e ilruolo societario/gestionale di [OSCURATO:PERSONA] nel sistema che generava un profitto indebito a caricodella collettività gestita da [OSCURATO:PERSONA] —ente a controllo pubblico— nel quadro di un serviziopubblico essenziale. Una tale cornice è stata circostanziata nell’impianto motivazionalesanzionatorio.4.4.3. In merito, poi, alle attenuanti generiche, il diniego è espressione di discrezionalitàdel giudice di merito, insindacabile in legittimità se adeguatamente motivato in relazione aelementi negativi decisivi e all’assenza di elementi positivi di rilievo. La Cassazione ècostante (tra le tante, Sez. 7, ord. n. 18273 del 24/04/2024, Gagliardi, non mass., nonchéSez. 3, n. 24934 del 10/02/2023, Balocco, non mass., sul difetto di obbligo motivazionale incaso di istanza generica). Qui la Corte ha valorizzato i criteri ex art. 133 cod. pen. e lericadute pubbliche del fenomeno.4.4.4. Infine, quanto alla considerazione di precedenti “patteggiati”, è sufficientericordare come la giurisprudenza ammette che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.costituisca indice valutabile sulla personalità e sui precedenti, ai fini dell’art. 133 cod. pen.(pur non fungendo da “condanna” in senso tecnico: Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, DiPietro ed altri, Rv. 263850 – 01; Sez. 4, n. 11225 del 15/06/1999, Pinto, Rv. 214770 – 01).5. IL ricorso [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri, è nel complesso infondato.5.1. Deve, preliminarmente essere osservato come entrambi i motivi investonoaccertamenti in fatto e un’ampia ricostruzione probatoria compiuta dalla Corte territoriale: inCassazione è sindacabile solo l’esistenza e la coerenza logica della motivazione, non ladiversa lettura del compendio istruttorio. Il parametro della motivazione rafforzata nonimplica una “nuova istruttoria” di legittimità, ma la verifica che il giudice d’appello si siaconfrontato in modo serrato con le ragioni assolutorie e ne abbia spiegato il superamentosecondo i canoni dell’oltre ogni ragionevole dubbio (proprio richiamando Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, Simeone, nonmass.; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191229 - 01).5.1.1. La Corte d’appello, nella sentenza impugnata: (i) ricostruisce i tre blocchi dicondotte imputate (proiezione delle truffe di cui ai capi FH nel delitto di traffico organizzato dirifiuti, e la subipotesi PCI); (ii) richiama la giurisprudenza evolutiva su abusività (integrataanche dalla violazione di prescrizioni e/o di inosservanza della tracciabilità), natura di reatodi pericolo presunto e profitto come anche risparmio di spesa; (iii) valorizza il dato dellagestione organizzata e continuativa su ingenti quantitativi (oneri documentali, formulari,registri, codici CER), ritenendo non necessario un danno ambientale in concreto purchél’offesa tipica (lesione del sistema di tutela/tracciabilità) sia integrata; (iv) considera lasubipotesi PCI parte del quadro criminoso unitario, senza trattarla come autonomo reato.5.1.2. Più nel dettaglio, la Corte d’appello ha dedicato un’ampia e puntuale sezione alcapo I), spiegando perché il Tribunale avesse errato nel reputare “meramente formali” leviolazioni (codici CER falsi, formulari lacunosi/inesistenti, ostacolo alla tracciabilità) e cometali condotte integrino l’abusiva gestione organizzata di ingenti quantitativi a fine di ingiustoprofitto, trattandosi di reato di pericolo presunto. Ha: (i) ricostruito l’impianto probatorio (maildirette, scambi interni, documentazione gestionale) che prova l’organizzazione e il disegnounitario (pagine dedicate ai capi F e H come “mattoni” del capo I); (ii) chiarito che l’offensivitàsi valuta ex ante e non dipende dall’accertamento postumo del danno, e che nel caso partedei rifiuti non è stata tracciabile e in taluni episodi vi è stato smaltimento illecito; (iii)correttamente ricondotto l’abusività anche alla violazione sistematica di norme e prescrizioni(non solo alla carenza radicale di titoli).5.1.3. In particolare, la Corte territoriale ha censurato il primo giudice perché: (i) haconfuso il profilo della tracciabilità con la regolarità sostanziale del ciclo; (ii) ha desunto in viaorganizzata della gestione abusiva; (iii) ha ritenuto “formali” falsi codici/registri e smarrimentidocumentali che, per costante giurisprudenza, sono invece tipici indicatori dell’abusività neldelitto di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. Questo confronto serrato con la ratioassolutoria e la costruzione alternativa completa e coerente soddisfano il canone di“motivazione rafforzata” come delineato dalle Sezioni Unite “Mannino” e dalla successivagiurisprudenza richiamata (si v. la già cit., Sez.6, n. 36432/2024).5.2. Il secondo motivo è inammissibile. Ricorrono, infatti, nel caso in esame tutti glielementi costitutivi del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen.5.2.1. Anzitutto, l’abusività della condotta. L’“abusività” non coincide infatti solo conl’assenza di autorizzazioni: ricomprende la sistematica violazione di leggi, regolamenti eprescrizioni amministrative anche in presenza di titoli, quando l’attività concreta se nediscosti (ad es. falsi codici, formulari non veritieri, elusione della tracciabilità: ingiurisprudenza, si v. Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899; Sez. 3, n.42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01, in motivazione). La Corte d’appello haaccertato una pratica strutturale di: (i) attribuzione di codici CER non veritieri; (ii)mancata/alterata tracciabilità (formulari lacunosi o assenti); (iii) smaltimenti incongrui rispettoai titoli e alle convenzioni (anche con commistione di rifiuti). È esattamente il paradigma diabusività tipizzato dalla giurisprudenza appena richiamata.5.2.2. In secondo luogo, la sussistenza dell’offensività, trattandosi di reato di pericolopresunto. L’art. 452quaterdecies cod. pen. è reato di pericolo presunto: non occorre il dannoambientale; è sufficiente la idoneità offensiva ex ante della gestione abusiva organizzata diingenti quantitativi (si v., la già citata, Sez. 3, n. 42631/2021 nonché, Sez. 3, n. 44342 del13/11/2024, non mass.). La verifica dell’offesa non è un giudizio “posteriore” di concretalesione, ma si ancora alle condotte tipiche e alla loro idoneità a mettere in pericolo i benitutelati. La Corte ha evidenziato, in particolare, perdite di tracciabilità, smaltimenti illecitiaccertati in più episodi, alterazioni sistematiche dei flussi documentali. Tutto questo integrala soglia offensiva richiesta e smentisce l’assunto difensivo della “piena regolaritàsostanziale” degli smaltimenti. Il richiamo del ricorrente a Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009,Caruso, Rv. 244191 (offensività “minima” nella coltivazione domestica) è inconferente: lì sitrattava di ritagliare uno spazio di non punibilità per coltivazioni domestiche di modestissimaentità, mentre nel caso in esame vi è gestione organizzata e continuativa di ingentiquantitativi di rifiuti con violazioni diffuse di codici e tracciabilità.5.2.3. In terzo luogo, la sussistenza dell’ingiusto profitto. Il profitto consiste, come ènoto, anche nel risparmio di spesa (ad es. evitato costo di smaltimento a pagamento) e, nelconcorso di persone, non occorre che ciascun concorrente persegua un profitto proprio:basta la consapevolezza del profitto perseguito dai correi (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024,Benincaso, Rv. 286899 – 03). Nel caso in esame, le prassi di falsi codici e canalizzazione atitolo gratuito in discarica di rifiuti che avrebbero dovuto essere smaltiti a pagamento (o fuoriconvenzione) configurano un chiaro indebito vantaggio per l’ente, coerente con il quadroprobatorio valorizzato in appello (e già alla base della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 sulcapo F).5.2.4. Ancora, quanto alla sussistenza dell’ingente quantitativo, la nozione èqualitativoquantitativa e si valuta sul complesso dell’operatività illecita (pluralità dioperazioni) e non sul singolo carico/episodio (si v., Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin,Rv. 278531 – 02; Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667 – 01; Sez. 3, n. 40827del 06/10/2005, Carretta, Rv. 232348 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale harichiamato un flusso complessivo e prolungato di rifiuti gestiti con le modalità abusiveaccertate, respingendo l’approccio “parcellizzante” del primo giudice. Ciò allinea la decisioneal diritto vivente.5.2.5. Da ultimo, quanto all’invocata abolitio criminis, la Corte d’appello ha chiarito chela contestazione relativa alla breve vigenza del divieto (1–14.1.2013) non aveva autonomarilevanza incriminatrice, poiché i medesimi fatti sono sub iudice come condotte strumentalidel più ampio traffico illecito (miscelazione di rifiuti, attribuzione di codici falsi per eludereregole di conferimento), condotte pienamente tipiche a prescindere dalla sorte del singolodivieto amministrativo. Non vi è, dunque, alcuna abolitio criminis riferibile alla fattispeciepenale contestata (452quaterdecies cod. pen.). Anche a voler valorizzare la sequenzanormativa richiamata dal ricorrente, l’elusione fraudolenta di regole tecniche (miscelazioneper “abbassare” il PCI, falsi codici) integra comunque abusività ai sensi della giurisprudenzacostante.6. Anche il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae al giudizio di complessivainfondatezza.6.1. Il primo motivo è inammissibile.6.1.1. Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe riletto “per tabulas” le prove, senzaconfutare i pilastri argomentativi del Tribunale e senza quella “forza persuasiva superiore”richiesta in caso di overturning. La censura non ha pregio. La Corte d’appello individua esmonta i nuclei della motivazione assolutoria proprio dove il Tribunale aveva esclusoabusività e offensività, e dove aveva frammentato la portata dell’ “ingente quantitativo”.Dedica un capitolo autonomo al capo I (“sentenza, motivi di appello e valutazione”), riordina ifatti rilevanti emersi sui capi F) e H), e spiega perché le condotte superano l’“irregolaritàformale”, integrando una gestione organizzata e abusiva con idoneità lesiva, richiamandogiurisprudenza di legittimità specifica (v. infra) e elementi di fatto (flussi, codici, smaltimenti,commistioni, perdita di tracciabilità, conteggi e-mail). È un evidente confronto diretto con leragioni assolutorie, non una mera sostituzione assertiva.6.1.2. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha valutato la rinnovazione ex officio in base allagiurisprudenza consolidata in materia (tra le tante, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv.269334 – 01). Tutte le difese hanno rinunciato alla rinnovazione ex art. 603, comma 3bis,cod. proc. pen. La Corte ha comunque esplicitato un percorso probatorio autonomo sudocumenti, mail, esiti OCP, dichiarazioni e (nei limiti) captazioni utilizzabili. Ciò nonsostituisce la motivazione “rafforzata”, ma ne integra il metodo. La Corte, inoltre, rilegge iparametri rilevanti (abusività/offensività/ingente quantità) alla luce di un corpus di precedenti(Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006,Buttone, Rv. 234931 – 01; Sez. 3, n. 46029 del 06/11/2008, De, Rv. 241773 – 01; Sez. 3, n.27413 del 26/06/2012, Amendolagine, Rv. 253146; Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Rv.251965 – 01; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 – 01; Sez. 3, n.32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 – 01; Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv.282632 – 01; Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899), superandopuntualmente l’impostazione “formalistica” del Tribunale: questo è esattamente il contenutotipico della “motivazione rafforzata”.6.1.3. La censura è, quindi, manifestamente infondata perché la Corte d’appello haconfutato i cardini del giudizio di primo grado, ha motivato in modo rafforzato su diritto efatto, e ha spiegato perché l’originaria assoluzione non fosse più sostenibile.6.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.6.2.1. La difesa sostiene che la condanna sarebbe intervenuta per un “fatto diverso” eultra petita rispetto all’appello del P.M., con conseguente estensione indebita dalsottoperimetro dei punti “F” al complesso del capo I. Anche tale motivo non ha pregio. Edinvero, il pubblico ministero ha espressamente appellato contro l’assoluzione per il capo Iverso, tra gli altri, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; l’oggetto del devoluto copriva quindi interamente ilcapo I (non solo singoli sottoepisodi di F), come lo stesso ricorso ammette riportando lerichieste del pubblico ministero. Nessun ultra petitum, dunque.6.2.2. Analogamente, non vi è stata alcuna mutatio libelli: il capo I contestava – allaricorrente [OSCURATO:PERSONA] – il concorso nella gestione abusiva, con aumento fittizio e falsi codici,“secondo le modalità già descritte al capo F”. La Corte non ha “aggiunto” un fatto nuovo, maha qualificato unitariamente la stessa piattaforma fattuale (F e H) come traffico illecito:operazione consentita, giacché il capo I richiama per relationem le condotte costitutive(raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento) e i relativi modus operandi (codici, FIR,tracciabilità).6.2.3. Quanto, infine, alla frammentazione dei fatti sub “F” in primo grado, la scelta delTribunale (imputazione “episodica” a soggetti diversi) non impediva al giudice d’appello – aseguito dell’impugnazione del pubblico ministero sul capo I – di riqualificare unitariamente lacondotta di gestione in chiave assorbente (art. 452quaterdecies, cod. pen.), nei soli limiti deifatti contestati. Ed è quanto è stato fatto, con puntuale motivazione su ruolo econsapevolezza della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (responsabile UTA; interlocuzioni operative;sopralluoghi; gestione di cantieri “spot”; attivazione di flussi privi di FIR; indicazioni sucodici), senza travalicare il thema decidendum. In definitiva, dunque, è stata rispettata lacorrelazione come sono stati rispettati i limiti devolutivi. Il motivo è dunque manifestamenteinfondato.6.3. Il terzo motivo è invece infondato.6.3.1. Secondo la difesa, in sintesi, la Corte avrebbe (i) “estensivamente” lettol’abusività; (ii) sopravvalutato l’ingente quantità; (iii) sovvertito l’offensività (reato di pericolopresunto) senza base probatoria. Anche tale motivo non ha pregio.6.3.2. Quanto all’abusività, la Corte d’appello applica l’orientamento consolidato: lagestione è abusiva non solo quando è “clandestina”, ma anche quando svolta in violazionedi prescrizioni autorizzative o di norme (es. falsi codici, mancanza/alterazione FIR, ostacoloalla tracciabilità, smaltimento in impianti/filiere non consentiti); ciò integra la clausola diilliceità speciale dell’art. 452quaterdecies, cod. pen. È la linea affermata, tra le altre, da Sez.5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01, Sez. 3, n. 46029 del 06/11/2008, De,Rv. 241773 – 01 (in motivazione), Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012, Amendolagine, Rv.253145; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 - 01, Sez. 3, n.32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 - 01, Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv.282632 – 01 e Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899– precedentirichiamati e fatti propri dalla Corte ligure. La diversa tesi “formalistica” del Tribunale non può,quindi, ritenersi corretta.6.3.3. Quanto, poi, all’ingente quantitativo, la Corte precisa che l’“ingente quantitativo”va valutato complessivamente e qualitativamente (natura dei rifiuti, perdite di tracciabilità,pluralità di operazioni e mezzi allestiti), non in modo aritmeticoatomistico. Il parametro – dasempre elastico – è in linea con i canoni indicati dalla giurisprudenza sulla continuitànormativa tra l’art. 260 TUA e l’art. 452quaterdecies cod. pen. (v. ancora Sez. 3, n. 35108del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899, con rinvii). La motivazione affronta anche ladistinzione fra contabilizzazioni fittizie (rilevanti per gli episodi di truffa e per gli illecitiamministrativi ex D.lgs. n. 231 del 2001) e flussi reali di gestione abusiva per l’art.452quaterdecies, cod. pen., evitando duplicazioni sanzionatorie (anche sul versante dellaconfisca).6.3.4. Infine, quanto al profilo dell’offensività, la Corte non fa discendere laresponsabilità dall’“offesa ex post”, ma dall’idoneità ex ante delle condotte a porre in pericolol’ambiente (perdita di tracciabilità, errata classificazione/commistione, invii “gratuiti” nonspettanti, smaltimenti inidonei), richiamando anche i limiti posti da Corte cost. n. 360/1995 edalle Sezioni Unite “Caruso” (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv.278624) sulla necessità che il giudice verifichi l’“assoluta inidoneità” prima di escluderel’offesa in concreto. Nel caso in esame – nota la Corte – vi sono episodi di smaltimentoindebito e tracciabilità perduta, oltre all’idoneità in sé del modus operandi: ciò che è più chesufficiente per l’offesa tipica. La sussunzione dei fatti nell’art. 452quaterdecies cod. pen. èdunque conforme non solo alle emergenze processuali ma anche all’interpretazionegiurisprudenziale: il motivo è pertanto infondato.6.4. infine, l’ultimo motivo è inammissibile.6.4.1. Secondo la difesa, non vi sarebbe prova del dolo specifico (ossia laconsapevolezza di abusività, ingente quantità, organizzazione e fine di profitto). Il motivo, alpari dei precedenti, non ha pregio.6.4.2. La Corte individua per l’imputata [OSCURATO:PERSONA] un ruolo concreto e consapevole:responsabile UTA in [OSCURATO:PERSONA]; riunioni operative, sopralluoghi (anche su cantieri “spot”),interlocuzioni con Switch su codici/FIR e destinazioni, gestione di criticità (rapporto con AreaSINT; “coperture” su invii gratuiti; cantieri “spot” tracimati verso SERG), attivazioni funzionalial perseguimento degli “obiettivi” di smaltimento gratuito fissati in e-mail e files di Switch(come emerge anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fava), il tutto finalisticamenteorientato alla locupletazione di Switch e alla prosecuzione del flusso abusivo. Emerge,dunque, un quadro univoco di coscienza e volontà della gestione abusiva, reiterata eorganizzata (non mera esecuzione). La Corte richiama, peraltro, il parametro sul dolodelineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v., ad esempio, Sez. 3, n. 3416 del11/10/2023, dep. 2024, Magnatta, non mass.), che richiede la consapevolezza della naturadi rifiuto, dell’ingente quantitativo complessivo, dell’abusività della gestione, delle pluralitàoperazioni, dei mezzi allestiti, e del fine di profitto, anche altrui), ritenendolo integralmentesoddisfatto.6.4.3. In definitiva, quindi, la Corte ha spiegato l’itinerario logico sul dolo supportato dabasi documentali e testimoniali. Anche tale ultimo motivo è dunque manifestamenteinfondato.7. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri, si appalesa complessivamente infondato.7.1. Il primo motivo è inammissibile. La difesa sostiene, come anticipato, che l’appellodel P.M. sarebbe generico e non correlato alle posizioni individuali; dunque, avendo attintotemi “di sistema”, difetterebbe la specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen.7.1.1. Il motivo non ha pregio. La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione già in limine,richiamando integralmente l’ordinanza di rigetto resa all’udienza del 15 aprile 2024 eribadendo, nella parte “Svolgimento del processo”, che l’eccezione è stata nuovamentedisattesa dal [OSCURATO:PERSONA] “rinnovato” (ud. 19 settembre 2024). Il P.M. ha articolato motivicircostanziati per i capi (F, G, H, I, L, U), indicando specifiche prove (documenti,testimonianze, captazioni nei limiti di legge) e precisi vizi della sentenza assolutoria, comepoi esaminato nel merito. Ciò integra la specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen.,essendosi invero affermato che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, anche le richieste, che possono desumersi implicitamente dai motivi, quandoda essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazioneva valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del "favor impugnationis".(Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile l'appello del P.M. privo di espliciterichieste, ma corredato da motivi particolarmente minuziosi e specifici, che evidenziavanoinequivocabilmente la volontà di reiterare le richieste già esplicitate in primo grado: Sez. 6, n.29235 del 18/05/2010, Amato e altri, Rv. 248205 – 01).7.1.2. La censura difensiva è, del resto, confutata dalla stessa struttura dell’appello edalla sua disamina in sentenza, che entra nel merito di singole posizioni (tra cui quella delricorrente [OSCURATO:PERSONA]) e di singole condotte (attribuzioni di codici, tracciabilità, contabilizzazioni).Non c’è, dunque, alcuna genericità “di principio”: al contrario, vi è una linea argomentativapuntuale che la Corte territoriale ha potuto e saputo esaminare, tanto da riformare sul capo I)e confermare su altri, segno che la devoluzione era specifica e funzionale.7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo la difesa, la Corte d’appelloavrebbe condannato (capo I) senza la “motivazione rafforzata” richiesta quando si riforma daassoluzione a condanna.7.2.1. Il motivo, come anticipato, non ha pregio. La decisione dedica intere sezioni allanatura e ai requisiti del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (continuitànormativa tra art. 260 T.U.A. e art. 452quaterdecies cod. pen.; natura di reato abituale e dipericolo presunto; requisiti di abusività, organizzazione, ingente quantitativo, finalità diprofitto). Soprattutto, la Corte decostruisce la tesi del Tribunale su “abusività” e “offensività”,richiama giurisprudenza di legittimità specifica e riconnette i dati fattuali (episodi concreti)alla fattispecie, spiegando perché il primo giudice avesse svalutato profili sostanzialiritenendoli mere irregolarità.7.2.2. È, di fatto, una motivazione più intensa e criticamente confutativadell’assoluzione. Il parametro di “rafforzamento” non è una formula rituale ma l’effettivadensità critica della nuova motivazione: nella sentenza impugnata si riscontra un riesamepieno e argomentato su diritto e fatto, nonché una ricalibratura probatoria (documenti, mail,ampio contesto) contro la erronea lettura “formale” del primo giudice.7.3. Il terzo motivo è invece infondato.7.3.1. Secondo la difesa, come anticipato, la gestione non sarebbe “abusiva” (visarebbero autorizzazioni; al più irregolarità formali) ed, essendo il reato di pericolo presunto,occorrerebbe comunque verificare ex post la lesione o l’effettivo pericolo, altrimenti siricadrebbe nel “reato impossibile”.7.3.2. Il motivo, pur suggestivo, non ha pregio. La “abusività”, infatti, non coincide conl’assenza radicale di titolo: secondo giurisprudenza costante, già richiamata a propositodell’esame della posizione giuridica di altri ricorrenti, è abusiva anche la gestione svolta inviolazione di norme e/o prescrizioni autorizzative, incluse quelle sulla correttaidentificazione/codifica dei rifiuti, sulla veridicità e completezza dei FIR e dei registri e, più ingenerale, sulla tracciabilità (anche in considerazione dell’esistenza di obblighi euro–unitari).La Corte d’appello, come già illustrato supra, elenca numerosi arresti delle Sezioni semplicie richiama decisioni di legittimità anche sul tema delle codificazioni false e delle miscelazionivietate. Trattandosi di reato di pericolo presunto, l’offensività non si esaurisce peraltro in unaverifica ex post del danno ambientale, ma nella idoneità in concreto del fatto, “nel momentoe con le modalità” della condotta, a porre a rischio il bene (ambiente e interessi correlati allatracciabilità/controllabilità della filiera). È esattamente la lettura che la Corte dà richiamandola Corte costituzionale in tema di offensività (v. supra) e la giurisprudenza di questa Corte,anche quando evoca le Sezioni Unite “Caruso” (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso,Rv. 244191) per il criterio sull’offensività concreta in altri reati di pericolo.7.3.3. Nel merito, la sentenza fotografa numerose operazioni con codici falsi, FIR eregistri incompleti o assenti, perdita di tracciabilità (con impossibilità di risalire a natura,provenienza e destinazione), smaltimenti illeciti e commistioni (perfino con rifiuti speciali etalvolta pericolosi), che superano la soglia delle “irregolarità formali” e integrano gestioneabusiva di ingenti quantitativi con finalità di profitto.7.3.4. La difesa, in definitiva, confonde “regola formale” e presidio sostanziale: nel casoesaminato, la falsificazione dei codici, l’ostacolo alla tracciabilità e le violazioni delleprescrizioni sono l’offesa tipica che la fattispecie anticipa a livello di pericolo. [OSCURATO:PERSONA] lo dimostra in diritto e in fatto, riportando episodi in cui la destinazione finale non èverificabile o risulta illecita, sicché la tesi del “tutto in regola – al massimo formale”, giàsostenuta dal primo giudice, non regge.7.3.5. Infine, l’assunto difensivo secondo cui, mancando un danno ambientale“misurabile”, vi sarebbe “reato impossibile”, è incompatibile con la natura di pericolopresunto e con l’oggetto della tutela (tracciabilità, corretta qualificazione e instradamento deiflussi) del traffico illecito: la Corte d’appello ribadisce che l’idoneità in concreto della catenadi condotte (codici falsi, perdita di tracciabilità, possibili miscelazioni, impiego di canaliimpropri) a mettere in pericolo il bene protetto è la misura dell’offesa, e nel caso di specieessa è ampiamente integrata dagli episodi come ricostruiti.7.4. Infine, l’ultimo motivo è inammissibile.7.4.1. Come anticipato, secondo la difesa, la motivazione sarebbe apparente egenerica: non si indicherebbero le mail e/o le conversazioni rilevanti; il ruolo sarebbe quellodi un mero compilatore “contabile”; la chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe corroborata;mancherebbe infine il nesso causale con gli “smaltimenti illeciti”.7.4.2. Il motivo non ha pregio. La sentenza d’appello, anzitutto, collega documenti efonti: (i) scambi di mail (anche del maggio 2012) che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] e mostranoistruzioni/obiettivi su percentuali e “riequilibri” delle quote gratuiti/a pagamento; (ii) operarichiami alla “contabilizzazione retroattiva” e a schemi per far “tornare i conti”; (iii) riferiscedella chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] che indica [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti consapevoli delmeccanismo; (iv) riferisce delle conversazioni (utilizzate nei limiti consentiti per i reati diversi)che contestualizzano l’assetto organizzato e la consapevolezza comune.7.4.3. Né, su tale ultimo punto, può seguirsi la tesi difensiva secondo cui la Corteavrebbe valorizzato intercettazioni non utilizzabili (o comunque, senza un vaglio coerente).La sentenza applica, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite “Cavallo” (Sez. U, n. 51del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01) sulla utilizzabilità in aliud (artt.266–270, cod. proc. pen.), dichiarando inutilizzabili le captazioni per l’art. 640, commasecondo, n.1 cod. pen. e per l’art. 416 cod. pen. (salvi i promotori), ma utilizzabili per i reatiper i quali ricorrono i presupposti (artt. 353 e 356, cod. pen., ricorrendo la connessione exart. 12 cod. proc. pen.). In relazione al capo I), la Corte fonda la decisione soprattutto sudocumenti, testimonianze e struttura organizzativa delle condotte, usando il contestocaptativo nei limiti consentiti e senza forzature. Non vi è dunque un “uso a dismisura” diintercettazioni; anzi, vi è severa selezione e netta adesione al diritto vivente. La motivazioneè, sul punto, coerente e autosufficiente rispetto alle prove ammesse.7.4.4. La Corte d’appello, in secondo luogo, inquadra il ruolo del ricorrente: a [OSCURATO:PERSONA] è(grafici, “torte”, tabelle) da inviare ad [OSCURATO:PERSONA], proprio per dare parvenza di regolarità a flussiche – a monte – venivano falsamente codificati e instradati in modo da alimentare la quota“gratuita” di smaltimento. La Corte evidenzia episodi e scambi precisi che smentisconoapertamente la tesi difensiva del mero “passacarte”.7.4.5. La Corte d’appello, infine, spiega il nesso con il capo I): la frode contabile non è“altro” rispetto alla gestione abusiva, ma serve a far funzionare il disegno di gestione,trasporto e smaltimento abusivi, mascherandoli: così il contributo “contabile” diventacontributo causale alla condotta tipica (attività organizzata, mezzi allestiti, quantità ingenti,fine di profitto). In definitiva, la motivazione esiste ed è puntuale: individua atti, date, flussiinformativi e funzione causale del contributo di [OSCURATO:PERSONA]. Il tentativo di isolare il profilo“contabile” ignora che la Corte d’appello dimostra come, proprio quel profilo, fosseprogettualmente funzionale al programma di gestione abusiva, rendendolo riconoscibile nellatipicità dell’art. 452quaterdecies, cod. pen.7.4.6. Alla luce dei precisi riscontri documentali e della giurisprudenza di legittimità giàindicata nella motivazione della sentenza di appello, le doglianze del ricorrente risultanomanifestamente infondate: esse non scalfiscono né il quadro normativo (come interpretato invia consolidata) né la ricostruzione causale delle singole condotte inserite in un programmaorganizzato di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti a fine di profitto.8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorente, ex art. 616, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]