CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 14429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22304/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 16581/2014 depositatoil 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di insinuazione al passivo della Succursale Italiana della [OSCURATO:PERSONA] s.a. (d’ora in poi E.P.G.) in Liquidazione coatta Amministrativa del credito dell’importo di € 182.428,00, vantato a titolo di controvalore dei titoli gestiti dalla predetta società in virtù di un contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, valore risultante dal rendiconto alla data del 15.4.2010 che E.G.P. aveva fatto pervenire all’istante. Il G.D. del Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo sul rilievo che non risultava effettuato alcun investimento presso la Succursale italiana della E.P.G. e il nominativo dell’istante non era stato rinvenuto nella documentazione disponibile. Il Tribunale, con decreto depositato il 15.5.2018, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al passivo della predetta procedura per l’importo di € 182.428,00 con collocazione in chirografo. Il giudice di merito ha evidenziato che l’opponente aveva fornito la prova dell’esistenza del rapporto negoziale, comprovato dal contatto di gestione di portafoglio di investimenti del 9.11.2009 e dal rendiconto alla data del 15.4.2010, documento che dimostrava, secondo la prassi operativa della società resistente, alla luce delle emergenze istruttorie, il complessivo ammontare delle risorse versate e investite da EPG s.a., alla quale pervenivano a mezzo della società “EIM” che risultava aver rilasciato detta attestazione. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Succursale Italiana di E.P.G. affidandolo a due motivi. L’intimata non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 12 Preleggi, 2697, 1362,1363 e 1366 c.c., 57 d.lgs. n. 58/1998, 87 dPR n. 385/1993 nonché l’omesso esame di fatto decisivo in relazione sia alla imputazione del debito alla Succursale ricorrente, sia alla liquidazione del credito nella misura indicata in dispositivo. Espone la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, non vi era alcuna evidenzia istruttoria negli atti del giudizio di merito di una specifica operazione di investimento effettuata direttamente da EPG succursale per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che il documento, da cui il Tribunale aveva desunto l’ammontare del credito, proveniva direttamente dalla E.P.G. s.a. e doveva pertanto essere oggetto di valutazione nella contestuale procedura liquidatoria incardinata in Francia. La ricorrente lamenta la violazione delle norme di interpretazione contrattuale e del principio sull’onere della prova. 2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, muova, in realtà, mere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una rivisitazione della valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Roma. Palesemente inammissibile è la dedotta violazione delle norme di interpretazione contrattuale, essendo orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009) quello secondo cui, onde far valere una violazione sotto tale profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Èproprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la ricorrente si è limitata a dedurre la violazione delle norme di interpretazione contrattuale senza neppure precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di ermeneutica. Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; e non, invece, laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020). Infine, la ricorrente non ha neppure illustrato in che cosa sarebbe consistita la violazione delle leggi speciali indicate in rubrica di cui lamenta la violazione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.115, 116, 167 e 246 c.p.c., nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto attendibile la deposizione del teste Torregiani, non rilevando neppure l’incapacità dello stesso a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c.., nonostante fosse socio illimitatamente responsabile, unitamente ad altri soggetti, della società di fatto qualificata come capogruppo di tre società EIM che (secondo la ricostruzione della sentenza n. 614/2011 del Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato il fallimento) operavano in sinergia con E.P.G. nel settore della raccolta del risparmio e servizi di investimento senza essere munite delle autorizzazioni di legge. Quanto al difetto di contestazione, rileva la ricorrente che la mancata contestazione deve essere sempre riferita, a norma dell’art. 115 c.p.c., alla parte costituita, non essendo consentita l’applicazione nell’ipotesi, come nel caso di specie, di processo contumaciale. 4. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, nel dolersi dell’attendibilità del teste Torregiani, ha inammissibilmente svolto una censura che involge una valutazione di fatto operata dal Tribunale di Roma, attività non consentita in sede di legittimità. Parimenti inammissibile, per una pluralità di ragioni, è la dedotta violazione dell’art. 246 c.p.c. In primo luogo, la ricorrente, nel descrivere il ruolo del teste Torregiani, ha indicato circostanze di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che la stessa ricorrente non ha neppure dedotto di aver sottoposto all’esame del giudice di merito, come appartenenti al thema decidendum del giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. (cfr. Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018). In ogni caso, la ricorrente non ha dedotto di aver tempestivamente sollevato l’eccezione di incapacità a testimoniare del Torregiani nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. prima della sua audizione, né di averla riproposta nell’immediatezza dell’assunzione e in sede di precisazione delle conclusioni prima della discussione della causa (vedi Cass. S.U. n. 9456/2023; Cass. n. 14178/2023). Infine, quanto all’affermazione del decreto impugnato secondo cui le emergenze istruttorie in base alle quali era stato ritenuto sussistente il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano state contestate, si tratta di argomentazione da considerarsi svolta ad abundantiam, e, quindi, priva di effetti giuridici e ininfluente ai fini della decisione. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un